Studio legale Avv. Fabiola Sannicola

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📌 L'obbligo di vigilanza sul rispetto del diritto alla dignità, alla riservatezza e all'integrità personale delle presun...
25/11/2024

📌 L'obbligo di vigilanza sul rispetto del diritto alla dignità, alla riservatezza e all'integrità personale delle presunte vittime di violenza di genere inserisce anche alla funzione giudiziaria.
~ 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙚𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡'𝙪𝙤𝙢𝙤, 𝙎𝙚𝙯. 𝙄, 27/05/2021, N. 5671.

𝑃𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒...🖤23 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 1992
23/05/2024

𝑃𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒...🖤
23 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 1992

25/11/2021


𝓟𝓮𝓻 𝓷𝓸𝓷 𝓭𝓲𝓶𝓮𝓷𝓽𝓲𝓬𝓪𝓻𝓮  ❤︎29° 𝓐𝓷𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓻𝓲𝓸 𝓭𝓮𝓵𝓵𝓪 𝓼𝓽𝓻𝓪𝓰𝓮 𝓭𝓲 𝓥𝓲𝓪 𝓓'𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓸 19 𝓵𝓾𝓰𝓵𝓲𝓸 199219 𝓵𝓾𝓰𝓵𝓲𝓸 2021
19/07/2021

𝓟𝓮𝓻 𝓷𝓸𝓷 𝓭𝓲𝓶𝓮𝓷𝓽𝓲𝓬𝓪𝓻𝓮 ❤︎

29° 𝓐𝓷𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓻𝓲𝓸 𝓭𝓮𝓵𝓵𝓪 𝓼𝓽𝓻𝓪𝓰𝓮 𝓭𝓲 𝓥𝓲𝓪 𝓓'𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓸

19 𝓵𝓾𝓰𝓵𝓲𝓸 1992
19 𝓵𝓾𝓰𝓵𝓲𝓸 2021

📌𝙑𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙖: 𝙡'𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙣𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙨𝙗𝙪𝙧𝙜𝙤 🇫🇷➡️ Ha diritto al risarcimento la presunta v...
01/07/2021

📌𝙑𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙞𝙯𝙯𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙖: 𝙡'𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙣𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙨𝙗𝙪𝙧𝙜𝙤 🇫🇷

➡️ Ha diritto al risarcimento la presunta vittima di stupro, per la sentenza che contiene passaggi che non rispettano la sua vita privata e intima❗

📣Ad affermarlo, con una durissima sentenza, è la cedu che si è pronunciata su un caso deciso dalla Corte d'appello di Firenze nel 2015, in cui furono assolti i 7 imputati accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nella Fortezza da Basso nel 2008, ai danni di una donna.
➡️ Secondo quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, in un procedimento penale relativo ad un presunto stupro subito da una donna, sono del tutto ingiustificati i riferimenti fatti dai giudici nella motivazione a particolari quali la biancheria intima indossata, nonché i commenti sulla sua presunta bisessualità.
✏A ricorrere alla Corte di Strasburgo è stata la presunta vittima della violenza, la quale non ha chiesto ai giudici di esprimersi sull'assoluzione degli imputati, bensì sul contenuto della sentenza, che secondo lei ha violato la sua vita privata e l'ha discriminata.
➡️ La Corte di Strasburgo le ha dato ragione accordandole un risarcimento per danni morali di 12mila euro condannando l'Italia per aver violato i diritti della «presunta vittima di stupro» con una sentenza che contiene «dei passaggi che non hanno rispettato la sua vita privata e intima», «dei commenti ingiustificati» e un «linguaggio e argomenti che veicolano i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana».

~ 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙚𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡'𝙪𝙤𝙢𝙤, 𝙎𝙚𝙯. 𝙄, 27/05/2021, 𝙣. 5671 ~

📌 Violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici.📲Inviare ad un minore messaggi sessualmente espliciti su What...
13/05/2021

📌 Violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici.

📲Inviare ad un minore messaggi sessualmente espliciti su Whatsapp minacciando di pubblicare la chat integra violenza sessuale nonostante l’assenza di contatto fisico con la vittima ❗

➡️ "Integra il reato di violenza sessuale la condotta consistente nell'invio di una serie di messaggi Whatsapp “allusivi e sessualmente espliciti” ad una minorenne, costringendola a scattarsi fotografie da inviare al soggetto agente, con la minaccia di pubblicare la chat su un altro social network".

