Studio Legale Pillon & Napoleoni

Studio Legale Pillon & Napoleoni Avvocato patrocinante in cassazione e presso le magistrature superiori italiane ed europee. Particolare attenzione per il diritto di famiglia e penale L'avv.

Simone Pillon e l'avv. Sara Napoleoni sono in grado di fornire consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nei principali campi del diritto sull'intero territorio nazionale ed europeo, anche presso le magistrature superiori e presso le corti di giustizia europee. Le sedi dello Studio sono Perugia e Brescia. Simone Pillon ha sviluppato un'esperienza quasi ventennale con particolare a

ttenzione al diritto di famiglia e minorile, alle successioni e al diritto penale. Napoleoni segue il diritto civile, il diritto del lavoro e la tutela del consumatore.

03/11/2021

SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 131 BIS ALL'IPOTESI DI CONTINUAZIONE TRA REATI

Con ordinanza del giorno 25 ottobre 2021 n . 38174 la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito se la continuazione tra reati sia o meno ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Come noto l'art. 131 bis si applica nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 c.p. l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. Circa la modalità di esplicazione della condotta dovranno considerarsi ai fini di una compiuta valutazione: la natura, la specie, i mezzi, il tempo, l’oggetto, il luogo e tutte le altre modalità della azione, nonché il grado della colpevolezza, sia in ipotesi dolose che colpose. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Il comportamento "abituale" viene definito al terzo comma. E' abituale il comportamento di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Il contrasto giurisprudenziale che ha portato alla remissione della questione alle Sezioni Unite riguarda la locuzione "più reati della stessa indole".

Un primo orientamento, che fa leva sul tenore letterale della norma esclude l'applicazione dell'articolo 131 bis nel caso di reati commessi in continuazione, (Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897; Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2017, n. 55450).

A fronte di questo orientamento, in altre pronunce si ammette che la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto possa essere applicata anche nel caso di reato continuato in quanto occorrerà, invece, valutare, in concreto, se il fatto nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero di disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Cass. pen., Sez. II, 7 febbraio 2018, n. 9495.)

Alla luce di dette considerazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunceranno sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., all'ipotesi di continuazione tra i reati e, ritenuta operante la causa di esclusione della punibilità, chiariranno le condizioni operatività della norma per il reato continuato.

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/10/26/esclusione-della-punibilita-per-particolare-tenuita-del-fatto-art-131-bis-c-p-e-continuazione-tra-reati-rimessa-una-questione-alle-sezioni-unite/

La nuova soggettività della nozione di intollerabilità della convivenza (Corte di Cassazione N. 16698/2020)Con la recent...
29/12/2020

La nuova soggettività della nozione di intollerabilità della convivenza (Corte di Cassazione N. 16698/2020)
Con la recente Ordinanza N. 16698/2020, la Corte di Cassazione si è di nuovo pronunciata in tema di separazione personale dei coniugi, affrontando la nozione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, da sempre e sempre dibattuta in sede di formulazione dei ricorsi. La condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa – stando al nuovissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità - in senso soggettivo. Non è quindi necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.

02/12/2020

AUTOCERTIFICAZIONE COVID: PRIMI DECRETI DI CONDANNA PER CHI HA MENTITO
Scattano i primi decreti penali di condanna ex art. 483 c.p. per chi, beccato in giro durante il lockdown, ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni fornite agli agenti
Dagli uffici giudiziari italiani, come riporta il Sole24Ore, giungono le prime notifiche dei decreti penali di condanna emessi proprio nei confronti di coloro che hanno dichiarato il falso nelle autocertificazioni. È quanto avvenuto ad esempio nella vicenda di cui si è occupato l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, con un decreto depositato in cancelleria in data 29 ottobre 2020,ha fatto condannato ex art. 483 c.p. due giovani.
I fatti risalgono allo scorso marzo, quando erano già in atto i controlli volti a contrastare la diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale e l'Esecutivo aveva dettato restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini.
I condannati, fermati dai Carabinieri per un controllo, avevano dichiarato in sede di autocertificazione di essere impegnati nello svolgimento di attività fisica in prossimità della propria residenza. Circostanza non rispondente al vero, posto che i due erano stati invece sorpresi a fumare e parlare con un altro conoscente, senza una valida giustificazione della loro presenza presso l'abitazione di quest'ultimo. Non essendo le dichiarazioni apparse convincenti, è dunque scattata la denuncia che ha portato alla loro condanna.
La norma di riferimento è l'art. 483 c.p. che punisce il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e prevede la reclusione fino a due anni nei confronti di chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
In generale, come evidenziato anche dal G.I.P. milanese nel caso sopra citato, la pena base è di due mesi di reclusione, che può essere ridotta per la scelta del rito ex art. 459, comma 2, c.p.p. in mesi uno di reclusione. La pena detentiva, nel caso esaminato, è stata sostituita ai sensi dell'art. 53 della L. n. 689/1981 in oltre duemila euro di multa.
Le prescrizioni esaminate sono ancora del tutto attuali, in particolare a seguito delle nuove restrizioni dettate dal Governo per affrontare l'ondata di contagi autunnale.
La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3701/2019) ha tra l'altro affermato che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto n. 445 del 2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e dunque idonee a far scattare il reato di cui all'art. 483 del codice penale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono espresse stabilendo che l'appellante, nel caso specifico in cui non abbia e...
08/10/2020

