Studio Legale Carini Astarita

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    Cani tenuti ad una catena di appena due metri, con poca acqua e poco cibo, e sottoposti alla calura estiva: legittim...
01/05/2026


Cani tenuti ad una catena di appena due metri, con poca acqua e poco cibo, e sottoposti alla calura estiva: legittima la condanna del padrone, colpevole di maltrattamento di animali (Cassazione 3 febbraio 2026, n. 4332)

Illogico, secondo i giudici, sostenere che la condotta catalogabile come maltrattamento di animali debba essere connotata, per essere penalmente rilevante, dal dolo specifico

    In materia di mantenimento della prole, devono catalogarsi come spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanz...
27/02/2026


In materia di mantenimento della prole, devono catalogarsi come spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Corte di Cassazione, ordinanza numero 34490 del 29 dicembre 2025.

A fronte della loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, va posta in discussione la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori

 ̀civile     A fronte di un incidente capitato a scuola ad un alunno, bisogna valutare, al fine di stabilire se sia stat...
21/02/2026

̀civile
A fronte di un incidente capitato a scuola ad un alunno, bisogna valutare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell’evento dannoso all’istituto scolastico, innanzitutto, l’età dell’allievo.

Ciò alla luce del principio, precisano i giudici (ordinanza numero 27923 del 20 ottobre 2025 della Cassazione), secondo cui il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde, con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere.

Il contenuto dell’obbligo di vigilanza, posto a carico della scuola, è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni

    ⚖️ In sede di riconoscimento dell'assegno di divorzio non è sufficiente evocare in modo generico i sacrifici profess...
16/02/2026


⚖️ In sede di riconoscimento dell'assegno di divorzio non è sufficiente evocare in modo generico i sacrifici professionali fatti e un ipotizzabile futuro “danno contributivo”, ma occorre la prova puntuale dell'attuale squilibrio economico, causalmente ricollegato alle scelte coniugali.
Cass. civ., ord., 9 febbraio 2026, n. 2917

La Prima sezione civile della Cassazione è intervenuta in tema di assegno divorzile, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto all'ex moglie un assegno di 200 euro mensili .

La Corte territoriale, nonostante la ex coniuge disponesse di adeguate risorse economiche e di immobili, le aveva comunque riconosciuto l'assegno di divorzio, valorizzando i seguenti elementi: la sospensione dell'attività lavorativa negli anni in cui i figli erano piccoli e lo svolgimento, per circa un decennio, di attività lavorativa “in nero”, da cui sarebbe derivato un “inevitabile danno contributivo” e, di conseguenza , un prevedibile squilibrio pensionistico rispetto all'ex marito.

La Cassazione considera tale motivazione ipotetica e non ancorata a un accertamento effettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti dopo lo scioglimento del vincolo, ritenendo di conseguenza carente tanto la prova dello squilibrio quanto la specificazione dei “sacrifici professionali” compiuti dall'ex moglie .

Richiamando Cass. n. 27945/2023 e Cass. n. 32398/2019, gli Ermellini ribadiscono che l'assegno divorzile, nella sua natura composita assistenziale e perequativo compensativa, postula:

✔️ inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e impossibilità oggettiva di procurarseli;

✔️ rigorosa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali di entrambi;

✔️ prova , a carico del richiedente, del particolare contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nonché delle realistiche occasioni professionali sacrificate.

La sola evidenza di un periodo di lavoro domestico e di successivo impiego irregolare, senza una puntuale ricostruzione dei sacrifici professionali fatti e dei relativi riflessi economici, non basta a fondare il diritto all'assegno.

    Nei giudizi separativi, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne è dettata ...
13/02/2026


Nei giudizi separativi, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Pertanto, tale assegnazione non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza more uxorio, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore.
Cassazione 23 dicembre 2025 ord. n. 33695.

Prioritaria è comunque la salvaguardia dell’esclusivo interesse della prole a conservare l’habitat domestico

    La prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico comporta un condizionamento in contrasto con il diritto ...
31/01/2026


La prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico comporta un condizionamento in contrasto con il diritto di autodeterminazione garantito a livello costituzionale.
Il Giudice, quindi, non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere eventuali dinamiche patologiche, anche se queste dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori.
(Corte di Cassazione, 14 dicembre 2025, ordinanza n. 32576).

