Studio Legale Avv. Cristina Balteri

Studio Legale Avv. Cristina Balteri Il giurista trova la soluzione dove gli altri incontrano il problema

L'avvocato Cristina Balteri del foro di Piacenza ha l'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Presta assistenza su tutto il territorio nazionale in sede civile e penale nel settore del risarcimento del danno e della responsabilità civile, offrendo consulenza e assistenza legale qualificata a privati e imprese, occupandosi, in via prevalente, di infortuni stradali, infortuni sul lavoro, responsabilità medica, responsabilità civile e successioni ereditarie.

01/11/2024

Corte di Cassazione, Sez III, 11/12/2023, n. 34516.

RESPONSABILITA' PER MALPRACTICE SANITARIA.

Quando è chiamata a rispondere la struttura sanitaria che fornisce il servizio per il tramite di un medico e/o struttura terza? Quali sono i limiti che la struttura sanitaria è chiamata ad onorare nell'azione di rivalsa nei confronti del singolo medico curante rispetto a quanto corrisposto al paziente per il danno da questi cagionato a titolo di responsabilità professionale?
La struttura sanitaria o il singolo medico curante rispondono quando la prestazione rientra tra i “problemi tecnici di speciale difficoltà”?

IL FATTO dal quale trae origine la vicenda giudiziaria è il seguente:
a seguito di un intervento chirurgico per endometriosi profonda al IV stadio, la paziente citava in giudizio le strutture sanitarie (ASL e Casa di Cura) e il medico per ottenere il risarcimento danni da malpractice sanitaria, contestando:
al medico di non aver eseguito correttamente l’intervento chirurgico;
alla Casa di Cura di essere stata carente in punto di servizi quali la fornitura di posti letto, sale operatorie e supporto assistenziale finalizzato alla gestione del ricovero;
all’ASL di aver affidato l’esecuzione in “service” dell’intervento chirurgico al medico.

Per contro, i convenuti si difendevano e contestavano l’infondatezza della domanda risarcitoria sostenendo che l'intervento si era svolto in conformità alle linee guida di settore, e che la speciale difficoltà della prestazione sanitaria doveva condurre ad escludere la responsabilità per mancanza dell’elemento soggettivo della “colpa grave” previsto dall’art. 2236 c.c.;
la Casa di Cura deduceva che le prestazioni erano state erogate dall’ASL e per tale ragione fossero da imputare a quest’ultima e che, in ogni caso, le prestazioni dalla stessa rese fossero conformi.
l’ASL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che la sua prestazione fosse stata fornita da parte di altra struttura e proponeva, in subordine, domanda di rivalsa nei confronti del medico e della Casa di Cura.

La Cassazione con la sua pronuncia chiarisce alcuni aspetti sostanziali delle responsabilità per malpractice sanitaria.

§ RISPONDE LA STRUTTURA SANITARIA DELL'OPERA DI TERZI NON DIPENDENTI DALLA STRUTTURA STESSA?
Sì, perchè l’art. 7, comma 1, Legge Gelli stabilisce che: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose". La norma – ovviamente – richiama l’art. 1228 c.c. sulla “responsabilità per fatto degli ausiliari” che, in modo del tutto analogo, obbliga al risarcimento chiunque si avvalga dell’opera di terzi per rendere al creditore una qualsivoglia prestazione contrattuale. Ne consegue che, salvo diverso accordo con il paziente, le strutture sanitarie risponderanno sempre dell’operato degli esercenti le professioni sanitarie di cui si sono avvalsi, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il committente e il terzo.