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono espresse stabilendo che l'appellante, nel caso specifico in cui non abbia espressamente formulato richiesta di applicazione del beneficio, non è legittimato a impugnare la Sentenza per omessa motivazione ai sensi dell'art. 606 cpp lett. e). La parte dovrà manifestare in giudizio un reale e concreto interesse all'applicazione della sospensione condizionale della pena (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza N. 22533/2019).

La Cassazione sull'omessa sospensione condizionale della pena in appello e la discrezionalità del giudice in ordine alla motivazione

05/05/2020

DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE: PUO' IL DATORE DI LAVORO RIDURRE UNILATERAMENTE L'ORARIO LAVORATIVO?

Per fronteggiare i danni economici derivati dalla pandemia di COVID 2019 molti datori di lavoro del settore privato potrebbero vedersi costretti a ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti, con conseguente proporzionale diminuzione della retribuzione.
È opportuno chiarire che in materia di lavoro part-time, l'art. 8 del d.lgs. 81/2015 prevede che "Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale".
Orbene, la normativa citata introduce al primo comma il divieto di licenziare il lavoratore che rifiuti di ridurre il proprio orario di lavoro. È tuttavia opportuno chiarire che potrà essere comunque intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere determinato – tra le altre - da ragioni economiche o organizzative dell'azienda, tuttavia, prima di procedervi il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l'obbligo di repechage, questi dovrà, pertanto, tentare di reimpiegare utilmente il proprio dipendente prima di licenziarlo. Dunque, una precedente richiesta di trasformazione in tempo part time rifiutata dal lavoratore costituisce prova dell'avvenuto repechage, e legittima il datore di lavoro a procedere con il licenziamento, (cfr. Ord. 1499/2019).
Certamente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo legittima il lavoratore ad avanzare la domanda per l'indennità mensile di disoccupazione (NASpl).
Il secondo comma dell'art. 8 sopra citato impedisce – come noto - al datore di lavoro di agire arbitrariamente; vige pertanto nel nostro ordinamento un divieto unilaterale di riduzione dell'orario di lavoro. È necessario che tra le parti sia stipulato un accordo scritto in assenza del quale un contratto di lavoro full-time non può essere modificato in part- time.
L'aumento o la diminuzione del monte ore originariamente previsto comporta, infatti, una novazione oggettiva del contratto che deve essere espressamente accettata dal lavoratore con consenso scritto e non è desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti, (cfr. Cass. 1375/2018).
In conclusione, qualora un datore di lavoro intenda diminuire l'orario di lavoro del proprio dipendente dovrà stipulare con il lavoratore un accordo scritto e non potrà licenziarlo per il solo fatto del suo rifiuto a ridurre il monte ore.

VISITE AI FIGLI ANCHE FUORI REGIONE?LA SENTENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI PESCARANel bel mezzo del già lungo e acceso d...
30/04/2020

