Studio Legale Tonzani

Studio Legale Tonzani Diritto civile, di famiglia, diritto penale, diritto societario, recupero crediti, risarcimenti, as Titolare dello studio è l’Avv. Isabella Tonzani.

Lo studio si occupa di diritto di famiglia, risarcimento danni da infortuni stradali, responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, assistenza alle imprese.Quando necessario, si avvale anche della collaborazione di professionisti di fiducia operanti in ambiti diversi dal settore legale, per trovare sempre le soluzioni migliori e più complete per chi si rivolge a noi.L’avv. Isabella Tonzan

i è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Perugia.L’avv. Isabella Tonzani è iscritta quale mediatore c/o l’organismo di mediazione Forense di Perugia.L'avvocato Tonzani ha seguito la Rubrica "L'AVVOCATO RISPONDE" sul giornale on line www.perugiatoday.it ed ha frequentato l'EXECUTIVE MASTER IN AVVOCATO D'AFFARI (Roma 2.4.2016-8.10.2016)

04/04/2026
Negoziazione Assistita vs. Tribunale: la scelta migliore per tutelare il vostro patrimonio e la vostra privacyLa fine di...
19/03/2026

Negoziazione Assistita vs. Tribunale: la scelta migliore per tutelare il vostro patrimonio e la vostra privacy

La fine di un matrimonio o di una convivenza è un momento delicato e complesso. Quando le parti coinvolte sono imprenditori o individui con patrimoni da conservare, a queste complessità si aggiunge una preoccupazione fondamentale: la tutela della propria privacy. L’esposizione mediatica e la divulgazione di informazioni personali e finanziarie sensibili possono avere ripercussioni devastanti non solo sulla sfera privata, ma anche su quella professionale e aziendale.

In questo scenario, la tradizionale via giudiziaria, con le sue udienze pubbliche e i suoi atti accessibili, rappresenta spesso un rischio che molti preferiscono non correre. Al contrario, la negoziazione assistita offre una soluzione efficace, riservata e pienamente vincolante, sempre più scelta da una clientela esigente che desidera gestire la crisi familiare con la massima discrezione.

Cos’è la Negoziazione Assistita e quali ne sono i vantaggi
La negoziazione assistita, disciplinata dalla legge 20 maggio 2016 n. 76, è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in cui le parti, ciascuna assistita dal proprio avvocato, cooperano in buona fede per raggiungere un accordo amichevole. A differenza della mediazione, dove un terzo neutrale (il mediatore) facilita il dialogo, nella negoziazione sono stessi avvocati delle due parti a guidare le trattative, costruendo una soluzione “su misura” per i propri assistiti.

Il vantaggio principale, soprattutto per clienti con patrimoni complessi, ma comunque, in generale, per tutti, è la riservatezza. L’intero processo si svolge al di fuori delle aule di tribunale, in un contesto privato e protetto. Gli incontri avvengono negli studi legali e tutto ciò che viene discusso rimane strettamente riservato. L’accordo finale, pur avendo la stessa efficacia di un provvedimento del giudice, non è soggetto alla stessa pubblicità.

I vantaggi non si fermano alla privacy in quanto le parti mantengono il pieno controllo sull’esito della controversia, senza delegare la decisione a un giudice; inoltre i tempi sono drasticamente ridotti rispetto a un procedimento giudiziario, che può durare anni ed, infine, la procedura è estremamente flessibile. La recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto la possibilità di svolgere gli incontri anche in modalità telematica, con collegamenti audiovisivi a distanza, garantendo ulteriore comodità e riservatezza.

Alcune delle novità recenti che possono interessare coloro che entrano in negoziazione assistita sono:

