27/04/2025
https://www.antimafiaduemila.com/.../101735-file-segreti... BUON DOMENICA 27.04.25 ATTENZIONE A TUTTI:- SENT. 97/90 R.G TRIBUNALE DI MAQRSALA DE PASQUALE AGOSTINO ASSOLTO FORMULA PIENA .....???PROC NR 3422/93 R.G.N.R, SENT.NR 124/95 R:G IMPUTATO MANNELLA GIUSEPPE NATO A MONTALLEGRO AG IL 28/03/1955 PI***LA BERETTA MATR. BJ0651U DI PROPRIETA' BONOMO IGNAZIO DI MAZARA DEL VALLO TP TUTTO PARTE DOPO LE DENUNCE DELL.APP DEI CC AGOSTINO DE PASQUALE SENT 1194/94 R.G GIP MARSALA PROC 544/94 RNRT CIERI LUIGI ARNALDO BALESTRA CATALDO E PISCIOTTA ANTONINO IN PARTICOLARE, IL BALESTRA E IL CERI TENEVANO UN COMPORTAMENTO OMISSIVO ANCHE ABUSIVO E ADDIRITTURA VESSATORIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI SUBORDINATI:....??? SENT. 3145/1999 R.G CORTE DI APPELO PALERMO SEZ 3. IMPUTATI COLICCHIA FILIPPO BENITO NATO 31.08.51 ANGILERI MARIO NATO 16.03.68 POLICO RANDAZZO GIORGIO E M.LLO DEI CC PIROLLO LUIGI ....??? PROC NR 3428 /2011R.G PROCURA DI MARSALA IMPUTATO BRIG DEI CC IN SERVIZIO A MAZARA DEL VALLO OGLIORMINO GIUSEPPE NATO A PA IL 18/07/1958 SENT NR 276/2015 CORTE DEI CONTI ADDETTO CARBURANTE VENDEVA BUONI DI BENZIANA 61375 BUONI DA 10 EURO CIASCUNO PROC 3428/2011R.G SENTENZA NR 3145/199) R.G UD DEL 5.7.99 CORTE DI APPELLO PALERMO CONDANNATI COLICCHIA FILIPPO BENITO NATO A MARSALA IL 31.08.1951 E ANGILERI MARIO NATO A MAZRA DEL VALLO IL 16.03.1968 LEGGETE SENT 1194/94 R.G , G.I.P, NR 544/94 RNRT IMPUTATI CIERI LUIGI ARNALDO CAP DELLA CASERMA C.C, DI MAZARA DEL VALLO BALESTRA CATALDO E PISCIOTTA ANTONINO ART 323 E 328 C.P, DATA 20.11.92 LEGGE SENT Nr 97/90 R.G ASSOLTO FORMULA PIENA ....??? PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO D,D,A SENTITO IN DATA 26.LUGLIO 2012 ORE 14,35 S.S.I, DTT DI MATTE ANTONINO E LIA SAVA CANCELLIERE AMALIA MONTISI ; TUTTO PARTE DALLA BANCA D'ITALIA DI TRAPANI ANNO 1984 DOPO LA MIA DENUNCIA LEGGE LE SENTENZE TRIBUNALE DI TRAPANI 03.04.92 CORTE DI APPELLO 09.06.97 X FINIRE CASSAZIONE 17.03.98 ...???DI CONDANNA DEI IMPUTATI CAPRARO GIUSEPPE NATO 26.4.30 E PALMERI GIUSEPPE NATO 19.12.42 2° MAZARA DEL VALLO ANNO 1988 ASARO GASPARE NATO 05.05.67 VEDI SENTENZA 1194/94 R.G TRIBUNALE DI MARSALA CIERI ARNALDO LUIGI BALESTRA CATALDO E PISCIOTTA ANTONINO CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA Nr 116/05 CORTE COST ; GIUDICE COSTITUZIONALE AMMISSIBILE LEGGETE IN DATA 26.03.25 UDIENZA DAVANTI IL GIUDICE DEL LAVORO DI MARSALA GIARDINA FRANCESCO ....!!! ANCORA OGGI NON SI SONO COSTITUITI PROVENIENTE UD 01.01.25 NON SI SONO PRESENTATI ....???? ORDINANZA NR 116/05 CORTE COSTITUZIONALE GIUDIZIO SU LL'AMMISSIBILITA' DEL D.L . ART 3 COMMA 57 ATTENZIONE IN DATA 26.03.25 UDIENZA PRESENZA IN AULA DELLE PARTE ....??? DECRETO ARCHIVIAZIONE PRETORE DI MARSALA 1986 ARCHIVIAZIONE SENTENZE BANCA D'ITALIA DI TRAPANI 1° SENTENZA 68/92 R.G TRIBUNALE DI TRAPANI UDIENZA 03.04.92 2 SENTENZA1258/97 CORTE DI APPELLO PALERMO 3° SENTENZA 555/98 CASSAZIONE UDIENZA 17.03.98 Primo 1° PROCEDIMENTO IN DATA 14.04.87 ALLEGO DECRETO ARCHIAZIONBE PRETURA DI MARSALA ALLEGO SENTENZE DELLA BANCA D'ITALIA DI TRAPANI CONDANNE ....??? ALLEGO DECRETO ARCHIVIAZIONE SANTA CATERINA VILLARMOSSA CL E MARSALA RELAZIONE PS DEL 22.03.1989 MAZARA DEL VALLO SENTENZA CORTE DI APPELO ROMA E SENT TRIBUNALE DI MARSALA TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA PAGINE 12
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART .409 COMMA 5 C.P.C
