Diritto e Turismo

Diritto e Turismo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Diritto e Turismo, Servizi legali, Via Sabbatini 8, Pesaro.

Diritto e Turismo fornisce una dettagliata consulenza in ambito legale a tutti gli operatori del settore turistico attraverso la possibilità di scegliere qualsiasi forma di assistenza e tutela per la propria realtà professionale e personale.

29/07/2022

La Commissione Garanzia Sciopero (autorità amministrativa indipendente che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) ha stabilito che dal 27 luglio al 5 settembre 2022 entra in vigore la franchigia estiva.

Attraverso l’introduzione di tale provvedimento non è consentito agli operatori del trasporto aereo di effettuare astensioni dal servizio trasporti e quindi scioperare.

Tutti gli operatori aerei che operano sul territorio nazionale non potranno indicare quale motivo della cancellazione del volo lo sciopero del proprio personale di volo e di terra o di quello del personale dell’aeroporto di origine.

20/07/2022

CAOS SCIOPERI: RITARDI AEREI e CANCELLAZIONE VOLI. SI TRATTA DI CIRCOSTANZA ECCEZIONALE?

Gli scioperi di queste settimane sono prevalentemente organizzati dai sindacati del personale dei vettori aerei e dei lavoratori degli aeroporti.

Tali scioperi, in particolare destinati a ottenere aumenti delle retribuzioni, non rientrano nella nozione di «circostanza eccezionale» idonea a liberare la compagnia aerea dal proprio obbligo di pagare compensazioni pecuniarie per la cancellazione o il ritardo prolungato dei voli coinvolti.

Ciò vale anche nel caso in cui lo sciopero sia organizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

È bene ricordare come, per un caso analogo, la Corte di Giustizia europea si sia espressa nel 2021 con la famosa sentenza della Grande Sezione del 23 marzo 2021 - (Causa C‑28/20).

La Corte dichiara che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo.

La Corte ricorda che la nozione di «circostanza eccezionale», prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, designa eventi che soddisfano due condizioni cumulative, il cui rispetto deve essere oggetto di una valutazione caso per caso, vale a dire, da un lato, non essere inerenti, per la loro natura o per la loro origine, al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo e, dall’altro, sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo.



Le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare tempestivamente e correttamente i viaggiatori sui loro diritti, ossia del fatto che, se non hanno avuto una riprotezione del volo nei tempi previsti dal Regolamento europeo, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a seconda della tratta.

Se i viaggiatori non sono stati informati dello sciopero con almeno 2 settimane di preavviso, i passeggeri hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria, salvo che:

- siano stati informati della cancellazione fino a 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto,

- siano stati informati meno di 7 giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di 1 ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.

22/04/2022

REVERSE CHARGE COMPATIBILE PER LE ADV

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022 ha enunciato un principio secondo il quale “il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi”.

Quale è la conseguenza di tutto ciò?

In alcuni casi le agenzie viaggi ed i tour operator italiani potrebbero trovarsi a dover corrispondere all’Erario un maggior importo che varia dal 10% al 22% del costo dei servizi turistici acquisiti da fornitori esteri. Detto in soldoni: ciò che prima costava 100, adesso alle adv e t.o. italiani potrebbe costare una cifra compresa tra 110 e 122.

Comprendete come, in un settore dove la marginalità è sempre più ridotta (e che sta cercando disperatamente di uscire da un biennio di pandemia) un aggravio di costi nei termini sopra citati è oltremodo devastante.

Altresì non è chiaro come poter gestire dal punto di vista pratico e documentale tale occorrenza: nessun software contabile e gestionale prevede la gestione di tale casistica e si dovrebbe procedere a gestire “manualmente” un sistema di registrazione contabile con evidente moltiplicazione di possibilità di errori, duplicazioni di costi, confusione gestionale.

In definitiva, cosa pone in evidenza questa ordinanza della Cassazione? Che il regime speciale Iva delle agenzie viaggi (istituito per “semplificare” gli adempimenti e tenere conto delle particolarità del settore) è mal compreso dal legislatore stesso, che non tiene nella giusta evidenza le esigenze di chi opera quotidianamente con l’estero, appesantendolo (invece di sgravarlo) di oneri ed adempimenti.

A quali casistiche è circoscritta questa novità? Tipicamente trattasi dei casi nei quali un’agenzia viaggi o tour operator che organizza pacchetti turistici acquisisce i servizi da fornitori esteri chiamati “consolidatori” (si pensi alle “bed banks” per i servizi alberghieri o ai broker di noleggi auto) che a condizioni sicuramente vantaggiose offrono servizi (per lo più di alloggio presso strutture o noleggi di automezzi) ubicati in Italia: in questi casi le agenzie viaggi hanno sempre trattato (contabilmente e fiscalmente) tali acquisti applicando in toto il regime speciale Iva delle agenzie viaggi. A seguito dell’Ordinanza della Cassazione dovrebbero calcolare (e corrispondere) la maggior Iva del 10% (hotel) o 22% (noleggi auto).

