Studio Legale Avv. Paolo Rosetti

Studio Legale Avv. Paolo Rosetti Sono Paolo Rosetti, avvocato civilista con vent'anni di esperienza in consulenza a privati e ad impr

28/06/2024

ADDETTI UFFICIO del PROCESSO - 5 aprile 2024 - Concorso RIPAM per 3.946 unità
Dopo la pubblicazione, in data 14.06.2024, della prima graduatoria contenente i nominativi dei soli vincitori, senza alcuna esplicitazione dei titoli riconosciuti e del loro eventuale collocamento a titolo di riserva, in data 27.06.2024 è stata pubblicata la seconda graduatoria per scorrimento, dei soli vincitori, ma con l'esplicitazione dell'eventuale collocamento a titolo di riserva e/o per preferenza.
Il nostro studio ha già predisposto i primi ricorsi al Tar Lazio con istanza cautelare, nell'interesse di candidati idonei non vincitori, ai quali non sono stati riconosciuti punti per titoli dichiarati in domanda.
Se siete candidati nella stessa situazione, contattate lo Studio Legale Avv. Paolo Rosetti

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RISTORI
29/10/2020

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RISTORI

MISE. Bando Digital TransformationIl Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digita...
23/10/2020

MISE. Bando Digital Transformation
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:
iscritte come attive nel Registro delle imprese;
operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Per approfondire

Ministero dello Sviluppo Economico --

Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus – pillola n. 3COVID-19, FASE 2 E RIAPERTURA DELLE IMPRESE: QUALI REGOLE DA ...
22/04/2020

Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus – pillola n. 3
COVID-19, FASE 2 E RIAPERTURA DELLE IMPRESE: QUALI REGOLE DA SEGUIRE?
Si va verso la fase 2. Alcune attività hanno riaperto al pubblico – seppur non in tutto il territorio nazionale- e, come annunciato dal Governo, dal maggio si procederà ad una riapertura omogenea in tutto il paese.
Quali sono, quindi, le regole che l’imprenditore deve seguire per sentirsi tranquillo anche sotto il profilo della responsabilità?
Va subito chiarito che, per le aziende diverse da quelle sanitarie, il rischio da Covid-19 non è un rischio specifico ma, come espressamente previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo , è " un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione."
Ciò comporta, per l’imprenditore, l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle direttive straordinarie contenute nella normativa emergenziale e nel citato protocollo, senza alcuna possibilità di una valutazione “personale” del rischio, né tanto meno possibilità di assunzione di iniziative diverse dalle indicazioni provenienti di provvedimenti emanati dalle Autorità preposte.
Pertanto, le direttive che l’imprenditore deve seguire sono esclusivamente quelle contenute nel citato Protocollo e nella Normativa Emergenziale in esso richiamata.
Qual’è il rovescio della medaglia?
Che l’imprenditore che si uniformi a tali direttive delle Autorità, difficilmente potrà essere chiamato a rispondere, in sede civile e penale, per non aver impedito il contagio sul posto di lavoro.
La natura generica ed emergenziale del rischio da Covid-19, non lasciando spazio alla discrezionalità dell’imprenditore, ne limita fortemente anche l’alveo della responsabilità...

22/04/2020

Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus – pillola n. 3
COVID-19, FASE 2 E RIAPERTURA DELLE IMPRESE: QUALI REGOLE DA SEGUIRE?
Si va verso la fase 2. Alcune attività hanno riaperto al pubblico – seppur non in tutto il territorio nazionale- e, come annunciato dal Governo, dal maggio si procederà ad una riapertura omogenea in tutto il paese.
Quali sono, quindi, le regole che l’imprenditore deve seguire per sentirsi tranquillo anche sotto il profilo della responsabilità?
Va subito chiarito che, per le aziende diverse da quelle sanitarie, il rischio da Covid-19 non è un rischio specifico ma, come espressamente previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo , è " un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione."
Ciò comporta, per l’imprenditore, l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle direttive straordinarie contenute nella normativa emergenziale e nel citato protocollo, senza alcuna possibilità di una valutazione “personale” del rischio, né tanto meno possibilità di assunzione di iniziative diverse dalle indicazioni provenienti di provvedimenti emanati dalle Autorità preposte.
Pertanto, le direttive che l’imprenditore deve seguire sono esclusivamente quelle contenute nel citato Protocollo e nella Normativa Emergenziale in esso richiamata.
Qual’è il rovescio della medaglia?
Che l’imprenditore che si uniformi a tali direttive delle Autorità, difficilmente potrà essere chiamato a rispondere, in sede civile e penale, per non aver impedito il contagio sul posto di lavoro.
La natura generica ed emergenziale del rischio da Covid-19, non lasciando spazio alla discrezionalità dell’imprenditore, ne limita fortemente anche l’alveo della responsabilità.
E’ evidente, tuttavia, che ciascun imprenditore dovrà adattare le direttive del Protocollo alle caratteristiche specifiche della propria azienda. Ad esempio spetta a lui stabilire quali siano i percorsi migliori e le tempistiche per l’ingresso in azienda dei fornitori esterni, ovvero dove individuare/installare i servizi igienici a questi dedicati.
Resta comunque raccomandato – come del resto sta già avvenendo – che l’adattamento delle regole dettate dalla Normativa Emergenziale e dal Protocollo alle realtà aziendali avvenga in sede di Contrattazione con le Rappresentanze Sindacali.
Se avete domande, potete utilizzare i commenti.

