Tutela Donne

Tutela Donne Un Centro specializzato nella tutela e difesa legale delle donne, che ancora oggi non sempre sono co

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Sede principale a Roma in viale delle milizie n. 38

29/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Tutela urgente
Nel procedimento di modifica possono essere emanati provvedimenti provvisori e urgenti in corso di causa, di immediata esecutività (art. 710 comma 3 c.p.c.), anche d’ufficio, nella forma del decreto collegiale motivato; tale norma si applica in via analogica anche alle modifiche delle condizioni del divorzio (Trib. Modena 2 maggio 2013 in www.giurisprudenzamodenese.it).
L’esistenza di strumenti urgenti tipici preclude l’esperibilità del ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., considerato inammissibile per difetto di residualità (Trib. Arezzo 11 ottobre 2007; Trib. Arezzo 6 dicembre 2012; per la separazione consensuale, Trib. Modena 27 gennaio 2005 in Corriere del merito 2005, 510).
I provvedimenti provvisori e urgenti non possono essere emessi “ante causam” né “inaudita altera parte” (v. Trib. Modena 2 maggio 2013 in www.giurisprudenzamodenese.it, 2013).
Un altro intervento, latu sensu, di modifica è possibile ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., procedura idonea a risolvere rapidamente controversie che insorgono nel corso dei processi di famiglia, anche di modifica e revisione, e a soddisfare esigenze di tipo contingente e di natura indifferibile.
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29/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Il procedimento
Il rito camerale è tipico delle materie di volontaria giurisdizione e meno formalizzato del giudizio ordinario di cognizione, ma in questa materia va adeguato alla gestione di un effettivo contenzioso, con conflitto di diritti soggettivi contrapposti.
L’art. 710 c.p.c. (come l’art. 9 l. n. 898/1970) richiama il procedimento in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.) e vi aggiunge l’onere di sentire le parti e assumere eventuali mezzi istruttori.
La modifica si chiede con ricorso al tribunale in camera di consiglio (art. 737 c.p.c.); il presidente fissa l’udienza di comparizione delle parti, assegnando termine per la notifica di ricorso e decreto di fissazione, e nomina il giudice relatore.
La costituzione del convenuto con deposito di comparsa, anche se è stato assegnato un termine, è possibile fino all’udienza collegiale, così come la proposizione di domanda riconvenzionale.
Non è richiesta la comparizione personale delle parti (salvo che il Tribunale la disponga), ed è sufficiente sentire i procuratori. Se nessuno compare all’udienza, il Tribunale estingue il procedimento.
Non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, possono essere proposte domande nuove, e possono essere ammesse d’ufficio prove nuove, anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo (Cass. civ., sez. I, 25 dicembre 2000, n. 14022; Cass. civ., sez. I, 3 agosto 2007, n. 17043 in GC Mass. 2007, 9).
I provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, compresi quelli patrimoniali, possono essere adottati anche d’ufficio (Cass. civ. 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. civ. 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. 20 giugno 2012, n. 10174).
La trattazione è priva di rigidi formalismi.
L’ascolto del minore è necessario anche nei procedimenti di modifica, a pena di nullità (Cass. civ., S.U., 21 ottobre 2010, n. 22238).
I poteri istruttori previsti dal rito camerale si limitano (art. 738 u.c.c.p.c.), all’assunzione di informazioni, ma nella prassi non vi sono limiti all’attività istruttoria (nomina CTU, servizi sociali), salvo quelli implicitamente connessi alla natura camerale del procedimento. L’articolazione dei mezzi istruttori avviene a richiesta di parte o d’ufficio. L’assunzione può essere delegata dal collegio al giudice relatore. Possono essere disposti d’ufficio dal collegio i mezzi istruttori volti ad accertare le condizioni dei minori e, in genere, tutti gli aspetti sottratti alla disponibilità delle parti, con esclusione del giuramento decisorio, che non può essere disposto d’ufficio.
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29/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Intervento del Pubblico Ministero
La partecipazione al procedimento da parte del pubblico ministero è obbligatoria quando si tratti di questione concernente i minori (art. 9 l. n. 898/1970 e art. 13 l. n. 74/1987).
La partecipazione è necessaria anche per la modifica delle condizioni patrimoniali sul mantenimento dei figli minori.
È sufficiente che l’ufficio del pubblico ministero venga informato del procedimento; non è necessaria la partecipazione nei procedimenti riguardanti l’assegnazione dell'abitazione familiare (Cass. civ., sez. I, 28 agosto 1993, n. 9157).
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29/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Competenza
Giudice competente è il tribunale ordinario che decide in camera di consiglio.
Con riferimento alla competenza per territorio:
- per la modifica delle sole disposizioni economiche si applicano, in via concorrente, l’art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche), e l’art. 20 c.p.c. (luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi; Cass. civ., sez. I, 5 settembre 2008, n. 22394) nonché, per il divorzio, l’art. 12-quater l. n. 898/1970 (luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio); nel caso di separazione consensuale, il luogo in cui è sorto il debito di mantenimento si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale (Cass. civ., sez. I, 5 settembre 2008, n. 22394), il luogo dell’esecuzione dell’obbligazione nel domicilio dell’avente diritto all’assegno (Cass. civ., S.U., 16 gennaio 1991, n. 381; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2001, n. 4099).
- per le domande di modifica delle disposizioni relative alla prole minorenne avanzata unitamente alle domande di soluzione delle controversie o irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. La regola speciale di competenza, introdotta con la legge sull’affido condiviso, è stata ritenuta applicabile alle sole controversie descritte dalla norma in esame (Cass. civ., sez. VI, 2 aprile 2013, n. 8016).
In particolare, per le controversie sul trasferimento del minore, la determinazione del giudice competente va fatta sulla base della residenza stabile dei figli precedente al mutamento di residenza, e ugualmente anche in caso di mutamento unilateralmente attuato, se tempestivamente contestato dall’altro genitore (Cass. civ. 5 settembre 2014, n. 18117). Ove, invece, il mutamento di residenza sia frutto dell’accordo dei genitori o della decisione del giudice, la successiva competenza territoriale ai fini di cui all’art. 709-ter c.p.c. è stabilita in base alla residenza attuale della prole, cioè successiva all’avvenuto mutamento.
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27/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Natura del procedimento di modifica e revisione
La legge parla di modifiche per le condizioni di separazione, e di revisione per le condizioni di divorzio, ma alla differenza terminologica non corrisponde una diversità ontologica degli istituti.
Le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio successive alla sentenza definitiva si apportano con procedimenti collegiali che seguono il rito camerale (art. 710 c.p.c. e art. 9, comma 1, l. n. 898/1970), caratterizzato da necessarietà ed esclusività; necessarietà perché non sono previste alternative: eventuali mutamenti spontanei delle condizioni seguite dai coniugi o ex coniugi devono essere sanciti da un provvedimento giudiziale reso ai sensi delle norme indicate, per essere vincolanti; esclusività perché non sono consentite modifiche delle condizioni come conseguenze indirette di altre procedure giudiziarie (sono invece ammesse le modifiche per via amministrativa di cui alla l. n. 162/2014), né in forme alternative al ricorso tipico. È esclusa la delibazione incidentale di eventuali modifiche intervenute nell’assetto personale e patrimoniale dei coniugi separati o divorziati nel corso di altri giudizi, come ad esempio nell’opposizione all’esecuzione, opposizione a precetto, divisione della casa familiare (Trib. Milano, 24 aprile 2013; Cass. civ. 4 aprile 2005, n. 6975).