§ LA STRUTTURA SANITARIA PUO' RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL MEDICO RESPONSABILE DELL'ERRORE?
Sì, la rivalsa può essere esercitata solo dopo che la struttura sanitaria ha interamente pagato il risarcimento danni al paziente ed entro un anno dall’avvenuto pagamento. L’importo della rivalsa non può superare una somma pari al “valore maggiore della retribuzione lorda” (se dipendente) o del “corrispettivo convenzionale” (se non dipendente) conseguiti “nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
L’art. 9 della Legge Gelli individua però le condizioni che devono sussistere affinché la struttura sanitaria si possa rivalere nei confronti del medico, ovvero, deve aver eseguito scorrettamente la prestazione sanitaria in presenza del presupposto della “colpa grave”, con esclusione, pertanto, dei c.d. casi di “colpa lieve”;
Pertanto, la Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr. Cass. Civ., n. 28987 dell’11/11/2019), ha chiarito che l’esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un’azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare che l'errore è conseguenza di “un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione”.
Ne consegue che in assenza di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, secondo la Cassazione trova applicazione il comma 3 dell’art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e ASL (50%).
Per superare questa ripartizione la Corte di Cassazione e porre a carico del medico una percentuale maggiore, sempre però nei limiti sopra esposti, ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche
una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” e l’assenza di “trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.

§ QUALI SONO I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI “PROBLEMA TECNICO DI SPECIALE DIFFICOLTÀ”?
L’art. 2236 c.c. stabilisce che: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. E' evidente che la ratio del richiamo analogico a questa disposizione è quella di esonerare struttura sanitaria e il medico nei confronti del paziente per qualsiasi responsabilità qualora l’errore sia commesso in presenza del c.d. presupposto della “colpa lieve”.
In senso conforme alla Cass. Civ., Sez. III, n. 9085 del 19/04/2006, anche in questa decisione la Corte in materia di malpractice sanitaria ritiene che l’esimente dell’art. 2236 c.c. non potrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui l’errore del medico derivi da “imprudenza”. L’esimente troverà applicazione solo in caso di “imperizia”, dovendosi invece escludere che essa si applichi in presenza dei diversi presupposti di “negligenza” o “imprudenza”.
E quale sia la differenza tra imprudenza e imperizia ce lo dice la stessa Corte di Cassazione laddove precisa mentre “l’eradicazione eccessiva e oggettivamente azzardata” integra gli estremi di una condotta imprudente, la “pretermissione della tecnica nerve sparing, già conosciuta da anni e idonea alla fortissima riduzione della complicanza insorta” andrebbe ricondotta nel concetto dell’imperizia.
L’imprudenza rappresenta pertanto un’azione pericolosa e sconsiderata (es. si pensi al tipico caso dell’overtreatment), mentre l’imperizia è una condotta dannosa compiuta da una persona inesperta (o inadeguata allo scopo) come quando il medico si cimenta in una tipologia di intervento senza la dovuta esperienza e/o competenza.
Nel concetto di “negligenza” vi rientrano infine tutte le ipotesi in cui la condotta del sanitario, per disattenzione, trascuratezza o superficialità, si traduca in una violazione degli standard professionali che è legittimo attendersi da parte del professionista nell’espletamento della prestazione medica o nella somministrazione della cura al paziente (es: il chirurgo che non si accorga della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio) che nel caso della responsabilità medica rappresenta a dire il vero l’ipotesi più frequente.

ATTENZIONE ALLE POLIZZE SALUTE PER ANIMALI DOMESTICI.Il mondo del pet, alias "animale da compagnia", è senza dubbio il b...
27/02/2024