Per correttezza e completezza di trattazione è necessario evidenziare (entrando ancor più nel “tecnico”) che la suddetta Iva indetraibile concorre al calcolo della liquidazione Iva 74ter, quindi di fatto andando a sottrarre base imponibile da tale calcolo e quindi riducendo l’eventuale Iva a debito risultante da tale liquidazione, ma ciò non può essere considerato come pienamente compensativo del maggior onere (economico, finanziario ed amministrativo) derivante dall’interpretazione delle norme fornita dalla Corte di Cassazione.

Ci troviamo quindi di fronte ad un evidente utilizzo “alternato” delle regole: ovviamente “pro fisco” da qualsiasi punto lo si guardi.

È doveroso quindi chiedersi se, in tale ordinanza, siano state tenute debitamente in conto le particolarità del regime speciale previste dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 306 e seguenti che hanno istituito appunto il regime speciale rispondendo a principi ed esigenze di semplificazione per il settore del turismo, o parimenti se è stato tenuto debitamente in conto il principio di neutralità dell’Iva come stabilito sempre dalla direttiva UE UE 2006/112/CE agli artt. 203 e seguenti.

In ogni caso, appare sempre più evidente ed inderogabile la già prevista ed auspicata “riorganizzazione” del regime speciale Iva delle agenzie viaggi e soprattutto appare sempre più necessario tornare a difendere il “regime speciale” dall’attacco della burocrazia.

Fonte: sito TTGitalia

02/03/2022

Con l’ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150, i giudici della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione ribadiscono il distinguo tra “intermediario”, “venditore” e “organizzatore” di viaggi vacanza.

Figure diverse, con compiti differenti e altrettanto diverse responsabilità:

- “Organizzatore” è chi combina gli elementi del viaggio e li offre al pubblico sotto forma di “pacchetto tutto compreso”;

- “venditore o intermediario” è chi vende i pacchetti realizzati da terzi.

La Corte ribadisce che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “l’intermediario di viaggi (o venditore o agenzia di viaggi che dir si voglia) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o del venditore come, ad esempio, scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

Non è invece responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti rispetto a quelli promessi e pubblicizzati.

Ciò, ovviamente, a meno che il viaggiatore o il turista non riescano a dimostrare che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati e usando la diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata, conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi” (in tal senso si veda Cass. Sez. 3, sent. n. 696/2010 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 2, sent. n. 26694/2020, in motivazione).

24/02/2022

Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22.02.2022, è stato stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre, 22 ottobre, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022.

Tale previsione comporta l’abrogazione delle ordinanze sui corridoi turistici e quelle relative alle liste dei paesi (liste A,B,C,D e E) in cui era possibile effettuare o meno soggiorni per turismo.

Decadono pertanto anche l’applicazione delle misure che hanno introdotto i c.d. “Corridoi Turistici”, facendo conseguentemente venir meno tutti gli obblighi incombenti sugli operatori turistici (Travel Pass, protocolli inerenti le indicazioni volte alla prevenzione e protezione di contagio da covid-19, ecc).

In ogni caso i soggiorni verso i paesi esteri (europei e extraeuropei) rimangono soggetti al rispetto delle condizioni imposte per l’ingresso nel singolo paese di destinazione.

A partire dal 1° marzo 2022 per l’ingresso nel territorio italiano sarà necessario, oltre alla compilazione e presentazione del Passenger Locator Form, la esibizione di una delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione contro Covid-19 (ciclo vaccinale completato);

b) avvenuta guarigione da Covid-19;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al Covid-19;

I minori di età inferiore a 6 anni sono esentati dall’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare.

Tali disposizioni valgono sino al 31 marzo 2022.

23/02/2022

Ripartenza per il turismo incoming e fine della quarantena per i turisti italiani di rientro dai paesi extraeuropei.

Il 22 febbraio il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che decreta lo stop della quarantena dai paesi extraeuropei e prevede, "a partire dal 1 marzo e per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei, le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni per ottenere il green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo".

22/02/2022

VOUCHER TURISMO esteso da 24 a 30 mesi



Il 22 febbraio la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla conversione del Decreto Legge del 30.12.2021 n. 228 cd. Decreto Milleproroghe.

