03/11/2021
SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 131 BIS ALL'IPOTESI DI CONTINUAZIONE TRA REATI
Con ordinanza del giorno 25 ottobre 2021 n . 38174 la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito se la continuazione tra reati sia o meno ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Come noto l'art. 131 bis si applica nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 c.p. l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. Circa la modalità di esplicazione della condotta dovranno considerarsi ai fini di una compiuta valutazione: la natura, la specie, i mezzi, il tempo, l’oggetto, il luogo e tutte le altre modalità della azione, nonché il grado della colpevolezza, sia in ipotesi dolose che colpose. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.
Il comportamento "abituale" viene definito al terzo comma. E' abituale il comportamento di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.
Il contrasto giurisprudenziale che ha portato alla remissione della questione alle Sezioni Unite riguarda la locuzione "più reati della stessa indole".
Un primo orientamento, che fa leva sul tenore letterale della norma esclude l'applicazione dell'articolo 131 bis nel caso di reati commessi in continuazione, (Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897; Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2017, n. 55450).
A fronte di questo orientamento, in altre pronunce si ammette che la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto possa essere applicata anche nel caso di reato continuato in quanto occorrerà, invece, valutare, in concreto, se il fatto nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero di disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Cass. pen., Sez. II, 7 febbraio 2018, n. 9495.)
Alla luce di dette considerazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunceranno sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., all'ipotesi di continuazione tra i reati e, ritenuta operante la causa di esclusione della punibilità, chiariranno le condizioni operatività della norma per il reato continuato.
https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/10/26/esclusione-della-punibilita-per-particolare-tenuita-del-fatto-art-131-bis-c-p-e-continuazione-tra-reati-rimessa-una-questione-alle-sezioni-unite/