31/03/2020
CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA NORMATIVA COVID19
Qualche chiarimento sulle conseguenze cui va incontro chi sia incappato in un accertamento avente ad oggetto violazioni alle misure di prevenzione intraprese dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID19. In un primo momento sembrava che le violazioni ai decreti dovessero ricondursi alla fattispecie di cui all'art.650 cp, Ciò aveva sortito non pochi dubbi interpretativi soprattutto in ragione del fatto che le norme positive non contenevano precetti, ma essenzialmente suggerimenti risolvendosi in mere norme di indirizzo seguite poi dalle ordinanze regionali e comunali non sempre in linea con le predette.Per fortuna il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 pubblicato in pari data in G.U. è giunto a sanare quello che si prospettava come un problema interpretativo e pratico di non poco momento prefigurando uno scenario futuro di un considerevole carico giudiziario presumibilmente affrontato con il ricorso allo strumento del decreto penale. Il decreto legge in questione, quindi, ha posto un punto fermo in ordine alle sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme, di qualsiasi rango, emanate per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.
A tal riguardo è la norma di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, a fugare ogni dubbio stabilendo che le condotte violative di misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 adottate in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, ovvero dalle Regioni nei casi eccezionali e con i limiti temporali previste dall’art. 3, commi 1 e 2, nonché quelle già adottate in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente (cfr., art. 3, comma 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19) siano punite con la sanzione amministrativa ivi indicata e non si applichino le sanzioni previste dall’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione penale concernente la violazione di prescrizioni emanate in materia sanitaria.
Da contravvenzione, dunque, a meno pregiudizievole sanzione amministrativa quindi, restando come unica previsione penale quella di cui all’art. 4, comma 6 del citato decreto, che introduce una autonoma fattispecie contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio è determinato attraverso il rinvio all’art. 260 T.U.L.S. e che è riferita alle ipotesi di violazione della misura della quarantena da parte di soggetti positivi al virus.