ATTENZIONE ALLE POLIZZE SALUTE PER ANIMALI DOMESTICI.
Il mondo del pet, alias "animale da compagnia", è senza dubbio il business del nuovo millennio e forse anche di quello concluso, sta di fatto che le compagnie assicurative negli ultimi tempi lo hanno capito e ci si sono buttate con impegno, anche convenzionandosi con importanti marchi di petfood che promettono significativi sconti.
Così da più parti arrivano suggerimenti e inviti ad aderire a polizze che si impegnano ad indennizzare i proprietari dalle gravosissime spese veterinarie che i padroni amorevoli si trovano a dover sostenere per i loro amatissimi pets.
Sembrerebbe ad un primo approccio che effettivamente il vantaggio sia reale, ma è proprio così?
Per ovvie ragioni non farò i nomi delle compagnie di assicurazione presenti con questi prodotti sul mercato e lascio ad ognuno di confrontarle fra loro e fare le necessarie considerazioni di opportunità.
Con occhio da avvocato cinofilo e proprietario di due cani, provo però a fare un paio di preventivi on line e subito mi accorgo che qualcosa non mi torna: non mi viene inviato preventivamente il file pdf con le condizioni di polizza che sto per andare a sottoscrivere e solo a via a via che la proposta contrattuale si perfeziona, generalmente prima del pagamento, appare un checkbox che richiede la spunta obbligatoria sulla dicitura, variamente espressa a seconda della compagnia di assicurazione, di aver preso visione e di accettare le condizioni di polizza con indicazione delle limitazioni e delle esclusioni.
Un consumatore malizioso a questo punto si ferma e va alla ricerca delle condizioni di polizza, ma soltanto uno piuttosto abile le troverà perchè vi assicuro che non sono proprio facilissime da trovare.
Ecco...vi accludo screenshot di ciò che troverete nella maggior parte dei casi.
Alla luce delle esclusioni e delle limitazioni della polizza che state per stipulare, siete ancora convinti che questa copertura assicurativa sia vantaggiosa?🤓

LIBERTÀ - 23 febbraio 2024In casi come questi è possibile inoltrare un formale reclamo al gestore e sarebbe  importante ...
24/02/2024

LIBERTÀ - 23 febbraio 2024
In casi come questi è possibile inoltrare un formale reclamo al gestore e sarebbe importante che tutti lo facessero, il modulo è scaricabile dal sito del gestore e va inviato tramite pec o posta. In una quindicina di giorni si dovrebbe ottenere una risposta, ma se così non fosse, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione sul portale di ARERA, ossia dell'autorità di regolazione per energia, rete, ambiente, inviando tutta la documentazione. Tentativo di conciliazione che è condizione di procedibilità, cioè passaggio necessario e obbligatorio, per poter adire l'autorità giudiziaria.

Sono tempi veramente difficili per l'avvocatura.
25/01/2024

Sono tempi veramente difficili per l'avvocatura.

01/07/2020

GUARDATE ATTENTAMENTE LE BOLLETTE PRIMA DI PAGARE
Ci sono fornitori di energia elettrica che per non aver provveduto al pagamento alla scadenza delle fatture di febbraio, marzo e aprile c.a., avendo frattanto inviato il sollecito, richiedono ai consumatori a titolo di penale per ritardato pagamento somme esorbitanti, in alcuni casi anche di € 40,00 oltre IVA.
Questo è un comportamento grave, scorretto e illegittimo e non va assolutamente assecondato: fate reclamo, non fatevi intimorire dall'arroganza degli operatori di call center.
Anzitutto è una somma che non trova nessuna giustificazione nel suo esorbitante ammontare, in secondo luogo perché la condizione di limitazione alla circolazione e l'impossibilità in molti casi di raggiungere gli uffici e l'assenza di liquidità dovuta alla sospensione forzata delle attività lavorative, sono state spesso il motivo del ritardo.
Quanto viene così richiesto non è dovuto e non va pagato.

26/11/2019

FACEBOOK: ABUSO DI IMMAGINE ALTRUI.
Interessante pronuncia del Tribunale di Bari che condanna un soggetto per aver pubblicato, senza il consenso dell'interessato, le sue fotografie e quelle dei suoi figli e ordina la cancellazione dal profilo social delle relative immagini.
Nel nostro sistema normativo la raffigurazione di una persona viene definita indistintamente sia con il termine “immagine” che con il termine ritratto.
In particolare, viene utilizzato il termine “immagine” all’art. 10 c.c., rubricato “Abuso dell'immagine altrui”, in base al quale “qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge e dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. In virtù delle norme poste a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 legge 633/1941) e di quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce una forma di trattamento di un dato personale è necessario il consenso, implicito o esplicito, della persona ritratta.
Tribunale di Bari - ordinanza del 7 novembre 2019.

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