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Università di Perugia- Dipartimento di giurisprudenzaSeminario:  Le nuove frontiere dello sport: profili giuridici e Soc...
25/10/2024

Università di Perugia- Dipartimento di giurisprudenza
Seminario: Le nuove frontiere dello sport: profili giuridici e Sociali
Pure oggi si è ripetuta l’emozione di ritornare in quelle Aule. Dopo tanti anni. E di sedersi dall’altra parte. Oggi poi…nell’Aula dove ho discusso la mia tesi.

E li seduto ho parlato “Del diritto degli Atleti e la loro libertà di espressione”

Studenti in Aula e collegati da remoto . Assieme ai Docenti di Istituzioni di diritto Sportivo gli Avv. Andrea Galli e Avv. Maurizio Di Masi
Grazie a all’amico Avv. Francesco Cerotto per aver ideato e coordinato l’iniziativa.
UniPG

📆  19 settembre 2024 alle 19.00 alla Sala dei Notari-Perugia. Una collaborazione tra il Comune di Perugia , il CONI Regi...
16/09/2024

📆 19 settembre 2024 alle 19.00 alla Sala dei Notari-Perugia.

Una collaborazione tra il Comune di Perugia , il CONI Regionale e l’Ordine degli Avvocati di Perugia.

👉Evento che vedrà il riconoscimento- per gli Avvocati presenti- di un credito formativo in Diritto Sportivo

Molti sono i giovani atleti che hanno ha subito abusi, principalmente psicologici, che aumentano con il livello di competizione .
Il safeguarding si riferisce a tutte le misure e le pratiche adottate per proteggere i bambini, i giovani e le persone vulnerabili da abusi, maltrattamenti e sfruttamenti. Nel contesto sportivo, questo significa creare un ambiente sicuro dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di subire danni fisici o psichici.

Ai sensi dell’Art. 16 del Dlgs 39/2021- e in conformità con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI - le Associazioni sportive e le società affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, entro il 31 agosto 2024 dovevano predisporre i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding, competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

La comunicazione del nominativo di quest’ultimo aveva come termine ultimo il 1° luglio, ma è stata prorogata al 31 dicembre 2024.

Ne parleremo il 19 settembre 2024 alle 19.00 alla Sala dei Notari-Perugia.

Evento che vedrà il riconoscimento- per gli Avvocati presenti- di un credito formativo in Diritto Sportivo



NUOVA MINI RIFORMA DELLO SPORTNECESSITA’ E CRITICITA’ : VOLONTARI- DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PENSIONATI QUOTA ...
29/06/2024

NUOVA MINI RIFORMA DELLO SPORT

NECESSITA’ E CRITICITA’ : VOLONTARI- DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PENSIONATI QUOTA 100

Nei miei interventi ho sempre detto che era una riforma necessaria. Ma per molti versi ancora lontana dalla realtà quotidiana di tutti coloro che si occupano di attività sportiva. E quanto riproposto nel D.L. 71/2024 ne è la conferma.
Dopo un provvedimento normativo entrato in vigore solamente dopo 2 anni dalla sua pubblicazione (D.lgs. 36/2021- tre Ministri ad occuparsene), dopo due Decreti correttivi, giorni fa abbiamo assistito all’emanazione di un Decreto Legge rivolto a regolamentare un ulteriore intervento in materia.
Decreto legge, quello del 31 maggio 2024 n. 71, che ha delineato l’introduzione di alcuni rilevanti correttivi all’attuale disciplina sul lavoro sportivo. Non privi di notevoli criticità
Ci riferiamo in particolare alle novità che riguardano il volontario sportivo di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 36/2021, a quella relativa ai lavoratori sportivi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Sportivi volontari
Sotto il primo aspetto viene introdotta la possibilità di riconoscere “rimborsi forfettari” per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza (ipotesi in passato negata dal D.lgs. 36/2021), nel limite complessivo di 400 euro mensili (in precedenza 150 euro) a mezzo di una semplice autocertificazione, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva.
In tale contesto la prima criticità: visto che in tale ambito il concetto di gratuità relativo al volontariato sportivo va a differenziarsi rispetto alla normativa fissata dal Codice del Terzo Settore che consente esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate con espresso divieto di poter riconoscere rimborsi forfetari.
Non solo. Ma cosa succederà se tale erogazione assumesse una periodicità mensile? Specialmente all’interno di piccoli comuni dove le spese di kilometraggio sono minime?
Si tratterà di un rimborso o di un vero e proprio compenso camuffato da tele veste?