Assegno “Una Tantum” Certificato dagli Avvocati: In caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, le parti possono accordarsi per la corresponsione di un assegno in un’unica soluzione (una tantum). La Riforma Cartabia ha introdotto una novità importante: la valutazione di equità di tale pattuizione può essere effettuata direttamente dagli avvocati, che la certificano nell’accordo. Questo permette di definire in modo tombale ogni pendenza economica.
Trasferimenti Immobiliari: L’accordo di negoziazione può contenere patti di trasferimento immobiliare, che hanno pieni effetti obbligatori tra le parti. Questo semplifica notevolmente la divisione del patrimonio immobiliare, evitando ulteriori passaggi notarili o giudiziari.
Modalità Telematiche: Come accennato, la possibilità di condurre l’intera procedura online (sottoscrizione degli atti con firma digitale e incontri in videoconferenza) offre un livello di flessibilità e privacy impareggiabile, ideale per clienti con molti impegni o che si trovano in luoghi diversi.
La Tutela dei Figli: Una delle principali preoccupazioni dei genitori è garantire che ogni decisione venga presa nel supremo interesse dei figli. La negoziazione assistita offre le medesime tutele di un procedimento in tribunale.
L’accordo raggiunto, se contiene disposizioni relative ai figli minori (affidamento, collocamento, mantenimento), deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Quest’ultimo, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che convoca le parti entro trenta giorni.

Questo controllo assicura che le decisioni relative ai minori siano conformi ai principi cardine del nostro ordinamento, come il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter c.c.). L’accordo può dettagliare minuziosamente la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ricreative), prevenendo futuri conflitti.

La Divisione di Patrimoni Complessi: Quote Societarie e Asset Aziendali

Per imprenditori e titolari di quote societarie, la divisione del patrimonio nella fase della separazione o del divorzio può essere un momento problematico. Con la negoziazione assistita le parti possono negoziare e definire nell’accordo il trasferimento di quote di partecipazione sociale, la liquidazione di asset aziendali o la definizione di complessi rapporti di dare/avere derivanti da patti parasociali o finanziamenti.

L’accordo di negoziazione, una volta sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo. Ciò significa che, in caso di inadempimento, la parte creditrice può agire direttamente con l’esecuzione forzata, senza dover prima intentare una causa. Questa caratteristica conferisce all’accordo la stessa forza di una sentenza, ma con il vantaggio di essere stato raggiunto in un ambiente collaborativo e confidenziale.

Se, nonostante la cooperazione, non si riesce a trovare un’intesa, le parti sono libere di adire il tribunale.

Per i clienti con patrimoni, la scelta tra negoziazione assistita e tribunale non è solo una questione di preferenza, ma una decisione strategica. Optare per la via stragiudiziale significa scegliere la riservatezza, il controllo, l’efficienza e la flessibilità e significa proteggere il proprio patrimonio, la propria reputazione e, soprattutto, la serenità della propria famiglia da un’esposizione pubblica non necessaria.
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Patti di convivenza per professionisti e imprenditori: proteggere partner e patrimonio (senza matrimonio)Per chi ha redd...
13/03/2026

Patti di convivenza per professionisti e imprenditori: proteggere partner e patrimonio (senza matrimonio)

Per chi ha redditi elevati, asset immobiliari, partecipazioni societarie o un’impresa, la convivenza “di fatto” può essere una scelta di vita perfettamente legittima, ma giuridicamente meno strutturata del matrimonio. Proprio per questo, se la relazione diventa stabile, la domanda non è “se formalizzare”, ma come farlo senza snaturare la scelta di non sposarsi.

Nel diritto italiano, lo strumento centrale non è un generico “patto”, ma il contratto di convivenza, introdotto dalla L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), che consente ai conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali della vita comune. È un tema che nel 2024 ha visto due decisioni importanti:

la Corte costituzionale ha rafforzato in modo incisivo la tutela del convivente che lavora stabilmente nell’attività dell’altro (impresa familiare) ;
vari tribunali hanno ribadito un limite chiave: niente pensione di reversibilità per il convivente di fatto, salvo intervento del legislatore .
1) Prima regola: convivenza di fatto ≠ matrimonio (e non lo diventa “con un contratto”)

La L. 76/2016 distingue nettamente fra:

unione civile, a cui si applica un meccanismo di estensione delle norme sul matrimonio ma che riguarda solo le unioni di persone dello stesso sesso (coppie omosessuali);
convivenza di fatto, che riguarda tutte le coppie ma che ha tutele specifiche e limitate, senza piena equiparazione con il matrimonio. La convivenza di fatto va registrata presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza comune della coppia (in mancanza di registrazione, non si applicano le tutele che la legge riconosce ai conviventi di fatto).
La differenza è cruciale quando si parla di previdenza, diritti successori automatici, trattamenti da coniuge: nella convivenza molte tutele non scattano solo perché la relazione è stabile.

