31/05/2024
EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE
Come è noto, il I° co. dell’art 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che “Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.
Giova premettere che l’art. 12 del medesimo decreto citato, ha disposto che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Pertanto, in virtù dell’espressa disposizione normativa sopra richiamata, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege.
Solo nell’ipotesi in cui una delle parti aderenti non sia assistita da un avvocato o gli avvocati non sottoscrivano l’accordo di mediazione, al fine di attribuirgli efficacia esecutiva sarà necessario che una delle parti richieda al Presidente del Tribunale (nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione) l'omologazione dell'accordo.
L’accordo di conciliazione, che non necessita dunque dell’apposizione della formula esecutiva anche a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, nel momento in cui verrà messo in esecuzione, dovrà inoltre essere “integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile" seguendo la disciplina già prevista per altri titoli esecutivi (cambiali e assegni).