Ancora. Come regolamentato dall’art. 35 (comma e-bis) del D.lgs. 36/2021i rimborsi forfettari sono computati ai fini del superamento della soglia della non imponibilità fiscale e partecipano al calcolo della base imponibile previdenziale. Cosa succederà nell’ipotesi in cui lo sportivo nell’anno solare è stato destinatario di redditi da lavoro sportivo e rimborsi forfettario da volontario?

E nel caso che tali spese (forfettarie o documentate) non vengano rimborsate dalle Associazioni e società sportive, a chi si dovrà rivolgere il volontario sportivo?
Non mi risulta che le Federazioni sportive abbiano creato Organi di Giustizia funzionali a tale esigenza. E questa è una necessità impellente, se non si vogliono intestare le segreterie di quest’ultime di richieste di adire le vie legali ordinarie. E se si vuol rispettare l’autonomia degli ordinamenti settoriali sportivi: visto che i numeri di tale figure professionali- con la possibilità di autocertificare forfettarie- si incrementerà ulteriormente nel settore dello sport dilettantistico.

Dipendenti pubblici- Pensionati quota 100- 103

Il decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 ha eliminato- per i soli dipendenti pubblici che desiderano intraprendere una contemporanea attività da lavoratore sportivo presso società o associazioni dilettantistiche sportiva e le cui retribuzioni non superano gli euro 5.000 anno solare- la preventiva richiesta di autorizzazione alla propria amministrazione: la norma governativa, invero, e per il futuro, prevede per tali rapporti negoziali la sola e mera comunicazione della circostanza.
Un simile riconoscimento non è stato fornito dal D.L. 71 2024 agli sportivi (penso alle migliaia di Tecnici che curano l’istruzione di ragazze e ragazzi nel settore dilettantistico) che hanno raggiunto il regime di pensionamento con la quota 100 e 103. Non si comprende come a tutt’oggi- e qui si era giustificata l’urgenza del provvedimento governativi- nell’approssimarsi dell’inizio delle nuove stagioni sportive nazionali non sia stata apprestata una regolamentazione normativa che consenta a chi fruisce della pensione anticipata (quota 100 e quota 103) la possibilità di percepire redditi da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica quando i relativi compensi non siano interessati da prelievo previdenziale ( soglia euro 5.000 anno solare). Cosi adeguandosi alla ratio normativa che in passato concedeva ai pensionati in quota 100 di percepire redditi da lavoro autonomo occasionale che non superassero gli euro 5.000.

Siamo sempre a rincorrere e correggere una struttura normativa che ancora non ha ben preso in considerazione i destinatari e fruitori della stessa.

Non ci resta che attendere l’esito dei numerosi gli emendamenti proposti in questi giorni: nella speranza di riconsegnare alla realtà quotidiana di tante Associazioni, di Atleti e Tecnici una regolamentazione normativa che allo stato la ignora.

…. per fare pure il punto sullo stato della Giustizia sportiva e per analizzare delle tutele rivolte ai Tecnici nello sv...
07/05/2024

…. per fare pure il punto sullo stato della Giustizia sportiva e per analizzare delle tutele rivolte ai Tecnici nello svolgimento delle loro mansioni.


Università degli Studi di Firenze Lunedì 6 maggio 2024Per parlare di un comparto sportivo che potrà risollevarsi pure gr...
30/04/2024

Università degli Studi di Firenze
Lunedì 6 maggio 2024

Per parlare di un comparto sportivo che potrà risollevarsi pure grazie alla competenza di migliaia di Tecnici che operano nel territorio.