VISITE AI FIGLI ANCHE FUORI REGIONE?
LA SENTENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Nel bel mezzo del già lungo e acceso dibattito interpretativo circa la questione degli spostamenti (in tempi di intricati DPCM e restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica in corso), analizzando nello specifico la questione dei contatti genitori – figli con particolare riguardo a quel genitore individuato quale “non collocatario”, il Tribunale di Pescara è recentemente intervenuto con una pronuncia del 22 aprile 2020 che si discosta dall’orientamento – pressoché costante - che sinora aveva escluso contatti che comportassero un cambiamento di regione. Con la recente pronuncia, infatti, il Tribunale abruzzese ha autorizzato un padre, il quale non vedeva il figlio dal 24 febbraio scorso, a tenerlo con sé per una settimana, dal 25 aprile al 1 maggio, estendendo tale decisione in materia di concreta estrinsecazione del diritto di visita per una settimana al mese sino al termine dell’emergenza e motivando il provvedimento sulla possibile compromissione della “legittima aspirazione del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori” portando avanti la prolungata sospensione dei rapporti con il padre, tenuto anche conto che la tenera età del bambino (nel caso di specie circa due anni), non consentiva agevolmente neppure un mantenimento della relazione in maniera virtuale con l’utilizzo di supporti tecnologici. L’aspetto particolare della decisione è tuttavia rappresentato dalla circostanza che il padre possa tenere e portare con sé il figlio a Roma nonché, alla scadenza della settimana, riportarlo in Abruzzo presso la madre, legittimato pertanto da una implicita autorizzazione a spostamenti da una regione all’altra. Nella motivazione leggiamo che “ritenuto che le previsioni di cui all’Art. 1 co. 1 lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 N. 11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentano gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio”, alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”. Tale motivazione è densa di significato per la concreta attuazione dell’affidamento condiviso anche in un periodo di disagio condiviso quale quello attuale. Nel momento in cui il Tribunale fa riferimento al permesso di rientrare presso la propria residenza o domicilio infatti, e sfrutta tale circostanza per legittimare la possibilità di portare il figlio presso di sé, riconosce che in regime di affidamento condiviso il figlio non ha una sola abitazione, quella del genitore collocatario, bensì due, di entrambi i genitori e questa, in ogni caso, è una vittoria della bi – genitorialità

27/04/2020

In arrivo un nuovo modulo di autocertificazione per la fase 2: alle ipotesi esistenti viene aggiunta quella di poter uscire per incontrare i parenti

CASSAZIONE CIVILE, ORD. 4 MARZO 2020 n. 5995: la semplice ricezione di comunicazioni destinate al de cuius non implica a...
16/04/2020

CASSAZIONE CIVILE, ORD. 4 MARZO 2020 n. 5995: la semplice ricezione di comunicazioni destinate al de cuius non implica accettazione tacita dell'eredità.
Con l'ordinanza n. 5995/2020 la Cassazione torna sulla questione dell'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c., puntualizzandone, nuovamente, i limiti.

L'art. 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità può essere fatta in maniera espressa o tacitamente. Si parla di accettazione espressa ex art. 475 c.c. quando il chiamato dichiari espressamente con un atto pubblico dinnanzi a un pubblico ufficiale, al cancelliere del competente Tribunale o in una scrittura privata autenticata di voler accettare l'eredità assumendo, così, la qualità di erede.
L'accettazione può altresì essere tacita. Come noto, l'articolo 476 c.c. rubricato “accettazione tacita dell'eredità” dispone: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”
Orbene, come si desume da un’interpretazione letterale della norma, il chiamato, esprime la volontà di assumere la qualità di erede ponendo in essere dei comportamenti concludenti, trattasi di singoli atti o anche più atti che, valutati complessivamente, possano essere interpretati come una volontà univoca del chiamato di accettare l'eredità.
All'articolo 477 c.c., sono, poi, tipizzati una serie di comportamenti ai quali il Legislatore attribuisce il significato giuridico di accettazione dell'eredità, se, compiuti dal chiamato:“la donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.”
Il codice, tuttavia, non enuclea in maniera esaustiva gli atti del chiamato che importino accettazione tacita dell'eredità, pertanto, la Suprema Corte si è occupata di tracciare una linea più concreta di differenziazione tra accettazione tacita e mancata accettazione.
La Cassazione ha stabilito cioè che il chiamato dovrà esprimersi attraverso un comportamento inequivoco compiendo un atto intenzionale (elemento soggettivo) che solo grazie alla qualità di erede poteva essere compiuto (elemento oggettivo), intraprendendo, ad esempio, azioni giudiziarie come l'azione di riduzione o quella di rivendicazione. Sono, invece, privi di rilevanza i comportamenti volti a conservare e tutelare il patrimonio del de cuius come, ad esempio, l'assolvimento degli adempimenti fiscali.

Oltre a queste linee guida di carattere generale la Suprema Corte si è espressa in numerose pronunce delineando una casistica puntale sull'accettazione tacita di eredità.
Tra le ultime, l'ordinanza n. 5995/2020.
Il caso sotteso all'Ordinanza riguardava un condominio, quale soggetto giuridico, il quale avanzava una pretesa debitoria nei confronti della chiamata all'eredità, per debiti condominiali relativi all'immobile della di lei defunta madre. Sosteneva la chiamata di non aver accettato, né in maniera espressa, né tacitamente, l'eredità, la stessa si era, infatti, limitata a ricevere le comunicazioni destinate ai condomini; la Corte a riguardo chiarisce che ciò non importa accettazione tacita dell'eredità, in applicazione dei principi generali sovra esposti, in quanto è carente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo dell'intenzionalità.
I Giudici di legittimità colgono occasione per chiarire, inoltre, che il pagamento del debito del de cuius da parte del chiamato non postula necessariamente la volontà di accettare l'eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, come, ad esempio, tutelare il buon nome della famiglia. La legge, difatti, ammette anche l'adempimento dell'obbligo del terzo ex art. 1180 c.c., pertanto, l'estinzione di un'obbligazione non importa necessariamente accettazione dell'eredità, tuttavia, se il pagamento del debito avviene con denaro prelevato dal patrimonio del de cuius tale comportamento è da qualificarsi come accettazione tacita (cfr. Cass. n. 43/2018).

