05/09/2026
Ottima decisione che tiene conto degli affetti familiari nuovi e passati.
⚖️⚖️Adozione di figlio del coniuge: il Tribunale per i Minorenni di Perugia dice sì alla sostituzione del cognome originario con quello dell’adottante.
Con ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, Legge 184/83, parte istante chiedeva procedersi all’adozione del figlio del proprio coniuge.
Sia il coniuge che l’altro genitore biologico esprimevano il proprio assenso all’adozione; altrettanto il figlio minore che, in sede di audizione, dichiarava altresì di voler assumere il cognome dell’adottante in sostituzione di quello del padre biologico.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, una volta accertata la piena rispondenza dell’adozione all’interesse del minore stante la indubbia idoneità affettiva e capacità del ricorrente, nonché la presenza di un pregnante legame tra adottante e adottato, la dichiarava con sentenza del 24 agosto u.s..
Ma soprattutto il Tribunale accoglieva la ulteriore richiesta di sostituzione del cognome con eliminazione di quello biologico e apposizione di quello dell’adottante.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, pertanto, ha pienamente dato seguito a quanto previsto dalla sentenza n. 210 della Corte Costituzionale del 2025, superando la previsione che imponeva l’aggiunta automatica (anteposizione) del cognome dell’adottante a quello originario del minore (con conservazione, in ogni caso, anche di quest’ultimo) nei casi di adozione in casi particolari.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di disporre la integrale sostituzione del cognome originario, avendo valutato che ciò fosse rispettoso dell’identità personale e dell’interesse superiore dell’adottato che, oltretutto, nel caso di specie aveva formulato precisa richiesta in tal senso.
Studio Legale Garone Monacelli