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11/06/2026

Niente ciabatte, please

IL PDF, QUESTO SCONOSCIUTO
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Breve pro memoria per gli assistiti.
1) siamo in piena era informatica;
2) c'è la possibilità di esaminare documenti inviati per mail;
3) è comodo.
PERO'
a) il formato di scansione deve essere PDF;
b) la scansione deve essere una sola: non potete mandare dieci scansioni per un documento di dieci pagine;
c) i documenti devono avere tutti lo stesso verso. non uno dritto, uno per traverso, uno a testa in giù.
Sono tre regolette semplici semplici. Se non siete capaci, andate in copisteria, o chiedete a vostro figlio di dieci anni.
Voi non lo sapete, ma quando mandate i documenti senza tenere a mente questi tre (tre) semplici accorgimenti, noi vi diciamo un sacco di parolacce.
Giuro
Con affetto
Giuseppe Caravita di Toritto

24/04/2026

Autovelox solo approvato ma non omologato? Per la Cassazione la multa è illegittima. Ecco cosa dice l’ordinanza n. 8797/2026 e perché conta.

22/04/2026

Cass. civ., I, Ord. n. 10281 del 20/04/2026
In caso di condotte violente nei confronti del coniuge e del figlio minore, nel giudizio di separazione non si applica la presunzione di innocenza (principio di non colpevolezza, ex art. 27 Cost., invocato dalla difesa nel caso di specie perché pendente il giudizio penale relativo al reato di maltrattamenti). Il giudice civile, quindi, ben può addebitare la separazione al coniuge violento sulla scorta di un’autonoma valutazione dei comportamenti dallo stesso tenuti e può fondare la propria decisione anche sulle prove raccolte durante le indagini penali.
La relazione adulterina dell’altro coniuge (quello nei cui confronti sono state tenute le condotte violente) non può giustificare l’addebito della separazione se tale relazione è intervenuta in una fase in cui il matrimonio era già entrato in una crisi irreversibile proprio a causa delle condotte violente. Le violenze fisiche, a causa della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell’altro coniuge.

I messaggi inviati tramite chat non sono più considerati semplici indizi, ma vere e proprie prove documentali con un val...
22/04/2026

I messaggi inviati tramite chat non sono più considerati semplici indizi, ma vere e proprie prove documentali con un valore analogo a quello di un documento scritto.
Viene richiamata l'ordinanza n. 1254/2025, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che tali messaggi (così come gli SMS) rientrano tra le "riproduzioni meccaniche" previste dall'art. 2712 del Codice Civile. Essi formano piena prova dei fatti rappresentati, a meno che la parte contro cui sono prodotti non ne contesti la conformità in modo circostanziato.
Affinché il messaggio sia pienamente valido, è necessario che ne sia garantita la paternità (riconducibilità certa all'autore) e l'integrità. Sebbene lo screenshot sia spesso accettato, in caso di contestazione potrebbe essere necessaria una perizia tecnica forense sul supporto originale per verificarne l'autenticità.
Questa "rivoluzione digitale", dicono gli Autori dell’articolo, richiede maggiore competenza tecnica da parte di avvocati e magistrati per distinguere tra prove genuine e potenziali manipolazioni, garantendo sempre il rispetto del contraddittorio.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/valore-probatorio-pari-un-documento-scritto-messaggi-whatsapp-entrano-pieno-titolo-prova-civile-AIAyDgaC?fbclid=IwdGRzaARVex5jbGNrBFV7EGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHsDZpEDwVhXAqInBdYJafiNce45jkv0I3Qypg-wVsupoUcpa13j5ptwKSFkf_aem_2fk3by95PjewuoGJeaU3Lw&sfnsn=scwspwa

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La SIC si dissocia formalmente dai cosiddetti "criminologi mediatici", affermando che le loro attività televisive e spet...
21/04/2026

La SIC si dissocia formalmente dai cosiddetti "criminologi mediatici", affermando che le loro attività televisive e spettacolari sono prive di fondamento scientifico e non appartengono alla criminologia intesa come disciplina accademica e di ricerca.
Viene denunciata la tendenza di queste figure a commentare casi giudiziari e criticare l'operato dei magistrati senza avere i titoli necessari, alimentando un clima di vendetta sociale e "processi-spettacolo".
L'attività dei criminologi mediatici danneggerebbe l'immagine della disciplina, distorcendone la funzione e ignorando il principio costituzionale della rieducazione del condannato.
La SIC ribadisce che la criminologia rigorosa deve fondarsi sulla ricerca e sullo studio dei fenomeni criminali per comprenderli e diminuirli, rispettando i diritti di tutte le parti coinvolte (autori, vittime e comunità) senza cedere a logiche di intrattenimento o populismo giudiziario.

I “CRIMINOLOGI MEDIATICI” NON SONO CRIMINOLOGI – LA PRESA DI POSIZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA Posted: 10 Aprile 2026 Category: In evidenza / Prospettive SIC_Comunicato_Stampa_2026 definitivo.PDF Pubblichiamo il comunicato stampa della Società Italiana di Criminologia unitamen...

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