REINTEGRO SUL POSATO DI LAVORO
Ex Art 3 comma 57 della L Nr 350/2003
Per il Signore De Pasquale Agostino nato a marsala (TP) Il **.**.** Con C.F **************************P e Residente Rappresentato e difeso in virtù della procura a margine del Presente atto
CONTRO
Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso L'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma Con posta elettronica : [email protected]
PREMESSO IN FATTO
L'odierno ricorrente è stato arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 02.05.1973 a Fossano Prov (CN ) ed è stato costretto a dismettere il suo servizio il 30.10.1997 in Castelvetrano, TP perché si è ritrovato da innocente convolto in varie vicende giudiziarie, Conclusosi tutte con Assoluzione con formula piena ex art 530 c.p.p : In data 05.08.2011 l'odierno ricorrente veniva reintegrato nell'Arma dei Carabinieri EX Art 3 comma 57 della Legge Nr 350/2003 e successive modifiche, ma veniva collocato anticipatamente in congedo per raggiunti limiti di età ( 65 Anni IN data 20.08.2018 a Mazara del Vallo In Servizio, in difformità della previsione normativa, non recuperando il periodo di quiescenza dal 30.10.1997 al 04.08.2011 non effettuato quale dipendente dell'Arma dei Carabinieri ovvero quattordici anni e sei mesi 14 Anni e 6 Mesi. 'Art 409 comma 5 del c.p.c e gli Art 63 e 69 comma 7 dlg. 165/2001 sanciscono che sono devoluti a Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione L'odierno ricorrente ha prestato il suo ultimo servizio attivo presso a Stazione dei Carabinieri di Mazara del Vallo il 20.08.2018 potendo scegliere ex Art 413 secondo comma c.p.c come foro alternativo e concorrente il Tribunale di Marsala TP , per eventuali controversie ex Art 409 comma 5 c.p.c,
CARABINIERE DI GRANDE VALRE, L'odierno ricorrente è stato sottoposto per quasi venticinque anni 25 ANNI vessazioni psicologiche, Mobbing, ritorsioni solo per aver denunciato pratiche illegali dei suoi superiori, dei suoi stessi colleghi di lavoro, perché contrari a suoi principi, alla sua fede, all'alto senso del dovere, non tradendo nemmeno per un attimo il suo giuramento di fede alla repubblica e al tricolore. E' una singola storia, quella dell'odierno ricorrente che è quasi divenuta un Caso Nazionale Ha subito ben 13 processi tutti conclusosi con Assoluzione a Formula piena per fatti infondati, che hanno segnato la sua vita pubblica e privata, pur non avendo ma commesso nessun REATO ,.!!!sI RIPORTA DI SEGUITO AL DESCRIZIONE DEI FATTI COME SI SONO SUSSEGUITI. Nell'Anno 1983 l'odierno ricorrente prestava servizio di vigilanza presso la Banca D'Italia di Trapani, denunciava i suoi superiori per i reati di cui agli Art 81 640 cpv c.p in relazione all'Art 234 per essersi nella qualità di Comandanti del Nucleo CC con artifizi e raggiri, particolarmente consisti nel non presentarsi nel cambio di guardia che avveniva alle ore 23,30 e nel susseguirsi, di straordinari non effettuato, procurandosi un ingiusto profitto della corresponsione dello stipendio con danno alla P.A. Iniziano i primi snervanti trasferimenti per il ricorrente, a Villarmosa (CL) subisce il suo primo processo penale che si conclude con un decreto di archiviazione di non doversi promuovere l'azione penale, Il Pretore di Marsala con Sent 732/87 dichiara di non dovere promuovere l'azione penale contro il ricorrente in data 14.04.87.?