2) Che cos’è il contratto di convivenza (e a cosa serve davvero)

La normativa afferma:

“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.”

Il contratto di convivenza è lo strumento per mettere “nero su bianco” le regole economiche della coppia (contributi, residenza, regime patrimoniale), riducendo l’alea di contenziosi in caso di crisi.

Cosa si può regolare:

Dalle fonti disponibili emerge che la disciplina consente di includere, tra l’altro:

residenza;
modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo” ;
scelta della comunione dei beni come regime patrimoniale .
3) Forma e pubblicità: perché interessa ai patrimoni importanti

Il contratto, le modifiche e la risoluzione debbono essere redatti “in forma scritta, a pena di nullita’, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato…”

E per renderlo opponibile ai terzi è previsto un passaggio decisivo:

“Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista… deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune… per l’iscrizione all’anagrafe…”

Quando si hanno esposizioni finanziarie, immobili, creditori, garanti, partecipazioni e contratti, la certezza della data e l’opponibilità ai terzi non sono dettagli, ma parte della protezione patrimoniale.

4) Cosa NON si ottiene: pensione di reversibilità

Nel 2024, la giurisprudenza di merito ha ribadito un punto pragmatico e spesso frainteso: la pensione di reversibilità non spetta al convivente di fatto superstite, e l’estensione richiede una scelta legislativa.

Il Tribunale di Benevento ha affermato che, non essendo previsto dalla L. 76/2016 il diritto del convivente superstite alla reversibilità, l’estensione può avvenire solo con intervento del legislatore (anche per profili di copertura finanziaria) .
Il Tribunale di Roma ha rigettato la pretesa di reversibilità e sottolineato l’irrilevanza, ai fini del beneficio previdenziale, dell’intensità/stabilità del rapporto in assenza del vincolo richiesto .
Il contratto di convivenza è eccellente per governare rapporti patrimoniali “interni” alla coppia, ma non crea automaticamente le tutele previdenziali tipiche del matrimonio.

5) La novità del 2024: impresa familiare e lavoro del convivente

Per imprenditori e titolari di attività, la svolta più significativa è la Corte cost. n. 148/2024 .

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, c.c. nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari dell’impresa familiare, e ha esteso l’illegittimità in via consequenziale anche all’art. 230-ter c.c. Pertanto, ai conviventi di fatto vanno riconosciute, in quel perimetro, le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della parte dell’unione civile .

Pertanto, se il partner collabora stabilmente nell’attività (azienda, studio, impresa commerciale), la tutela è piena, per il convivente di fatto.

6) Fine convivenza: basta una dichiarazione all’anagrafe

Se la coppia si separa, il sistema non prevede una procedura “speculare” alla separazione/divorzio. Il Tribunale di Trani (2024) ha chiarito che, nella convivenza anagrafica, la cessazione richiede essenzialmente una dichiarazione all’anagrafe, e non è previsto l’intervento del giudice per dichiarare l’interruzione né per “omologare” accordi tra ex conviventi .

7) Fine della convivenza (quando c’è un contratto di convivenza):

Nel caso in cui esista un contratto di convivenza, la risoluzione deve seguire le forme di legge .E’ importante impostare ex ante, nel contratto di convivenza delle precise regole di contribuzione e di gestione della crisi familiare, altrimenti questa rischia di trasformarsi in contenzioso su pagamenti, anticipazioni, “chi ha messo cosa”.

Spese, trasferimenti, “aiuti” economici: il rischio contenzioso

– Obbligazioni naturali: varie attribuzioni patrimoniali fatte durante la convivenza possono essere lette come adempimento di un dovere morale/sociale (obbligazione naturale), purché la prestazione sia spontanea, proporzionata e adeguata .

– Gestione patrimonio comune: dopo la rottura, non è sempre possibile “rimettere in discussione” le scelte di gestione del patrimonio comune fatte quando la relazione non era in crisi; possono invece emergere pretese restitutorie su spese per beni personali e non per interessi comuni .

Il contratto di convivenza non è solo “romantico” o “di principio” maè una forma di governance privata dei flussi economici di coppia, particolarmente sensata quando i numeri sono alti.

