29/07/2021
Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio
Tutela urgente
Nel procedimento di modifica possono essere emanati provvedimenti provvisori e urgenti in corso di causa, di immediata esecutività (art. 710 comma 3 c.p.c.), anche d’ufficio, nella forma del decreto collegiale motivato; tale norma si applica in via analogica anche alle modifiche delle condizioni del divorzio (Trib. Modena 2 maggio 2013 in www.giurisprudenzamodenese.it).
L’esistenza di strumenti urgenti tipici preclude l’esperibilità del ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., considerato inammissibile per difetto di residualità (Trib. Arezzo 11 ottobre 2007; Trib. Arezzo 6 dicembre 2012; per la separazione consensuale, Trib. Modena 27 gennaio 2005 in Corriere del merito 2005, 510).
I provvedimenti provvisori e urgenti non possono essere emessi “ante causam” né “inaudita altera parte” (v. Trib. Modena 2 maggio 2013 in www.giurisprudenzamodenese.it, 2013).
Un altro intervento, latu sensu, di modifica è possibile ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., procedura idonea a risolvere rapidamente controversie che insorgono nel corso dei processi di famiglia, anche di modifica e revisione, e a soddisfare esigenze di tipo contingente e di natura indifferibile.
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