Nell'anno 1988 l'odierno ricorrente viene trasferito al N.R.M, C.C, a Palermo come capo- Scorta di Magistrati Giuseppe Ayala Giovanni Falcone, capo- scorta a Grasso Pietro nel maxs processo Lattero,
In data 22.03.1989 L'Odierno ricorrente, dopo avere ricevuto una telefonata pretestuosa, si recava in Via Malpensa a Mazara del Vallo per bloccare come era, PAG 2,
stato riferito dalla chiamata un soggetto che si aggirava con fare sospetto presso l'abitazione di una donna Sentenza Nr 97/90 R.G, Tribunale di Marsala Udienza 11.12.1990 Assolto Con Formula piena ex Art 530 c.p.p Perché Il Fatto Non sussiste . Si profilavano però ancora davanti all'Onesto Carabiniere non solo un lungo e tortuoso calvario Giudiziario ma anche tantissime vessazioni psicologiche, ritorsioni, vendette e atti persecutori. In data 10.05.1989 viene sottoposto ad un ricovero coatto presso L'ospedale Militare di Palermo, a causa di un biglietto scritto dal ricorrente, dove chiedeva l'aiuto di Dio, per tutte le ritorsioni ricevute e probabilmente per allontanarlo facendogli riconoscere un infermità mentale, considerato che il ricorrente aveva presentato precedentemente un esposto per atteggiamenti censurabili della direzione della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo per omissioni e illegittimo rilascio di n utente . " ASARO GASPARE NATO 05.05.67 ANNO 1988-1989; Mazara del Vallo TP :-PROCURATORE BORSELLINO PAOLO PROVVEWDIMENTO DI PERQUISIZIONE NEL MIO DOMICILIO IN CERCA DI PI***LA E ARME ....!!!!IN DATA 20.06.89 ESPOSTO NEI CARABINIERI DI MAZARA DEL VALLO MINACCITO A CAMPOBELLO DI MAZARA CON UNA PI***LA BONOMO IGNAZIO MA DENUNCIATO DA BONOMO FRANCESCO AI CARABINIERI DI MAZARA TUTTO FILA ....??? IN DATA 16.06.89QUERELA DEI FATTI DI MAZARA DEL VALLO 22.03.89 COMMISSARIATO POLISTATO DI MAZARA DEL VALLO IN DATA 16.06.1989 SQUDRDRA P.G ......??? LEGGETE LEGETE DOCUMENTI PROC 1778/91 NRNR PROCURA DI MARSALA PROC 7003/91 R.G, GIP, VISTO D.P.R Nr 75/89 IL PROC E AMNISTIATO LEGGE SE VUOI E ALLEGATO .....!!! DOVEVA ESSERE INVIATO CNR 27.03.88 ENTRO 48 ORE E STATO INVIATO DOPO TRE 3° ANNI 13.04.1991 UN CNR ASARO GASPARE NATO 05.05.1967 MAZARA DEL VALLO INVIATO DOPO TRE ANNI LETTERA NR 83/20 DI PROT DEL 19.04.1991 FIRMA BALESTRA CATALDO DOPO LE DENUNCIE DEL SOTTOSCRITTO VEDI SENT 1194/94 R.G G.I.,P .....??? LEGGETE UNA STRANA STORIA DI MALA GTISTIZIA IL GUP DI MARSALA NELLA SENTENZA 1194/94 R.G G.I.P, PROC 544/94 RNRT, TRIBUNALE IMPUTAI CAP DEI CCLUI ARNALD CIERI BALESTRA CATALDO E PISCIOTTA ANTONINO DIMARSA COSI DICE EBBENE, L'EPISODIO RELATIVO AD ASARO GASPARE N 05.05.67 FATTI DEL 27.03.88 SOLLEVA DUBBI E PREPLESSITA' DA CUI DERIVA UN'IMMAGINE NON CERTO L'IMPITA BENSI DURAMENTE CENSURABILE DELLA DIREZIONE DELLA COMPAGNIA DEI CC MAZARA DEL VALLO E DEL NRM E STAZIONE CC DI ESSA ANNO 1988 ( OMISSIONI VERSAZIONI E ABUSI QUALI L'ILLEGITTIMO RILASCIO DEL ASARO GASPARE IN DATA 27.03.88 MAZARA DEL VALLO
Nel 1992 viene trasferito a Castelvetrano er ritorsione riceve due Dispense per scarso rendimento e una a Sciacca, dispense dal servizio a firma dei superiori precedentemente denunciati per i fatti della Banca D'Italia di Trapani. In data 29.10.1997 preferisce con rammarico, per tutte le vessazioni psicologiche subite, lascia l'Arma dei carabinieri dopo avere prestato servizio a Castelvetrano. Con Sent Nr 555/1998 La Corte di Cassazione Conferma le condanne inflitte in primo grado a Trapani e presso La Corte D'Appello di Palermo dei sottoufficiali implicati nelle pratiche illegali della Banca D'Italia di Trapani In data 16.03.05.2006 con Sent Nr 3833/06 L'Odierno ricorrente veniva Assolto ex Art 330 c.p.p perché il fatto non sussiste' dalla Corte D'Appello9 di Roma 3° Sezione penale. Dalle accuse di calunnia verso il suo Capitano