20/07/2022
CAOS SCIOPERI: RITARDI AEREI e CANCELLAZIONE VOLI. SI TRATTA DI CIRCOSTANZA ECCEZIONALE?
Gli scioperi di queste settimane sono prevalentemente organizzati dai sindacati del personale dei vettori aerei e dei lavoratori degli aeroporti.
Tali scioperi, in particolare destinati a ottenere aumenti delle retribuzioni, non rientrano nella nozione di «circostanza eccezionale» idonea a liberare la compagnia aerea dal proprio obbligo di pagare compensazioni pecuniarie per la cancellazione o il ritardo prolungato dei voli coinvolti.
Ciò vale anche nel caso in cui lo sciopero sia organizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.
È bene ricordare come, per un caso analogo, la Corte di Giustizia europea si sia espressa nel 2021 con la famosa sentenza della Grande Sezione del 23 marzo 2021 - (Causa C‑28/20).
La Corte dichiara che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo.
La Corte ricorda che la nozione di «circostanza eccezionale», prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, designa eventi che soddisfano due condizioni cumulative, il cui rispetto deve essere oggetto di una valutazione caso per caso, vale a dire, da un lato, non essere inerenti, per la loro natura o per la loro origine, al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo e, dall’altro, sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultimo.
Le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare tempestivamente e correttamente i viaggiatori sui loro diritti, ossia del fatto che, se non hanno avuto una riprotezione del volo nei tempi previsti dal Regolamento europeo, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a seconda della tratta.
Se i viaggiatori non sono stati informati dello sciopero con almeno 2 settimane di preavviso, i passeggeri hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria, salvo che:
- siano stati informati della cancellazione fino a 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto,
- siano stati informati meno di 7 giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di 1 ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.