01/11/2024
Corte di Cassazione, Sez III, 11/12/2023, n. 34516.
RESPONSABILITA' PER MALPRACTICE SANITARIA.
Quando è chiamata a rispondere la struttura sanitaria che fornisce il servizio per il tramite di un medico e/o struttura terza? Quali sono i limiti che la struttura sanitaria è chiamata ad onorare nell'azione di rivalsa nei confronti del singolo medico curante rispetto a quanto corrisposto al paziente per il danno da questi cagionato a titolo di responsabilità professionale?
La struttura sanitaria o il singolo medico curante rispondono quando la prestazione rientra tra i “problemi tecnici di speciale difficoltà”?
IL FATTO dal quale trae origine la vicenda giudiziaria è il seguente:
a seguito di un intervento chirurgico per endometriosi profonda al IV stadio, la paziente citava in giudizio le strutture sanitarie (ASL e Casa di Cura) e il medico per ottenere il risarcimento danni da malpractice sanitaria, contestando:
al medico di non aver eseguito correttamente l’intervento chirurgico;
alla Casa di Cura di essere stata carente in punto di servizi quali la fornitura di posti letto, sale operatorie e supporto assistenziale finalizzato alla gestione del ricovero;
all’ASL di aver affidato l’esecuzione in “service” dell’intervento chirurgico al medico.
Per contro, i convenuti si difendevano e contestavano l’infondatezza della domanda risarcitoria sostenendo che l'intervento si era svolto in conformità alle linee guida di settore, e che la speciale difficoltà della prestazione sanitaria doveva condurre ad escludere la responsabilità per mancanza dell’elemento soggettivo della “colpa grave” previsto dall’art. 2236 c.c.;
la Casa di Cura deduceva che le prestazioni erano state erogate dall’ASL e per tale ragione fossero da imputare a quest’ultima e che, in ogni caso, le prestazioni dalla stessa rese fossero conformi.
l’ASL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che la sua prestazione fosse stata fornita da parte di altra struttura e proponeva, in subordine, domanda di rivalsa nei confronti del medico e della Casa di Cura.
La Cassazione con la sua pronuncia chiarisce alcuni aspetti sostanziali delle responsabilità per malpractice sanitaria.
§ RISPONDE LA STRUTTURA SANITARIA DELL'OPERA DI TERZI NON DIPENDENTI DALLA STRUTTURA STESSA?
Sì, perchè l’art. 7, comma 1, Legge Gelli stabilisce che: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose". La norma – ovviamente – richiama l’art. 1228 c.c. sulla “responsabilità per fatto degli ausiliari” che, in modo del tutto analogo, obbliga al risarcimento chiunque si avvalga dell’opera di terzi per rendere al creditore una qualsivoglia prestazione contrattuale. Ne consegue che, salvo diverso accordo con il paziente, le strutture sanitarie risponderanno sempre dell’operato degli esercenti le professioni sanitarie di cui si sono avvalsi, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il committente e il terzo.
§ LA STRUTTURA SANITARIA PUO' RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL MEDICO RESPONSABILE DELL'ERRORE?
Sì, la rivalsa può essere esercitata solo dopo che la struttura sanitaria ha interamente pagato il risarcimento danni al paziente ed entro un anno dall’avvenuto pagamento. L’importo della rivalsa non può superare una somma pari al “valore maggiore della retribuzione lorda” (se dipendente) o del “corrispettivo convenzionale” (se non dipendente) conseguiti “nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
L’art. 9 della Legge Gelli individua però le condizioni che devono sussistere affinché la struttura sanitaria si possa rivalere nei confronti del medico, ovvero, deve aver eseguito scorrettamente la prestazione sanitaria in presenza del presupposto della “colpa grave”, con esclusione, pertanto, dei c.d. casi di “colpa lieve”;
Pertanto, la Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr. Cass. Civ., n. 28987 dell’11/11/2019), ha chiarito che l’esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un’azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare che l'errore è conseguenza di “un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione”.
Ne consegue che in assenza di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, secondo la Cassazione trova applicazione il comma 3 dell’art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e ASL (50%).
Per superare questa ripartizione la Corte di Cassazione e porre a carico del medico una percentuale maggiore, sempre però nei limiti sopra esposti, ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche
una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità” e l’assenza di “trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
§ QUALI SONO I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI “PROBLEMA TECNICO DI SPECIALE DIFFICOLTÀ”?
L’art. 2236 c.c. stabilisce che: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. E' evidente che la ratio del richiamo analogico a questa disposizione è quella di esonerare struttura sanitaria e il medico nei confronti del paziente per qualsiasi responsabilità qualora l’errore sia commesso in presenza del c.d. presupposto della “colpa lieve”.
In senso conforme alla Cass. Civ., Sez. III, n. 9085 del 19/04/2006, anche in questa decisione la Corte in materia di malpractice sanitaria ritiene che l’esimente dell’art. 2236 c.c. non potrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui l’errore del medico derivi da “imprudenza”. L’esimente troverà applicazione solo in caso di “imperizia”, dovendosi invece escludere che essa si applichi in presenza dei diversi presupposti di “negligenza” o “imprudenza”.
E quale sia la differenza tra imprudenza e imperizia ce lo dice la stessa Corte di Cassazione laddove precisa mentre “l’eradicazione eccessiva e oggettivamente azzardata” integra gli estremi di una condotta imprudente, la “pretermissione della tecnica nerve sparing, già conosciuta da anni e idonea alla fortissima riduzione della complicanza insorta” andrebbe ricondotta nel concetto dell’imperizia.
L’imprudenza rappresenta pertanto un’azione pericolosa e sconsiderata (es. si pensi al tipico caso dell’overtreatment), mentre l’imperizia è una condotta dannosa compiuta da una persona inesperta (o inadeguata allo scopo) come quando il medico si cimenta in una tipologia di intervento senza la dovuta esperienza e/o competenza.
Nel concetto di “negligenza” vi rientrano infine tutte le ipotesi in cui la condotta del sanitario, per disattenzione, trascuratezza o superficialità, si traduca in una violazione degli standard professionali che è legittimo attendersi da parte del professionista nell’espletamento della prestazione medica o nella somministrazione della cura al paziente (es: il chirurgo che non si accorga della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio) che nel caso della responsabilità medica rappresenta a dire il vero l’ipotesi più frequente.