(𝑪𝒂𝒔𝒔. 𝑷𝒆𝒏. 𝑵. 25266/2020).

DECRETO “RIAPERTURE”: L'INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19".*****Il Consiglio dei Ministri, su...
26/04/2021

DECRETO “RIAPERTURE”: L'INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19".

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni:

➡️ PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA.
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

➡️ CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.
Il decreto prevede, inoltre, l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19”, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

➡️ SPOSTAMENTI.
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Alle persone dotate della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata per una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
Le persone che si spostano potranno condurre con sé i minori di età sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione entro il medesimo comune. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

➡️ SCUOLA E UNIVERSITÀ.
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

➡️ BAR E RISTORANTI.
Dal 26 aprile in zona gialla è consentita l’attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati.

➡️ SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO.
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

➡️COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI.
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

➡️SPORT DI SQUADRA, PISCINE, PALESTRE.
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

➡️ FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI.
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

➡️ CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.
Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
🔍https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagi...
19/10/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Le disposizione di cui al DPCM 18 ottobre 2020 sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19.

"Che vuol dire «grande avvocato»?Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al...
15/07/2020

"Che vuol dire «grande avvocato»?
Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.
Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato»". ~ P. Calamandrei ~
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"Nella fattispecie della violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza come l'accesso ai dati sensibili del...
18/06/2020

"Nella fattispecie della violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza come l'accesso ai dati sensibili della vittima e ai suoi account privati".
(Corte europea diritti dell'uomo sez. IV, 11/02/2020, n.56867)

L'art. 4 del D.L. n. 19/2020 introduce nuove sanzioni per la violazione delle misure atte a contenere e contrastare la d...
31/03/2020

L'art. 4 del D.L. n. 19/2020 introduce nuove sanzioni per la violazione delle misure atte a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19.

In particolare:

1) salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Inoltre, la sanzione è aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

2) nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, oltre alla sanzione amministrativa indicata al punto 1), può essere disposta la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni;

3) in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria, della chiusura dell'esercizio o dell'attività è applicata nella misura massima;

4) la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall’art. 260 testo unico delle leggi sanitarie - come modificato dall'art. 4, comma 7 del D.L. n. 19/2020 - il quale prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 euro a 5.000. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale o comunque più grave reato, ciò comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la commissione di ciascun delitto;

5) E’ stato, inoltre, precisato che le disposizioni del D.L. che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo 2020), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/1999.

Tale vicenda successoria, da inquadrarsi nell’ambito della successione di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie criminosa - modifiche c.d. mediate della fattispecie incriminatrice - pone non pochi problemi interpretativi e merita un'ulteriore e più ampia valutazione.

Come è noto le truffe legate all'utilizzo di carte possono essere di due diversi tipi: - lo SKIMMING consistente in tecn...
25/03/2020

Come è noto le truffe legate all'utilizzo di carte possono essere di due diversi tipi:

- lo SKIMMING consistente in tecnica criminale con cui, grazie all'utilizzo di uno skimmer (apparecchio per la lettura e la memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte elettroniche), il truffatore entra in possesso dei dati delle carte di pagamento, codice PIN incluso (in caso di bancomat o carta di credito multifunzione). Lo skimming identifica le truffe basate sulla clonazione di carte di credito, carte di dedito, ecc;

- il PHISHING, invece, è una tecnica fraudolenta online con cui, grazie all'invio di false email molto simili a quelle inviate da istituti emittenti o noti siti e-commerce, il truffatore entra in possesso del numero di carta di credito, codice segreto, dati personali del titolare della carta. Il phishing identifica, principalmente, le truffe basate su transazioni online non autorizzate dal titolare.

🔒 Consiglio di tenere sempre a portata di mano il numero verde dell'istituto emittente per poter immediatamente bloccare la carta in caso di necessità.

La Polizia postale mette in guardia sul phishing, mail ingannevoli che veicolano virus per i computer. Segnalare i casi sospetti

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