8) Prova della Convivenza: non solo anagrafe (se serve accertarla)

La L. 76/2016, per l’accertamento della stabile convivenza ai fini degli effetti della legge, richiama la necessità della dichiarazione anagrafica. Tuttavia, la Cassazione 11033/2024 ha ribadito che la dichiarazione anagrafica è un elemento rilevante ma non necessariamente l’unico mezzo di accertamento in giudizio, ammettendo anche prova testimoniale “seria e rigorosa” .

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Ieri, quale Vicepresidente dell'Associazione Stilnovo ETS, ho avuto il piacere di presentare un incontro molto interessa...
11/03/2026

Ieri, quale Vicepresidente dell'Associazione Stilnovo ETS, ho avuto il piacere di presentare un incontro molto interessante sull'ADHD, per capire meglio cos'è e come può essere affrontato dalle famiglie e dagli insegnanti.
Ne hanno parlato la dottoressa Giulia Torrente, psicologa, e la signora Christelle Arena, madre di un ragazzo con ADHD, insieme alla dott.ssa Monica Olivieri.
Potete rivedere gratuitamente il webinar sul canale youtube dell'associazione Stilnovo.

«Non sta mai fermo.»«Si distrae per qualsiasi cosa.»«Se solo si impegnasse di più…»«È intelligente, ma non si applica.»«Deve solo imparare a controllarsi.»So...

AZIENDA DI FAMIGLIA: strategie di protezione in caso di separazione dei coniugi, divorzio, successione La necessità di g...
03/03/2026

AZIENDA DI FAMIGLIA: strategie di protezione in caso di separazione dei coniugi, divorzio, successione

La necessità di garantire la continuità dell’impresa, preservandone il valore e la stabilità degli assetti proprietari, si scontra spesso con le vicende personali dei soci, quali matrimoni, separazioni, divorzi e decessi. Da tali eventi possono derivare liti giudiziarie e costi che mettono in pericolo l’azienda. Ecco i modi per tutelarsi:

La scelta della separazione dei beni al momento del matrimonio: con questo regime, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo dei beni acquistati, anche durante il matrimonio, e le quote societarie e, più in generale, le partecipazioni possedute dal coniuge-imprenditore non corrono il rischio di cadere in comunione.

Se si sceglie la comunione legale, invece, le partecipazioni in società di persone, se acquistate durante il matrimonio, e quelle in società di capitali, se l’acquisto riguarda una quota di controllo, diventeranno al 50% anche del coniuge dell’imprenditore.

Nelle società di persone e di capitali, poi, si possono inserire, nello statuto sociale, delle clausole di intrasferibilità o di gradimento che limitano o vietano il trasferimento delle quote a soggetti terzi, inclusi gli eredi o il coniuge in caso di scioglimento della comunione o di morte dell’imprenditore, oppure, si possono inserire delle clausole di consolidazione le quali prevedono che la quota del socio defunto si accresca a quelle dei soci superstiti, con l’obbligo per questi ultimi di liquidarne il valore agli eredi.

Un altro strumento è il patto di famiglia: un contratto stipulato per atto pubblico con cui l’imprenditore trasferisce, immediatamente, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti (escludendo gli altri, se vuole).
Devono partecipare all’atto i legittimari (cioè tutti quei soggetti che la legge prevede non possano essere esclusi dall’eredità, ad esempio il coniuge e i figli); in questo modo l’assegnazione dell’azienda al discendente prescelto è definitiva e non può essere messa in discussione dagli altri eredi al momento della morte dell’imprenditore.
I beneficiari prescelti devono, però, pagare agli altri partecipanti al contratto una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari, a meno che questi ultimi non vi rinuncino. Tale somma può essere pagata anche in natura, mediante la cessione di alcuni beni invece che con il pagamento di somme di denaro. Questi beni o somme sono considerati un anticipo sulla futura loro eredità.
Il patto di famiglia è un atto che crea stabilità all’interno dell’azienda, in quanto evita eventuali future liti giudiziarie al momento della morte dell’imprenditore, all’apertura della successione.

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CESSIONE DI AZIENDA: CHI DEVE PAGARE I DEBITI AZIENDALI E COSA SUCCEDE AI DIPENDENTI?Colui che vende la propria azienda ...
23/02/2026

CESSIONE DI AZIENDA: CHI DEVE PAGARE I DEBITI AZIENDALI E COSA SUCCEDE AI DIPENDENTI?