Il procedimento ha effettiva natura contenziosa (anche se sovente iscritto a registri di volontaria giurisdizione), si esplica nel pieno contraddittorio delle parti e si chiude con un provvedimento definitivo, di natura decisoria e con natura sostanziale di sentenza, suscettibile di acquisire autorità di giudicato.
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27/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Le modifiche concordate tra i coniugi
I coniugi possono concordare le modifiche da apportare alla separazione o al divorzio, in tre forme:
a) tramite un ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. o art. 9 l. n. 898/1970; il Tribunale prenderà atto degli accordi e li ratificherà provvedendo in conformità, ove ritenuti non lesivi dell’interesse della prole e, in taluni casi, senza convocare i coniugi (Trib. Milano 11 giugno 2014);
b) tramite il procedimento di negoziazione assistita ex l. n. 162/2014, previa autorizzazione (in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave) o nulla-osta (negli altri casi) del Pubblico Ministero, oppure tramite accordo innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (in assenza di prole, cfr. infra);
c) tramite i c.d. accordi successivi alla separazione o al divorzio; si discute in giurisprudenza sull’ammissibilità o meno di tali modifiche, ove i coniugi non ne chiedano la ratifica al Tribunale competente con le forme indicate al punto a) con prevalenza della tesi positiva (Cass. 18 giugno 1998, n. 5829; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20290; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1993, n. 2270; contra Trib. Bari 18 settembre 2008; Trib. Pordenone, 30 marzo 2010).
In questo caso, gli accordi modificativi non devono: i) avere a oggetto diritti indisponibili; ii) violare il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c.; iii) interferire con l’accordo omologato; essi sono dunque ammissibili nella misura in cui contengono disposizioni specificative del contenuto del precedente provvedimento, apportandovi modifiche maggiormente rispondenti, all’evidenza, con gli interessi ivi tutelati (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 1998, n. 5829; Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516).
Alle modifiche concordate tra i coniugi si applicano le norme generali sui vizi della volontà (Trib. Modena 18 aprile 2012, www.giurisprudenzamodenese.it); gli eventuali inadempimenti non potranno mai essere fatte valere direttamente in via esecutiva.
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27/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Presupposti per le modifiche
In corso di causa i provvedimenti (presidenziali e dello stesso G.I.) sono modificabili dal Giudice Istruttore all’interno del relativo giudizio.
Le statuizioni contenute in provvedimenti (o in capi dei provvedimenti) possono essere modificate anche successivamente alla chiusura del giudizio
Dal punto di vista processuale è necessario che il provvedimento (o il capo del provvedimento) sia passato in giudicato cosicché eventuali richieste di mutamento formulate in Tribunale in pendenza dei termini per l’impugnazione oppure in Corte d’Appello, pendenti i termini per l’impugnazione in Cassazione, sono inammissibili per «mancanza di oggetto» (il provvedimento da modificare, Cass. civ. 22 aprile 2002, n.5861).
Dal punto di vista sostanziale, costituisce indefettibile presupposto per la modifica la sopravvenienza di «giustificati motivi» (art. 156 u.c. c.c.), intesi come «fatti nuovi sopravvenuti», tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime (Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11488 in GC Mass. 2008, 5, 688; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321 in GC 2008, 5, 1198, in tema di separazione consensuale; Trib. Bari, sez. I, 26 gennaio 2008, www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Modena, sez. II, 16 marzo 2011, www.giurisprudenzamodenese.it; Cass. civ., S.U., 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18620; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 1165).
Infatti, non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di un diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto, e occorre una verifica in concreto della sua incidenza sull’equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell’emissione della decisione (Cass. civ., sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 24515).
Ne consegue che non legittimano le richieste di modifica:
- gli eventuali vizi della volontà (nel caso di separazione consensuale: Cass. civ. 22 novembre 2007, n. 24321), da far valere semmai, con separato giudizio ordinario;
- i fatti sorti prima del passaggio in giudicato del provvedimento ma di cui la parte non fosse a conoscenza (Cass. civ. 2 gennaio 2010, n. 1096);
- i fatti preesistenti la separazione o il divorzio che non siano stati presi in considerazione dalle parti o dal Giudice (Cass. civ. 8 maggio 2008, n. 11488).
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27/07/2021

Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Inquadramento
Il tema della stabilità delle statuizioni giudiziali di separazione e di divorzio è regolato da alcuni principi generali della materia ricavabile da un complesso di dati normativi sui quali si fonda, sia per la separazione che per il divorzio, il diritto di chiederne la modifica, e il dovere del giudice di provvedere sulla domanda.
Dal punto di vista sostanziale il potere di modifica è regolato da:
art. 156 c.c. (provvedimenti economici per il coniuge);
art. 337-ter comma 3 c.c. (modifica dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale per il genitore che «non si attenga alle condizioni dettate»);
art. 337-quater comma 2 c.c. (modifica del regime di affido);
art. 337-quinquies c.c. (modifica dei provvedimenti sull’assegnazione);
art. 709-ter comma 2 c.p.c. (modifica per il caso di inadempienze).
Dal punto di vista processuale l’art. 709 u.c.c.p.c (per la separazione) e l’art. 4, comma 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (per il divorzio) disciplinano la modificabilità e revocabilità delle ordinanze presidenziali e di quelle emesse dal Giudice Istruttore nel corso del processo; l’art. 710 c.p.c. (per la separazione) e l’art. 9 l. n. 898/1970 (per il divorzio) regolano invece i cambiamenti apportabili ai provvedimenti di separazione e divorzio successivamente al loro passaggio in giudicato
La regola generale è, dunque, la modificabilità e revocabilità di tutti i provvedimenti emanati nei procedimenti di separazione e divorzio e il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica, a contrario, una regola di immodificabilità solo in presenza dei medesimi presupposti di fatto esistenti alla data della decisione (Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265), senza intangibilità assoluta del giudicato, per la necessità di un costante adeguamento dei provvedimenti alle esigenze concrete (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2012, n.7770).
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26/07/2021

