Camera di Mediazione Nazionale - sede di Pescara

Camera di Mediazione Nazionale - sede di Pescara Camera di Mediazione Nazionale - sede di Pescara, referente Avv. Antonella Manzionna

17/10/2025
📌Tribunale di Campobasso, Sezione civile, sentenza 10 novembre 2023 n. 853 – Giudice PreviatiIn tema di mediazione obbli...
23/04/2025

📌Tribunale di Campobasso, Sezione civile, sentenza 10 novembre 2023 n. 853 – Giudice Previati

In tema di mediazione obbligatoria, l’omessa presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice in corso di causa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto ascrivibile alla materia dei contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta non aveva provveduto nel termine assegnato a presentare la domanda di mediazione, ha dichiarato improcedibile la domanda, revocato il decreto e condannato quest’ultima al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali).

21/12/2024

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⌛️⏳️SI RIPRENDEAperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 il modo migliore per attivare la procedura di mediazio...
17/09/2024

⌛️⏳️SI RIPRENDE

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 il modo migliore per attivare la procedura di mediazione.
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🎯🎯Opposizione a sfratto per morosità e mediazioneNel giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità, la...
19/06/2024

🎯🎯Opposizione a sfratto per morosità e mediazione

Nel giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità, laddove non venga esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ordinato dal giudice a seguito di mutamento del rito, ad essere travolte dall’improcedibilità sono sia la domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio proposta dall’intimato-opponente, sia le ulteriori domande proposte dal locatore e/o dall’intimato. Non rimane, invece, intaccata l’ordinanza di rilascio in quanto immediatamente esecutiva, non impugnabile e idonea alla stabilizzazione. È quanto affermato dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 5914 del 10 gennaio 2024.
E ciò in quanto le domande avanzate non risultano sorrette da una pronuncia in sede di procedimento di convalida, che sia idonea a sopravvivere nella fase a cognizione piena. Invece l’ordinanza di rilascio, non risulta intaccata dalla pronuncia di improcedibilità anche perché essa è definita non impugnabile dall’articolo 665 c.p.c., e quindi non è neppure modificabile-revocabile.

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONECome è noto, il I° co. dell’art 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, ...
31/05/2024

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE

Come è noto, il I° co. dell’art 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che “Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.
Giova premettere che l’art. 12 del medesimo decreto citato, ha disposto che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Pertanto, in virtù dell’espressa disposizione normativa sopra richiamata, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege.
Solo nell’ipotesi in cui una delle parti aderenti non sia assistita da un avvocato o gli avvocati non sottoscrivano l’accordo di mediazione, al fine di attribuirgli efficacia esecutiva sarà necessario che una delle parti richieda al Presidente del Tribunale (nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione) l'omologazione dell'accordo.
L’accordo di conciliazione, che non necessita dunque dell’apposizione della formula esecutiva anche a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, nel momento in cui verrà messo in esecuzione, dovrà inoltre essere “integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile" seguendo la disciplina già prevista per altri titoli esecutivi (cambiali e assegni).

⚖️📌Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità⚖️📌 L’art. 5, comma 1, del...
22/05/2024

⚖️📌Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità⚖️📌

L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che quando un soggetto intende far valere in giudizio un’azione rientrante nelle materie indicate, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il successivo comma 4 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
L’aspetto più rilevante della riforma Cartabia riguarda poi l’introduzione dell’art. 5 bis, che individua il soggetto che deve intraprendere la mediazione: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Pertanto una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Diventa perciò rilevante la prima udienza del processo di cognizione in cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi su eventuali istanze relative all’adozione di provvedimenti provvisori che hanno a che fare con il decreto ingiuntivo.
È indubbia la rilevanza dell’introduzione dell’art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010, che ha finalmente scritto la parola fine al proliferare di orientamenti contrastanti, in dottrina e giurisprudenza, fonte di dibattiti che hanno generato confusione ed incertezza in materia.

👩‍🎓👨‍🎓In una recente pronuncia la Cassazione stabilisce che l’attività svolta dall’avvocato in fase di conciliazione con...
20/05/2024

👩‍🎓👨‍🎓In una recente pronuncia la Cassazione stabilisce che l’attività svolta dall’avvocato in fase di conciliazione conclusa positivamente va remunerata considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (Cassazione Civile, Sez. II, 29.03.2024, n. 8576).📍

La vicenda trae origine dal ricorso ex art 702 bis cpc e art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, proposto da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Torino, aveva accolto la domanda dell’avvocato e liquidato il compenso nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale.
Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del DM 55/2014. Secondo il ricorrente, la norma censurata doveva essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte la quale ha affermato che le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto.
Interpretazione che si spiega alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie.

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14/05/2024

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Martedì 09:00 - 18:00
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