Sport Popolare:  partecipazione alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.Bene . Ma non benissimo.E' all'...
06/04/2024

Sport Popolare: partecipazione alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
Bene . Ma non benissimo.

E' all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, da lunedì 25 marzo 2024, la proposta di legge AC 836-A, recante "Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive", composta di 9 articoli e che intende favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse. Il testo descrive le società sportive assoggettate a partecipazione popolare: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute; le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. La proposta in particolare elenca le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare.
Che dire. Bene. Ma non benissimo.
È un primo tentativo trasversale della politica italiana di formulare una regolamentazione normativa a beneficio dell’aggregazione sportiva: funzionale alla riscoperta e alla diffusione della cultura dello “Sport Popolare”. Tentativo, tuttavia così come proposto, ancora lontano dal modello tedesco, come quello, ad esempio, del ST Pauli FC.
Il testo, infatti, è ancora privo di norme funzionali a regolamentare la gestione delle strutture sportive da parte di società a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva: mancano, in particolare, norme che prevedano modalità di assegnazione e di gestione di impianti sportivi in favore di queste compagini.
Diversi emendamenti sono stati proposti da parlamentari del centro-sinistra: tutti funzionali a introdurre tale necessità (emendamenti all’art. 5 Gestione strutture sportive-introduzione art. 5 bis delega al Governo per le agevolazioni per la gestione delle strutture sportive) oltre che a incentivare l’effettiva partecipazione gestionale nelle società degli enti di partecipazione popolare (regolamentazione partecipazione ai CDA, consultazione documenti e libri contabili, accesso diretto dei tifosi-soci ai bilanci ).
È un tentativo ancora lontano dall’associazionismo popolare: dalla creazione dello Sport dal basso. Che permetta di costruire una Casa sportiva per tutti senza lasciare nessuno fuori dalla porta.
Ma è un primo passo. Che magari ci permetterà di attualizzare un sogno: come quello di vedere Stadi di calcio comunali accessibili a tutta la popolazione: con palestre al loro interno, luoghi di ritrovi, musei della storia sportiva della città e magari asili nido come ad Amburgo.

25 ottobre 2023Comunicato n. 174 LndGrazie all’intesa con Figc e Lnd  che hanno condiviso la nostra richiesta , l’allena...
25/10/2023

25 ottobre 2023
Comunicato n. 174 Lnd

Grazie all’intesa con Figc e Lnd che hanno condiviso la nostra richiesta , l’allenatore esonerato nell’area dilettantistica entro il 30 novembre potrà ritesserarsi pure presso altre società Figc: e , pertanto, presso le Leghe professionistiche. Quindi ,oltre alla possibilità di un nuovo tesseramento nell’area dilettantistica ( con i limiti in vigore già dalla precedente stagione sportiva - che rimangono inalterati e previsti nel Comunicato n.1 Lnd all’art. 14 -) si apre un ulteriore possibilità di lavoro nei prof. Un altra piccola, grande, conquista in favore di tante Colleghe e Colleghi.
Un altra opportunità di lavoro.


“..Fate ciò che potete. Fate ciò che dovete. Fate un passo verso gli altri. Fate di più. Siate migliori. Siate più grand...
05/10/2023

“..Fate ciò che potete. Fate ciò che dovete. Fate un passo verso gli altri. Fate di più. Siate migliori. Siate più grandi di quanto lo siete stati finora..”
(Megan Rapinoe)

In questa stupenda Terra , a Cosenza, la Nazionale Under 17 Femminile di Jacopo Leandri si prepara ad affrontare Slovenia, Francia e Scozia nel Rond 1 delle qualificazioni europee (Gruppo A3).
A margine , qui sotto , l’evento organizzata da Aiac: con Francesca Stancati e la supervisione di Valentina de Risi.

Per fare un passo in più.❤️



Ius soli sportivo e cittadinanza. Il vero problema.Il D.lgs 36/2021 , nonostante le errate notizie di stampa, non ha abr...
03/10/2023

Ius soli sportivo e cittadinanza. Il vero problema.