Tra le tante misure presenti nel testo vi è l’estensione, da 24 a 30 mesi dalla data di emissione, del periodo di validità del voucher turismo riconosciuto (in alternativa al rimborso) a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Il testo ora passerà al Senato che dovrà approvarlo entro il 28 febbraio, data di scadenza per la conversione in legge.

Si consiglia di attendere la conversione in legge del testo prima di procedere a qualsiasi richiesta di rimborso avanzata dai clienti.

21/01/2022

A seguito dell’odierno DPCM firmato dal premier Mario Draghi, dal 1º febbraio 2022 l’ingresso in agenzia di viaggi sarà consentito solo ai clienti in possesso del cd. green pass base.
Il green pass base si ottiene dopo essersi sottoposti a un tampone avente esito negativo.
La validità del green pass base è di 48 ore per il tampone antigenico mentre di 72 ore per quello molecolare.
Spetta ai titolari delle agenzie di viaggio verificare il possesso del requisito.

29/09/2021

Di seguito i punti principali dell’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 28.09.2021 inerente la sperimentazione di corridoi turistici covid-free per soggiorni in nazioni extra UE.



Le destinazioni extra UE identificate sono Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam);


Possono viaggiare solo passeggeri con certificazione verde che attesa il completo ciclo vaccinale e/o avvenuta guarigione da covid-19;


Al momento dei controlli il viaggiatore deve presentare test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla partenza;


Se il soggiorno è pari o superiore a 7 giorni il viaggiatore si dovrà sottoporre a ulteriore test molecolare o antigenico durante il periodo di soggiorno;


Al rientro in Italia il viaggiatore potrà evitare la quarantena solo nel caso in cui: presenti un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al rientro in Italia e, in aggiunta, si sottoponga a ulteriore test molecolare o antigenico all’arrivo nell’aeroporto nazionale.


Si evidenzia che in ogni delle 6 destinazioni indicate sopra resta, ad oggi, necessaria la compilazione del corrispondente modulo di ingresso e/o uscita dal paese di destinazione oltre al PLF nazionale per il rientro in Italia (https://app.euplf.eu/ #/).

Di seguito il link del modulo per ogni corridoio turistico:



ARUBA: carta di imbarco/sbarco (ED-Card)

REPUBLICA DOMINICANA https://eticket.migracion.gob.do/

MALDIVE https://imuga.immigration.gov.mv/

MAURITIUS https://mauritiusnow.com/

SEYCHELLES https://seychelles.govtas.com/

EGITTO necessaria solo dichiarazione sanitaria





Oltre all’Ordinanza del 28.09.2021, il Ministero della Salute ha emanato il documento recante “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free” alle quali devono far riferimento gli operatori turistici nella selezione dei partner commerciali (vettori aerei, strutture ricettive estere, escursioni e transfer all’estero e compagnie assicurative).

13/08/2021

Ripetute violazioni dei diritti dei passeggeri da parte di Volotea e Wizz Air: richiamo ENAC per immediati correttivi in assenza dei quali verranno applicate sanzioni

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, a seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela i diritti dei viaggiatori aerei.
Le Direzioni Aeroportuali dell’ENAC, infatti, hanno riscontrato frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati da parte dei due vettori che hanno comportato notevoli disagi all’utenza, in alcuni casi creando anche problemi di ordine pubblico.
L’Ente ha comunicato alle compagnie Volotea e Wizz Air che al termine dei procedimenti di verifica, qualora fossero confermate le violazioni segnalate, saranno applicate le sanzioni di entità massima, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del Regolamento da parte dei vettori si è verificato più volte durante la stagione in corso.

Fonte: ENAC

Voucher viaggio. È corretta l’emissione del voucher in luogo del rimborso in denaro? >> Vai all'articolo!--Contattaci pe...
13/07/2021

Voucher viaggio. È corretta l’emissione del voucher in luogo del rimborso in denaro? >> Vai all'articolo!
--
Contattaci per una consulenza gratuita dedicata all'emergenza -19, compila il form sul sito e sarà un nostro esperto a chiamarti per fornirti assistenza.

L'emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto sulle sorti dei contratti di viaggio stipulati nei mesi antecedenti la...Vai all'articolo!

Indirizzo

Via Sabbatini 8
Pesaro
61121

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Diritto e Turismo pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Diritto e Turismo:

Condividi

Digitare

Diritto&Turismo

Diritto e Turismo è la pagina dedicata a tutti gli operatori del settore turistico (Tour operator, Agenzie di viaggio, Operatori turistici e Viaggiatori) per fornire consulenza dettagliata in ambito legale attraverso la possibilità di scegliere qualsiasi forma di assistenza e tutela per la propria realtà professionale e personale.