Impensabile, invece, imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere eventuali situazioni patologiche, anche se esse incidono negativamente sulla vita dei minori

Giuliana Astarita Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
31/01/2026

Giuliana Astarita Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Di estremo interesse e' stato, oggi, per me, illustrare a professionisti dell'area sociosanitaria e della giustizia, le attivita' di indagine condotte nel tempo dalla di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.

Prima l'attivita' della Commissione presieduta dalla Senatrice Puglisi, che con la relazione finale sull'attivita' di indagine approvata nel febbraio 2018, ha posto le premesse per indagare le criticita' che la violenza maschile contro le donne registra in campo statistico, legislativo, giudiziario, sociosanitario, nel mondo della formazione e della comunicazione.

A seguire, il lavoro encomiabile della Commissione d'inchiesta predieduta dalla Senatrice Valeria Valente, che licenziando ben relazioni di indagine, ha offerto al Legislatore la conoscenza di un fenomeno complesso, considerato strutturale e culturale, indicando strategie efficaci in linea con (le 4 P
).

Da ultimo, l'attuale Commissione Bicamerale d'inchiesta, presieuta dall'Onorevole Martina Semenzato, che condurra' il nostro Legislatore verso il della normativa sulla violenza di genere, con gli attesi miglioramenti in ordine alla tutela degli , alla tutela delle donne vittime di e e, soprattutto, all'attuazione di efficaci politiche di prevenzione della , educando i nostri giovani al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne ed al riconoscimento ed al rispetto di tutte le diversita', a partire da quella di .
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone"
Teresa Bruno grazie🌹

Di norma, la spesa relativa alla manutenzione e alla sostituzione dell’ascensore già esistente va ripartita in condomini...
28/01/2026

Di norma, la spesa relativa alla manutenzione e alla sostituzione dell’ascensore già esistente va ripartita in condominio, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Tale criterio legale può essere derogato solo mediante convenzione espressa contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale o in deliberazione assembleare approvata all’unanimità. Pertanto, l’assenza di espressa deroga comporta l’applicazione del criterio legale anche ai proprietari di locali commerciali posti al piano terra e che abbiano accesso alle parti comuni dell’edificio tramite l’ascensore.
⚖️Cassazione 4 dicembre 2025 n. 31675.

Il criterio da applicare è quello previsto dal Codice Civile e si applica anche ai proprietari di locali commerciali posti al piano terra e che abbiano accesso alle parti comuni dell’edificio tramite l’ascensore

Il Tribunale di Bari, con la sentenza 8 gennaio 2026, n. 247, stabilisce che le decisioni sul collocamento del minore e ...
27/01/2026

Il Tribunale di Bari, con la sentenza 8 gennaio 2026, n. 247, stabilisce che le decisioni sul collocamento del minore e quelle sul contributo economico al suo mantenimento sono tra loro autonome.

In tema di separazione e divorzio, il provvedimento che disciplina il collocamento del minore e quello che pone a carico del genitore il contributo economico al mantenimento sono autonome, sicché la successiva modifica del solo collocamento ad opera del Tribunale per i minorenni non incide automaticamente sull'obbligo contributivo stabilito dal Tribunale della separazione o del divorzio, che resta efficace e azionabile fino a espressa revisione ex art. 710 c.p.c. o art. 9 l. n. 898/1970.

Ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo.

  Se un genitore ha effettuato il riconoscimento del figlio e si oppone all’ipotesi di riconoscimento da parte dell’altr...
26/01/2026


Se un genitore ha effettuato il riconoscimento del figlio e si oppone all’ipotesi di riconoscimento da parte dell’altro genitore, allora è necessario operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo del soggetto che vuole riconoscere, seppur a posteriori, il figlio e l’interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico (Corte di Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32335).

Necessario, quindi, valutare la possibile esistenza di un grave pregiudizio per il minore a seguito del riconoscimento da parte del secondo genitore

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