Il D.lgs 36/2021 , nonostante le errate notizie di stampa, non ha abrogato il c.d. Ius soli sportivo normato in Italia.
Anzi, supera la precedente regolamentazione sportiva risalente al 2016.
Con la Riforma dello Sport, infatti,gli stranieri minorenni anche se non in regola con le norme d’ingresso nel Paese, possono tesserarsi semplicemente dimostrando la frequenza da almeno un anno nelle scuole italiane.
In passato era prevista la sola possibilità per i minori stranieri residenti in Italia “almeno dal compimento del decimo anno di età” di essere tesserati “con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”.
Oggi , per esempio, nell’ambito calcistico il tesseramento avviene su due piattaforma differenti a seconda dell’età: fino al 10° anno la documentazione va inviata al Comitato regionale locale, oltre il 10° anno sul sistema servizi della Figc, dove è stata istituita un’apposita commissione a garanzia dei minori. Solo per i minori sotto i 10 anni e senza l’attestato di frequenza scolastica è previsto un rinforzo di documentazione (certificazione di residenza con la responsabilità genitoriale, permesso di soggiorno valido o in fase di rinnovo).
Dunque qualcosa di buono è stato fatto.
Tuttavia manca ancora un intervento normativo degno di una Nazione che dovrebbe essere inclusiva e riconoscente del vissuto e dei sacrifici di tanti giovani Atleti che vivono nel nostro Paese
Di una Nazione che recentemente ha introdotto letteralmente il diritto alla pratica sportiva nella nostra Carta Costituzionale.
Deve essere risolto il problema della cittadinanza: del vero Ius soli sportivo.
Migliaia di ragazze e ragazzi minorenni residenti in Italia, praticanti sport da anni nelle loro squadre,ma non cittadini italiani, talenti sportivi, non possono essere convocati per le selezioni nazionali.
Per vestire la maglia azzurra devono attendere di diventare maggiorenni. Solo al compimento dei 18 anni, in base alle leggi sulla cittadinanza in vigore in Italia, possono avviare la pratica per ottenere la cittadinanza italiana.
È tutto ciò è aberrante.

28/09/2023
L’ART. 63 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: I “FATTI DECISIVI” PER LA REVOCAZIONE E I “FATTI INCONCILIABILI” PER LA REVI...
11/02/2023

L’ART. 63 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: I “FATTI DECISIVI” PER LA REVOCAZIONE E I “FATTI INCONCILIABILI” PER LA REVISIONE DELLE PRONUNCE ENDOFEDERALI DEFINITIVE
I casi Juventus e Viareggio/Trestina: quando gli atti di indagine penale fanno ingresso nel procedimento sportivo. Di Avv. Chiara Lupattelli (Studio Legale Vossi)

L’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. disciplina i due rimedi endofederali per l’impugnazione delle pronunce emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva già divenute definitive e, dunque, non più soggette ad impugnazione “ordinaria”: la revocazione e la revisione.La possibilità di presentare ricorso per revocazione o per revisione è limitata ai casi tassativamente individuati dal citato art. 63 e, in particolare:
– “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per REVOCAZIONE (…), entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”;
– “Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la REVISIONE innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio”.
I due rimedi di cui si tratta, a fronte di taluni elementi caratteristici comuni (l’impugnazione è presentata tramite ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello; entrambi i procedimenti presentano la medesima struttura, suddivisa in un primo momento, del c.d. vaglio di AMMISSIBILITÀ – verifica della sussistenza dei presupposti per l’esperibilità dello specifico rimedio, come elencati dall’art. 63 C.G.S. – e in un secondo momento, del c.d. vaglio di RESCINDIBILITÀ – verifica della possibilità di sostituire la pronuncia oggetto di impugnazione con una nuova pronuncia, contenente nuove statuizioni giuridiche), presentano pure importanti differenze (i presupposti di ammissibilità dei due rimedi sono diversi; mentre il ricorso per revocazione deve essere proposto entro un termine preciso – trenta giorni – dalla scoperta del fatto / rinvenimento dei documenti, il ricorso per revisione non è soggetto ad alcun termine; il ricorso per revisione è ammesso nel solo caso in cui la sentenza da impugnare sia una sentenza di condanna, laddove tale limitazione non è invece prevista in caso di ricorso per revocazione).
In ogni caso, all’esito del giudizio per revocazione / revisione innanzi alla Corte Federale di Appello, l’unico rimedio ulteriormente esperibile, nell’ambito della Giustizia Sportiva, è il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.
Nel suesposto inquadramento normativo si inseriscono due recenti pronunce della Corte Federale di Appello e del Collegio di Garanzia dello Sport che hanno deciso, rispettivamente, su due specifiche istanze di revocazione e revisione.
– LA REVOCAZIONE EX ART. 63, C. 1 LETT. D) C.G.S.: “I FATTI NUOVI” NEL CASO JUVENTUS –