Colui che vende la propria azienda non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, a meno che i creditori non vi abbiano espressamente acconsentito
L’acquirente risponde in solido con l’alienante per i medesimi debiti, ma solo a una duplice condizione: che si tratti di un’azienda commerciale e che i debiti “risultino dai libri contabili obbligatori”. L’onere di provare l’iscrizione del debito nelle scritture contabili grava sul creditore che intende agire nei confronti del cessionario.
In caso di “cessione fraudolenta” di azienda, il cessionario non può beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. e risponde solidalmente per i debiti contratti dal cedente. Ugualmente, quando la cessione è utilizzata come strumento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, ostacolando o precludendo, del tutto, il recupero del credito, il principio di responsabilità solidale tra cessionario e cedente può prevalere anche in assenza di iscrizione del debito nei libri contabili
Per i debiti di natura fiscale è prevista una responsabilità solidale del cessionario, che si estende alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché a quelle commesse in periodi anteriori se contestate nello stesso anno della cessione .Non è subordinata all’iscrizione del debito nelle scritture contabili.
LAVORATORI DIPENDENTI:
I principi fondamentali sono i seguenti:
Il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario (o affittuario) e il lavoratore “conserva tutti i diritti che ne derivano”;
cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al momento del trasferimento (es. retribuzioni, TFR maturato, ecc…)
Il trasferimento d’azienda “non costituisce di per sé motivo di licenziamento” , quindi ilcessionario può licenziare il lavoratore per le ragioni consentite dalla legge (giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo), ma non per il solo fatto del trasferimento.
Il cessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili alla sua impresa.
Se le condizioni di lavoro del dipendente subiscono una “sostanziale modifica” nei tre mesi successivi al trasferimento, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti della giusta causa e tali dimissioni gli danno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI).
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www.studiolegaletonzani.it :DEBITI EREDITARI: ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO L'accettazione dell...
07/02/2026

www.studiolegaletonzani.it :
DEBITI EREDITARI: ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è un istituto giuridico volto a tutelare l'erede quando il defunto aveva molti debiti.
E’ disciplinato dagli articoli 484 e seguenti del Codice Civile.
Pertanto:
1. L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati "oltre il valore dei beni a lui pervenuti". Egli, quindi, risponde dei debiti solo con i beni ereditari e non con il proprio patrimonio personale
2. L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del defunto, ad eccezione di quelli estintisi con la morte
3. I creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell'erede
L'accettazione beneficiata si perfeziona attraverso due adempimenti essenziali: la dichiarazione formale di accettazione dell’eredità e la redazione dell'inventario
La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente e successivamente inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari
La redazione dell'inventario, invece, è volta a determinare con esattezza la consistenza dell'attivo e del passivo ereditario, con l’indicazione delle somme di denaro e dei beni (mobili ed immobili) che ne fanno parte. Il mancato compimento dell'inventario nei termini di legge comporta la decadenza dal beneficio e l'erede, in tal modo, viene considerato puro e semplice e quindi, dovrà pagare i debiti ereditari anche con tutti i suoi beni personali.
Una volta perfezionata la procedura di accettazione con beneficio di inventario, l'erede può procedere al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari con una di queste modalità:
a) Liquidazione Individuale
La liquidazione individuale, disciplinata dall'art. 495 c.c., rappresenta la modalità ordinaria e più semplice di pagamento dei debiti ereditari. L'erede paga i creditori e i legatari "a misura che si presentano" e rispettando i diritti di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) di cui i creditori possono essere titolari. Per questa procedura non sono necessarie particolari formalità.
L'erede può avvalersi di questa procedura solo se nessun creditore o legatario vi si oppone e se l'erede stesso non preferisce avviare la liquidazione concorsuale.
b) Liquidazione Concorsuale
La liquidazione concorsuale è una procedura più complessa, finalizzata a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Questo tipo di procedura è obbligatoria se vi è l’opposizione dei creditori o dei legatari alla liquidazione individuale, oppure può essere scelta volontariamente dall'erede (art. 503 c.c.)
La procedura si articola in diverse fasi, regolate dagli articoli 498 e seguenti del Codice Civile :
1. Entro un mese dalla notifica dell'opposizione del creditore, l'erede, tramite un notaio, deve invitare i creditori e i legatari a presentare le proprie dichiarazioni di credito. L'invito viene spedito ai creditori noti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
2. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, si forma, poi, l'elenco dei debiti ereditari.
3. L'erede, autorizzato dal giudice, procede alla vendita dei beni ereditari per monetizzare l'attivo
4. Con l'assistenza del notaio, l'erede predispone un piano di riparto che colloca i creditori secondo i loro diritti di prelazione. I creditori privilegiati sono soddisfatti prima dei chirografari, e tutti i creditori sono preferiti ai legatari
5. L'erede provvede al pagamento dei debiti e all'adempimento dei legati in conformità allo stato di graduazione che può essere oggetto di reclamo, da parte dei creditori, entro 30 giorni
La principale conseguenza dell'avvio della liquidazione concorsuale è il divieto per i creditori di promuovere nuove procedure esecutive sui beni ereditari
c) Rilascio dei Beni ai Creditori e ai Legatari
Una terza via a disposizione dell'erede è quella del rilascio di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, ai sensi dell'art. 507 c.c. Con questa scelta, l'erede si libera dell'amministrazione del patrimonio ereditario, che viene affidata a un curatore nominato dal tribunale. Sarà il curatore a provvedere alla liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori secondo le norme della liquidazione concorsuale. L'erede, una volta consegnati i beni al curatore, è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

