19/02/2022
Criptovalute. Pubblicato in Gazzetta il Decreto. Nasce un nuovo registro.
Entro il prossimo 2 giugno dovrà essere
avviata la gestione della sezione specia-
le del registro degli operatori in cripto-
valute a cura dell'apposito organismo.
Lo stabilisce l'articolo 4 del decreto 13 gennaio2022, in G.U. n, 40, del 17 febbraio 2022.
Con tale provvedimento il ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'uti-
lizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la
propria operativita' sul territorio nazionale nonche' forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia.
Il decreto costituisce un altro importante tassello del disegno normativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio che il nostro paese ha recepito con il decreto legislativo 125/2019 e per effetto del quale gli adempimenti antiriciclaggio
vengono estesi anche agli prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per effetto della citata normativa ministeriale l'iscrizione nella nuova sezione speciale del registro tenuto
dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi costituisce da un lato condizione essenziale per l'esercizio legale delle citate attività e
dall'altro elemento determinante per l'applicazione ai soggetti che vi si iscrivono di tutti gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio.
I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno pertanto obbligati a:
-identificare il cliente/titolare effettivo e verificarne l'identità;
- conservare i dati, i documenti e le informazioni usate per effettuare l'attività di adeguata
verifica;
- segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo operatori in criptovalute dovranno anche trasmettere dati ed informazioni all'organismo che lo gestisce e la guardia di finanza potrà accedere ai citati dati identificativi e all'operatività
dei soggetti che acquistano e vendono valute virtuali.
Più precisamente le informazioni che andranno comunicate all'organismo a cura degli operatori in criptovalute sono il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice
fiscale o la partita Iva e gli estremi del documento di identificazione.
Degli stessi clienti dovranno poi essere fornite informazioni, tra l'altro,
sul controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali, il numero e il controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale ed an-
che il numero delle operazioni di trasferimento di valuta in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente.
Grazie a queste informazioni diventerà chiaramente più difficile per chi detiene criptovalute nasconderle al fisco che, peraltro, a più riprese, ha confermato l'obbligo, per chi ne è titolare,
di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Un ulteriore importante novità è contenuta sempre nello stesso articolo 6 laddove prevede l'obbligo ancora per la guardia di
finanza di contestare l'esercizio abusivo dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o servizi di portafoglio digitale nei confronti di chi non dovesse risultare iscritto nel relativo registro.