e repentinamente chiedeva di essere Reintegrato Ex Art 3 comma 57 della L.n 350/2003 . L'odierno ricorrente presentava domanda di Reintegro ex Art 3 comma 57 nel 2004 ma ancora una volta incontrava mille difficoltà poiché il Comando Generale rigettava la richiesta in quando tardiva, poiché la domanda di Reintegro doveva essere presentata tardiva, poiché la domanda di Reintegro doveva essere presentata entro il termine perentorio del 13 Agosto 2004, nonostante il processo con formula piena fosse terminato solo nel 2006 . Pag,3 .A seguito di incessanti richieste per farsi riconoscere solo un suo fondamentale diritto accordato per legge, Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al capo dello Stato e grazie anche all'ex Ministro Ignazio La Russa veniva finalmente reintegrato in servizio In data 04.11.2011 Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma con Provvedimento Nr 157915/M7 Accoglieva la richiesta di reintegro ex art 3 comma 57 della L nr 350 /2003 (doc nr 1 ) La Legione Carabinieri Sicilia Stazione di Petrosino in data 05/08/2011notificava L'Istanza con contestuale reintegro n servizio dell'App De Pasquale Agostino a partire da tale data (doc nr 2 ) In Data 29.03.2013 con la nota n 265/721-2 Del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri disponeva di procedere alla variazione matricolare ora per allora sul conto del' odierno ricorrente relativa alla frequenza dell'ottavo 8° corso Straordinario U.P.G presso il Comando di Trapani dal 21 Novembre al 12 Dicembre 1995 (doc nr. 3) . L'Odierno ricorrente sarà ancora volta ingiustamente accusato ma verrà per l'ennesima volta Assolto per il delitto di cui all'Art 633 c.p con Sent Nr 46/2015 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marsala IN data 30.07.2013 Il Comando Legione Sicilia consegnava copia della retroscritta determinazione Nr 157915/m8-12 datata il 07.09.2011 che disponeva la riammissione in servizio permanente a domanda dell'interessato a decorrere del 05.11.2011 del ricorrente De Pasquale ai sensi dell'Art 3 comma 57 della L nr 350/2003 con limite di età previsto per il congedo assoluto ai sensi dell'Art 2 comma 4 del dlg 16 Marzo 2004, notificata all'odierno ricorrente dopo oltre due anni 3 anni dal suo reintegro ! ( doc nr 5 ) . Il 16.02.2017 L'Interrogazione Parlamentare al ministro della Difesa da Parte Sergio Divina richiesta dall'odierno ricorrente, ribadiva che il procedimento penale conclusosi con Archiviazione nella specie Sen Nr 66/2015 dell'Ufficio del Giudice di Pace non comporta pregiudizio per l'anzianità di grado (doc nr 6 ) Con nota Nr 387/9 Congedo 2013 di prot Il Comando Legione Carabiniere Sicilia collocava in congedo il graduato De Pasquale per raggiunti limiti d'eta ( 65 anni) in dispregio dell'Art 3 comma 57 della L nr 350/2003 con cui era stato integrato il 05.08.2011, ovvero oltre i limiti di età, oltre l'età pensionabile (doc nr 6) Con Raccomandata AR nr 14495376189-5 del 20708.2018 l'odierno ricorrente si opponeva al Congedo, rappresentando al Comando Legione Carabinieri Sicilia di essere stato reintegrato ex art 3 comma 57 della L nr 350/2003 e successive modifiche (doc nr 7) In data 17.082019 veniva accettata l'istanza di conferimento con il ministro della difesa avanzata del ricorrente in data 18.06.2013 per chiedere il ripristino nel posto di lavoro, onde poter completare il restante periodo di 7 anni. L'odierno ricorrente, ha ancora presentato interrogazioni parlamentare al ministro della difesa Trenta Elisabetta in data 17.07.2018 senza riscontro Si è più volte rivolto per ragioni di Giustizia al Presidente della Repubblica al Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi e in data 12.04.2024 ha preso contatti con il Ministro della Difesa Crosetto