Studio Legale Iovine

Studio Legale Iovine Patrocinante in Cassazione

21/01/2021

Reati tributari – accertamenti induttivi – carenza di elementi di riscontro – il fatto non sussiste

Con la sentenza n.2125/20 il Tribunale di Pescara ha mandato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, l’imprenditore che aveva subito una verifica tributaria fondatasi unicamente su valutazioni congetturali trasfuse nell’accertamento degli uffici finanziari senza che il vaglio penale abbia consentito di accertare adeguati elementi di riscontro all’ipotesi congetturale.

L’utilizzo in sede di valutazione della ricorrenza del reato tributario degli esiti dell’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può essere ammesso, purché le risultanze dell’accertamento tributario siano in grado di resistere al rigoroso vaglio del processo penale. Nella fattispecie la valutazione fatta dagli accertatori in ordine all’inattendibilità dei documenti contabili scrutinati in sede di verifica si era basata unicamente su di un giudizio di prevalenza della congettura di maggior redditività sul reddito effettivamente desumibile dalla concreta documentazione reperita nelle aziende vagliate, senza che a detta congettura fossero associati ulteriori elementi di riscontro che ne giustificassero appunto la prevalenza sulla realtà contabile aziendale.

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Disponibile il modulo per l'apertura di sinistro COVID per Avvocati
01/04/2020

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CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA NORMATIVA COVID19Qualche chiarimento sulle conseguenze ...
31/03/2020

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA NORMATIVA COVID19

Qualche chiarimento sulle conseguenze cui va incontro chi sia incappato in un accertamento avente ad oggetto violazioni alle misure di prevenzione intraprese dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID19. In un primo momento sembrava che le violazioni ai decreti dovessero ricondursi alla fattispecie di cui all'art.650 cp, Ciò aveva sortito non pochi dubbi interpretativi soprattutto in ragione del fatto che le norme positive non contenevano precetti, ma essenzialmente suggerimenti risolvendosi in mere norme di indirizzo seguite poi dalle ordinanze regionali e comunali non sempre in linea con le predette.Per fortuna il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 pubblicato in pari data in G.U. è giunto a sanare quello che si prospettava come un problema interpretativo e pratico di non poco momento prefigurando uno scenario futuro di un considerevole carico giudiziario presumibilmente affrontato con il ricorso allo strumento del decreto penale. Il decreto legge in questione, quindi, ha posto un punto fermo in ordine alle sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme, di qualsiasi rango, emanate per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.
A tal riguardo è la norma di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, a fugare ogni dubbio stabilendo che le condotte violative di misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 adottate in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, ovvero dalle Regioni nei casi eccezionali e con i limiti temporali previste dall’art. 3, commi 1 e 2, nonché quelle già adottate in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente (cfr., art. 3, comma 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19) siano punite con la sanzione amministrativa ivi indicata e non si applichino le sanzioni previste dall’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione penale concernente la violazione di prescrizioni emanate in materia sanitaria.
Da contravvenzione, dunque, a meno pregiudizievole sanzione amministrativa quindi, restando come unica previsione penale quella di cui all’art. 4, comma 6 del citato decreto, che introduce una autonoma fattispecie contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio è determinato attraverso il rinvio all’art. 260 T.U.L.S. e che è riferita alle ipotesi di violazione della misura della quarantena da parte di soggetti positivi al virus.

Revocato dalla Corte D'Appello di L'Aquila il Fallimento esteso ex art.147 LF a soggetto erroneamente considerato quale ...
24/07/2019

Revocato dalla Corte D'Appello di L'Aquila il Fallimento esteso ex art.147 LF a soggetto erroneamente considerato quale socio collettivista di una snc.
In accoglimento del reclamo promosso dall'ex socio erroneamente destinatario di dichiarazione di fallimento personale, la Corte D'Appello di L'Aquila ha emesso la sentenza che si segnala.
Di interesse, tra le altre, la massima estrapolabile dalla parte motiva per cui "non ha valore confessorio il verbale redatto in sede di comparizione personale nel corso dell'istruttoria prefallimentare, poiché le qualità ivi attribuite al comparente non si possono considerare quali frutto di dichiarazioni dello stesso né, pur volendole considerare tali, solo da esse potrebbe mai desumersi la confessione di un rapporto sociale di fatto tra il predetto e la società fallenda trattandosi di qualità e non di fatto."

21/06/2019

Indirizzo

Piazza Duca D'aosta, 34
Pescara
65121

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