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Casistica
Assorbimento con altri reati
Il reato di maltrattamenti assorbe i reati di ingiurie, minacce, violenza privata (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2010, n. 22790) e quello di atti persecutori nei confronti del coniuge (Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2012, n. 15571)
Concorso con il reato di violenza sessuale
Il delitto di maltrattamenti e di violenza sessuale concorrono quando la condotta integrante il delitto di cui all’art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale ma si inserisca in una serie di atti vessatori tipica dei maltrattamenti (Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2008, n. 46375)
Concorso con altri reati
Il delitto di maltrattamenti concorre con quello di lesioni, danneggiamento ed estorsione attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2012, n. 15571)
Incompatibilità con il delitto di abuso di mezzo di correzione
Il delitto di maltrattamenti è incompatibile con il delitto di abuso dei mezzi di correzione (Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2012, n. 36564)
Configurabilità del reato, in assenza di convivenza
È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi (Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2014, n. 33882).
Maltrattamenti e mobbing
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere da un sindaco nei confronti di una funzionaria comunale; Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2014, n. 24642
Maltrattamenti e parafamiliarità
Il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. può trovare applicazione nei rapporti di tipo lavorativo a condizione che sussista il presupposto della parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal titolare di un'impresa agricola nei confronti di alcuni dipendenti di nazionalità rumena ospitati nella struttura, e ridotti in una situazione di estremo disagio quanto al vitto, all'alloggio ed alle condizioni igieniche; Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 24057
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26/07/2021

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Rapporti con altri reati
Per la sua struttura di reato abituale proprio e per il bene giuridico tutelato (reato contro la famiglia), il delitto di maltrattamenti assorbe i delitti di ingiurie (art. 594 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), molestie (art. 660 c.p.). Si tratta infatti di condotte che se reiterate integrano la materialità del delitto di maltrattamenti, la condotta tipica maltrattante, idonea per la sua abitualità a cagionare l’evento: l’assoggettamento della vittima ad un regime di vita caratterizzato da sofferenza, umiliazione ed aggressioni alla sua integrità fisica, psichica e morale.
Non c’è assorbimento, ma al contrario concorso di reati, con i delitti di danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); queste sono le ipotesi delittuose che più frequentemente emergono contestualmente alle condotte maltrattanti.
Non c’è concorso, né assorbimento, ma radicale incompatibilità, con il delitto di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.); se l’agire del reo è motivato dall’esclusivo fine di esercitare illegittimamente lo ius corrigendi (reato a dolo specifico, contrariamente al delitto di maltrattamenti, caratterizzato da dolo generico), l’applicazione in concreto della norma penale incriminatrice prevista dall’art. 571 c.p. esclude quella del delitto di maltrattamenti. Come d’altronde recita l’incipit dell’art. 572 c.p. «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona……».
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Indirizzo

Pescara

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 16:00

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