Guido, ha manifestato anche davanti al Quirinale, ma nulla è estato ancora fatto alla data odierna. In data 26.08.2024 L'Avv. Vizzi Mattia del foro di Agrigento, Legale di fiducia dell'odierno ricorrente, inviava tramite posta elettronica su mandato del ricorrente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma L'Istanza così rinominata " Urgente : Istanza di Riassunzione in Servizio Dell'Appuntato De Pasquale Agostino in congedo art 3 comma 57 della L nr 2003/350 modificata in Gazzetta 2004 con norme per rendere operative le disposizioni di cui all'art 3 comma 57 della L. nr 350/2003 ", senza pero ottenere un proficuo riscontro Dell'Art 1 1) Del comma 57 dell'Art 3 del 24.12.03 Della Legge Finanziaria 2004 del 16.03.04.nr
66 G.U del 17.03.04 nr 64 e le Modificazione a) b) c) d) f) ( doc n.8 )
DIRITTO
L'Art 3 comma 57 della Legge del 24 Dicembre del 2003 Nr 350 dispone che il Pubblico Dipendente sospeso dal servizio o dalla funzione e comunque dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in Quiescenza a seguito di un Procedimento Penale Conclusosi con Sentenza Definitiva di proscioglimento, ha il diritto di ottenere su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungato o il ripristino del rapporto di lavoro, per il periodo pari a quello della durata dell'ingiusta sospensione, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge ed in deroga ad eventuali divieti di riassunzione?? l D.L del 16.Marzo2004 Nr 66 Ed Della G.U 17.03.2004 Nr 64 Convertito nella Legge 11.05.04 Nr 126 recante Intervenuti urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dismessi dall'impiego a causa di procedimento penale conclusosi con proscioglimento ", interviene e modifica la disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente, sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento Le parole perché
il fatto non sussiste, costituisce reato, o non previsto dalla legge come reato" ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato'' pag.5
La radio della norma risponde a ragioni di giustizia e statuisce un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto ex multis in varie sentenze della Corte di Cassazione ( Cass. Sent. 28/08/2017 nr.20454 Tar Veneto Sez 1° Sent Nr 1046 del 08.08.2013 Circolare del 1 Giugno 2015 n.18 Per quando concerne al diritto soggettivo de quo dei dipendenti pubblici sottoposti a procedimento penale e assolti ex Art 350 c.p.p si sottolinea che si tratta di un diritto soggettivo perfetto, immediatamente azionabile, cui corrisponde UN EVENTUALE OBBLIGO DELL'AMMINIUSTRAZIONE CHE COME SI EVINCE DAL TENORE LETTERALE DELLA NORMA CITATA é TENUTA A PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE OLTRE I LIMITI DI ETA', OLTRE L'ETA' PENSIONABILE, Per Tale inviolabile diritto, il ricorrente doveva dunque recuperare tutto il periodo di quiescenza, ovvero quindici anni e sei mesi 15 anno 6 mesi; Il Ricorrente di fato, in data 05.08.2011 veniva reintegrato ai sensi del comma 57 della L n.30/2003 che PREVEDE UN OBBGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENEZA CHE NEL CASO IN OGGETTO E' L'ARMA DEI CARABINIERI CHE E' TENUTA A PROCEDERE ALL'RIASSUNZIONE, AL REINTEGRO NEL POSTO DI LAVORO, PER IL PERIODO PARI ALL'INGIUSTA SOSPENSIONE Nell'ipotesi del comma 57 Bis dell'art 3 della legge nr 350/2003 invece L'Amministrazione di Appartenenza "" ha la facoltà a domanda dell'interessato di prolungare o ripristinare il rapporto d'impiego Ne consegue che la nota Nr 387/ Cong 2013 di proto. del Comando Legione Carabinieri Sicilia PA con cui l'Appuntato, veniva collocato in congedo per raggiunti limiti di età risulta illegittima ! per due ordini di ragioni: il primo luogo perché disposta in difformità al prot nr 157915/M 7 con cui il ricorrente veniva reintegrato ex Art 3 comma 57 in data 05.08.2011, in secondo luogo, considerato l'obbligatorietà dell'assunzione prevista bdal comma 57 della L nr 350/2003 PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA. PAG 6