Qui di seguito potete scaricare il Protocollo
http://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-conte-videoconferenza-con-le-parti-sociali/14304

15/04/2020

Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus – pillola n. 2
Dl 23/2020: il credito d’imposta copre anche le spese per acquisto di Dpi e sanificazione.
Con la circolare n. 9 del 13.04.2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 30 del Dl 23/2020 "amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti".
Si ricorda che la normativa citata prevede il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Link alla circolare https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare%2Bn.%2B9%2Bdel%2B13%2BAprile%2B2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e&ved=2ahUKEwiZ0cbF7enoAhXNCuwKHa3ZDfsQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1CculeU5Vy74ZMwFCjiXmM&cshid=1586934107266

10/04/2020

un quadro drammatico che impone scelte immediate a sostegno della categoria.

Il vicepresidente della Sezione Confindustria Chieti Pescara Lucio Laureti: "Cancellazione di tutte le tasse nazionali e locali che riguardano il settore turistico fino a dicembre 2020. Se un settore non produce nulla, non può contribuire in nulla".

“Parliamo di perdite stimate in 120 miliardi di euro di volume d’affari a livello nazionale”, per il Presidente Silvano Pagliuca, “è una condizione da profondo rosso per uno dei settori più colpiti economicamente dalla pandemia in atto, un settore che rappresenta circa il 13% del Pil italiano. E non dimentichiamo che dietro i numeri ci sono le persone. Bisogna agire subito, azzerare le tasse e sostenere il comparto nel tempo, perché l’evoluzione dell’emergenza impatterà ancora per mesi sugli spostamenti e quindi sulla tenuta dell’industria del turismo”.

Confindustria chiede un doppio intervento: la cancellazione totale, e non la traslazione, di tutte le tasse nazionali e locali che riguardano il settore turistico fino a dicembre 2020, l’annullamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico, di Cosap, Imu, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa di soggiorno e imposta demaniale.

Leggi il comunicato stampa di oggi:
➡️https://bit.ly/2VbNU9N

09/04/2020

Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus – pillola n. 1
Separazione/Divorzio: le visite del padre al figlio in un comune diverso sono sospese durante l’emergenza Coronavirus

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha accolto la richiesta di una madre separata di vedere sospesi – per il periodo dell’Emergenza Covid-19 – gli incontri del padre, dimorante in comune diverso, col figlio collocato presso la madre stessa.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.
Sempre in motivazione, il Giudice ha altresì ritenuto che, qualora si consentisse l’esercizio del diritto del padre, non sarebbe in alcun modo possibile verificare se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario.
In buona sostanza il Tribunale di Bari, operando quello che viene definito un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ha ritenuto che in questo periodo di emergenza il diritto del padre di incontrare il figlio sia sacrificabile di fronte alla necessità di tutelare il diritto alla vita ed alla salute, del minore stesso e della famiglia presso la quale lo stesso è collocato.
Del resto, la vita e la tutela di essa sono premessa e presupposto di ogni diritto; senza di essa non può esserci alcun diritto.
Vale la pena di sottolineare come il Giudice, nel caso citato, ha comunque stabilito che, per tutto il periodo emergenziale, il diritto di visita paterno debba essere esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

09/04/2020

In questo periodo di emergenza, lo Studio Legale ha deciso di inserire nella sua pagina una sezione “Diritto e Giustizia ai tempi del Coronavirus”, nella quale verranno inseriti brevi post, ovvero “pillole informative” sulle ricadute che la normativa emergenziale ha necessariamente sui rapporti obbligatori, che siano essi contratti in essere ovvero le condizioni concordate per il menage della prole in caso di separazione o divorzio.

Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale, lo Studio Legale Avv. Paolo Rosetti resta a p...
08/04/2020

Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale, lo Studio Legale Avv. Paolo Rosetti resta a piena disposizione della sua clientela.
Tutte le attività di "studio" vengono svolte in smart working.
Si ricorda che, al momento, tutta l'attività giudiziale ed i relativi termini processuali (ad eccezione dei casi d’urgenza predeterminati dalla normativa stessa) sono sospesi fino al 15 aprile, con proroga della sospensione all'11 maggio giusto D.L. del 6 aprile 2020.
Appuntamenti e/o attività di consulenza sono garantite a distanza, via telefono ovvero in videoconferenza mediante Microsoft Teams, Skype o Zoom.

Per qualsiasi esigenza potete contattarci via telefono mobile, ovvero scrivendo a [email protected], ovvero attraverso il form di contatto su https://iustlab.org/paolo.rosetti; sarete immediatamente ricontattati.
Per maggiori informazioni, consultate anche il sito https://iustlab.org/paolo.rosetti.

Sono Paolo Rosetti, civilista esperto in consulenza a privati ed imprese, sia di diritto privato che in house providing (contrattualistica, recupero crediti, pr

Indirizzo

Viale MARCONI 316
Pescara
65127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:30
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+390856921015

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