22/12/2025
22/12/2025

Lo studio legale rimarrà chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio

Parleremo di argomenti attuali e concreti il 9 dicembre sul canale YouTube dell'associazione Stilnovo
04/12/2025

Parleremo di argomenti attuali e concreti il 9 dicembre sul canale YouTube dell'associazione Stilnovo

🔹️“Non è cattivo, è che a volte perde la pazienza.”
🔹“Vuole solo sapere dove sono.”
🔹“Si arrabbia se spendo troppo… ma è per il nostro bene.”

La violenza domestica raramente inizia con un livido.
Inizia con frasi così.
Con il controllo.
Con il senso di colpa.
Con il silenzio che inghiotte tutto.

Molte persone vivono dinamiche che non riconoscono come violente o abusanti o le riconoscono, ma non riescono a distaccarsene anche se fanno male. Consumano. Distruggono.

Ne parleremo nel nuovo Stilnovo Live “Oltre le mura: riconoscere la violenza invisibile” con Isabella Tonzani e Monica Olivieri.

Oltre le mura: riconoscere la violenza invisibile.
⏰Martedì 9 dicembre alle 20:30
📍 Evento gratuito online
👉 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: [bit.ly/48w0iHf]

Un incontro per capire come riconoscere la violenza invisibile – psicologica, culturale, economica, digitale – e cosa fare quando la vediamo in noi o in chi amiamo.

🔴Clicca su “Segui” sul profilo di Stil Novo per restare aggiornato sulle nostre live e iniziative.

Parleremo di argomenti importanti ed attuali. Vi aspettiamo sul canale YouTube dell' Associazione Stil Novo ETS
04/12/2025

Parleremo di argomenti importanti ed attuali. Vi aspettiamo sul canale YouTube dell' Associazione Stil Novo ETS

🔹️“Non è cattivo, è che a volte perde la pazienza.”
🔹“Vuole solo sapere dove sono.”
🔹“Si arrabbia se spendo troppo… ma è per il nostro bene.”

La violenza domestica raramente inizia con un livido.
Inizia con frasi così.
Con il controllo.
Con il senso di colpa.
Con il silenzio che inghiotte tutto.

Molte persone vivono dinamiche che non riconoscono come violente o abusanti o le riconoscono, ma non riescono a distaccarsene anche se fanno male. Consumano. Distruggono.

Ne parleremo nel nuovo Stilnovo Live “Oltre le mura: riconoscere la violenza invisibile” con Isabella Tonzani e Monica Olivieri.

Oltre le mura: riconoscere la violenza invisibile.
⏰Martedì 9 dicembre alle 20:30
📍 Evento gratuito online
👉 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: [bit.ly/48w0iHf]

Un incontro per capire come riconoscere la violenza invisibile – psicologica, culturale, economica, digitale – e cosa fare quando la vediamo in noi o in chi amiamo.

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Perugia
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