CONCLUSIONI
Voglia L'ill.mo
Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso cosi provvedere1) Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente, è stato reintegrato in data 05.08.2011 ex Art 3 comma 57 della Legge nr 350 del 2003 e successive modifiche
2) Per l'effetto Condannare il resistente Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante p.t domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato All'Immediato Reintegro in Servizio a partire dall'Anno 2025 fino All'Anno 2031 onde poter completare per legge il periodo di servizio non espletato CON RICOSTRUZIONE DI TUTTA LA CARRIERA, CON DETERMINAZIONI DI IMPORTI NON CORRISPOSTI, CON TUTTI I DANNI ECONOMICI E MORALI. 3) ACCERTARE E DICHIARARE L'illegittimità del provvedimento di congedo Prot. Nr 387/9-2013 di proto del Comando Legione Carabinieri Sicilia PA per motivi di cui in narrativa e conseguentemente CONDANARE il resistente al pagamento dei danni di cui all'Art 8 1.604/1996 nella misura massima indicata dalla norma, interessi e rivalutazione al sodisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA e Competenze onorarie da distrarsi all'Avv Vizzi Mattia del foro di Agrigento che si dichiara procuratore antistatario. Ai fini del versamento del contributo Unificato, si dichiara che trattandosi di causa del lavoro, e esente in quando il reddito imponibile del ricorrente è inferiore a limite fissato dall'art 37 del Dl 98/2011 convertito nella legge nr 111/2011 e ai sensi dell'art.9 comma I bis D.P.R 30.05.2022 nr 115 giusta dichiarazione allegata al presente all'originale del presente ricorso. Disporsi l'amissione dell'interrogatorio formale della controparte e all'esito della prova testimoniale sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa del presente atto contrassegnate con i numeri 1 a 17 che si abbiamo qui riportati e capitolari precedute dalla formula " Vero che " ed epurati da eventuali elementi valutativi dettate da esigenze espositive, oltre alle prove testimoniali a quella formulata dalla parte avversa nei limiti in ci essa verrà ammessa 1) Vero che i primi trasferimenti procedimenti penali a carico del ricorrente iniziano subito dopo la denuncia ai suo superiori quando prestava servizio di vigilanza presso la anca D'Italia di Trapani che che si concludevano con archiviazione .? 3) ' Vero che il ricorrente Carabiniere ligio e con alo senso del dovere veniva scelto nell'anno 1988 come capo - scorta di Magistrati a Palermo del Giudice Giovanni Falcone e capo scorta di Pietro Grasso nel Maxs Prcesso Lattero.? 4) Vero che in data 22.03.1989 dopo aver ricevuta una telefonata pretestuosa, l'odierno ricorrente, vittima di una trapa costruita ad hoc veniva accusato di violenza sessuale nei confronti dina ona e veniva sequestrato dal marito e dal padre che l denunciavano per i reati degli art. 10,12 della 1.1974 nr 479 e minaccia e i Carabinieri intervenuti non prendevano la denuncia del ricorrente che presentava poi senza riscontro presso l Commissariato di Mazara del Vallo .? 5) Vero che per i fatti suesposti l'odierno ricorrente veniva Assolto con formula piena Perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Marsala l'11.12.1990 SENT 97/90 R.G .? 6) Vero che in data 10.05.1989 veniva sottoposto a ricovero coatto presso l'Ospedale Militare d Palermo, perché 13 colleghi volevano fargli dare l'infermità mentale per un biglietto scritto dal ricorrente e per un precedente esposto verso i superiori per comportamenti durante censurabili per omissione e rilascio illegittimo di un utente .? Pag 10; 7) Vero che dopo gli ennesimi Trasferimenti, per ritorsione l'odierno ricorrente riceveva tre 3 Dispensi dal servizio nel 1994 , due 2 a Castelvetrano;.? 