"Con la toga sulle spalle e nel cuore".Buona Pasqua a tutti, con la speranza di uscire presto da questa pandemia.
12/04/2020

"Con la toga sulle spalle e nel cuore".
Buona Pasqua a tutti, con la speranza di uscire presto da questa pandemia.

CASSAZIONE PENALE N. 7277/2020: La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis c.p. è delitto pers...
10/04/2020

CASSAZIONE PENALE N. 7277/2020: La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis c.p. è delitto perseguibile d'ufficio

Il capo di imputazione sotteso alla vicenda controversa riguardava la reiterata sottrazione dell'imputato – per un periodo complessivo di oltre tre anni - all'obbligo di corresponsione dell'assegno (mensile) dovuto a titolo di mantenimento in favore della figlia minorenne, nonché della mancata partecipazione al 50% delle spese straordinarie sostenute in funzione della medesima.
Detta fattispecie è stata ricondotta all'art. 3 della Legge n. 54/2006, successivamente sanzionata ex art. 570bis c.p.1 (introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 21 dell'1.03.2018). Il Tribunale aveva emesso Sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il suddetto reato in quanto estinto per intervenuta remissione di querela, accettata dall’imputato stesso. Per contro - sostenendo l'erroneità del ritenere il reato di cui all'art. 570-bis c.p. perseguibile a querela di parte e non, invece, perseguibile d'ufficio (dal che sarebbe derivata l'irrilevanza della remissione di querela sul procedimento penale e l'errata dichiarazione di estinzione del reato) - il Pubblico Ministero chiedeva l'annullamento della pronuncia con ricorso immediato per cassazione (art. 569 c.p.p.).
Nell'accogliere il ricorso del Pubblico Ministero, la Suprema Corte di Cassazione – con Sentenza N. 7277/2020 - individua un importante chiarimento relativamente alla perseguibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 570 bis c.p., cui giunge – in tal modo ponendo un punto fermo all'elaborazione giurisprudenziale pregressa - attraverso un doppio passaggio argomentativo:
1) dichiarando la continuità normativa tra le pregresse fattispecie di cui all'art. 12 sexies della Legge n. 898/19702 e all'art. 3 della Legge n. 54/20063, trasfuse nell'art. 570bis c.p. e contestualmente formalmente abrogate;
2) ribadendo la perseguibilità d'ufficio delle predette fattispecie di reato, riconosciuta dalla giurisprudenza prima dell'introduzione dello stesso art. 570-bis c.p.
Quanto al secondo profilo, posta la predetta continuità normativa tra le fattispecie extracodicistiche abrogate e quella codicistica nuova, la Suprema Corte di Legittimità conferma il perdurante regime della perseguibilità d'ufficio della fattispecie incriminatrice.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, fa espresso richiamo alla sentenza Cass. S.U. n. 23866 del 31.05.2013 che ha risolto i dubbi interpretativi riguardo la pena applicabile alla violazione dei richiamati articoli delle Leggi n. 898/1970 e 54/2006 in funzione dei commi 1 e 2 dell'art. 570 c.p.: oltre a essere rafforzata dall'"argomento storico", la conclusione della Corte è che "il richiamo all'art. 570 cod. pen. è limitato soltanto alla pena. In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito - in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale - al primo comma dell'art. 570 cod. pen., che costituisce l'opzione più favorevole all'imputato" (principio del "favori rei", che propende per la pena alternativa tra pecuniaria e detentiva, piuttosto che quella cumulativa). Si consideri, peraltro, che la questione afferente il regime di punibilità dei reati poi trasfusi nell'art. 570bis è stata oggetto (come ricordato dalla stessa Cassazione, sebbene con specifico riferimento all'art. 12sexies della legge sul divorzio) di puntuale vaglio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale del 5.11.2015, n. 220).

Indirizzo

Via Mario Angeloni, 43/a
Perugia
06121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
Sabato 09:00 - 13:00

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