😎 Vero che il ricorrente, sottoposto a continue vessazioni psicologiche era stato costretto a presentare le sue dimissioni dal servizio 9) Vero che i sottoufficiali denunciati dall'odierno ricorrente sono stati definitivamente condannati in Cassazione nell'anno 1998 Sent 555/98 R.G Palmeri Giuseppe; 10) Vero che l'odierno ricorrente subisce un altro procedimento penale per calunnia contro i suoi superiori 11) Vero che dopo L'Assoluzione ex Art 530 c.p.p intervenuta nel 20006, il ricorrente ha chiesto repentinamente di essere reintegrato nell'Arma dei Carabinieri 13) Vero che l'odierno ricorrente dal 12/11/1995 ha frequentato l'Ottavo 8° Corso Straordinario U.P.G dal 21/11/1995 e con nota Nr 265/721 veniva disposta variazione Matricolare .PES 2000 ??? 13) Vero che il comando generale dell'Arma dei carabinieri escludeva tale avanzamento di grado a causa di una valutazione negativa di un suo vicecomandante e ai sensi 12) Vero 13) Vero che il Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri escludeva tale avanzamento di grado a causa di una valutazione negativa di un suo vicecomandante e ai sensi del dlg 1503/2010 nr 66.? 14) Vero che in data 30.07/2013 il comando Legione Carabinieri Sicilia, notificava una copia della retroscritta determinazione Nr 15791/M8-12 datata 07.09.2011 fissando un limite d'età a 65 anni in difformità dell'Art 3 comma 57 della L nr 350/2003 con la quale il ricorrente era stato reintegrato.?15 ) Vero che nota Nr 387/9 Cong 2013 L'odierno ricorrente veniva collocato in congedo per raggiungimento dei limiti di età in difformità della determinazione del 04/11/2011 di riassunzione ex Art 3 comma 57 della L Nr 350/2003.? 16) Vero che il ricorrente dopo l'illegittimo collocamento in congedo ha inviato numerose Istanze di reintegro ex Art 3 comma 57 della L nr 350/2003 senza avere una proficuo riscontro.? Pag. 11; 16) Vero che L'Appuntato odierno ricorrente si e rivolto per ragione di giustizia alle Istituzioni , Al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ai Ministri incessantemente dal 2018 alla data odierna, manifestando anche davanti al Quirinale.? 17) Vero che data 26.08.2024 Il ricorrente tramite il suo Legale di fiducia Avv Vizzi Mattia del Foro di Agrigento . inviava tramite posta elettronica certificata [email protected] Istanza di Reintegro Immediatamente ai sensi dell' Art 3 comma 57 della L Nr 350/2003 rinominata '' Urgente Al Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri di Roma Senza alla data odierna riscontro alcuno Si producono in allegato i seguenti documenti
Doc n1 ) Comunicazione di Accoglimento Istanza di Riassunzione ex Art 3 Comma 57 della L Nr 350/03 Firma Ricorrente
Doc. nr 2) Verbale di notifica di Istanza di Riammissione della Legione Carabinieri Stazione Di Petrosino in data 05.08.2011,:
Doc. Nr.3) Comunicazione Nr 265 Del Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri di autorizzazione di variazione matricolare di De Pasquale PS 2000
Doc Nr. 4) Comunicazione di esclusione avanzamento di Grado.!
Doc. Nr 5) Notifica del 30.07.2013 della copia della retroscritta determinazione del 7/9/2011 Gen Franze Michelle Vic Comandante
Doc Nr 6) Interrogazione Parlamentare del Ministro della Difesa Sergio Divina del 16/02/2011:
Doc. Nr 7) Istanza Al Comando Generale Dell'ARMA Dei Carabinieri di Roma Dell'Avv. Vizzi Mattia a mezzo di posta elettronica certificata in data 26.08.2024 ; Si Chiede sin d'ora CTU al fine di calcolare le spettanze economiche;
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Licata 19/11/2024 Agostino De Pasquale
Avv Vizzi Mattia