La recente Decisione/0063/CFA-2022-2023, depositata in data 30.01.2023, è intervenuta all’esito di un giudizio introdotto dalla Procura Federale F.I.G.C. per la revocazione parziale della Decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022; revocazione invocata in forza del disposto dell’art. 63, c. 1 lett. d), che recita: “le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione (…), entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: (…) d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

Nel caso specifico – avente ad oggetto la nota vicenda delle presunte irregolarità fiscali attribuite a diversi soggetti gravitanti intorno alla Società Juventus Football Club S.p.A. – la Procura Federale ha ritenuto che le sopravvenute risultanze di indagine provenienti, soprattutto, da una folta attività di intercettazione condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, abbiano disvelato fatti decisivi sconosciuti all’epoca delle pronunce di merito che avevano, a suo tempo, condotto gli Organi di Giustizia Sportiva a ritenere assente qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo ai soggetti deferiti: fatti alla luce dei quali la Procura ha chiesto – e ottenuto – la parziale revocazione della decisione della Corte Federale di Appello di proscioglimento dei deferiti, con conseguente condanna degli stessi a diverse sanzioni disciplinari.

La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, nella pronuncia del 30 gennaio scorso, ha ritenuto che tale decisivo fatto nuovo si identificherebbe con “l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, l’esistenza di un sistema fraudolento in partenza (quantomeno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata” (cfr. pag. 21 Decisione in esame). Nuovo quadro fattuale, questo, che si ricaverebbe proprio dal contenuto delle intercettazioni e dall’ulteriore documentazione pervenuta su comunicazione della Procura della Repubblica di Torino.

– LA REVISIONE EX ART. 63, C. 4, LETT. C.G.S.: I “FATTI INCONCILIABILI” NEL CASO VIAREGGIO/TRESTINA –

Con Decisione n. 2 Anno 2023, depositata in data 16.01.2023, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI ha accolto il ricorso per revisione proposto dal Sig. Antonio Aiello avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 93/TFN-SD 2020/2021 (poi confermata dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite e dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI a Sezioni Unite), con la quale l’Allenatore era stato condannato alla sanzione disciplinare della squalifica per anni 4 per l’illecito sportivo p. e p. dall’art. 30, commi 1 e 2 C.G.S., con l’incolpazione di aver concordato il risultato della gara del 03.03.2019 con l’avversario Club del Trestina. Con l’accoglimento del ricorso, il Collegio di Garanzia non solo ha accolto l’istanza di revisione, ma ha pure revocato l’intera sanzione disciplinare inflitta al ricorrente.
La domanda di revisione del Sig. Aiello si fondava sul disposto dell’art 63, c.4 C.G.S. a mente del quale “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui (…) b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. In particolare, il Tecnico – assolto “per non aver commesso il fatto” nel parallelo procedimento penale in cui era imputato per il reato di frode sportiva (art. 1, c. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) con la medesima accusa di aver partecipato alla combine per la gara del 03.03.2019 – ha fatto valere l’inconciliabilità tra la ricostruzione storico-fattuale che ha condotto il Giudice Penale ad assolverlo e quella alla base del giudizio endofederale.
Pure in tale procedimento, il ricorrente ha insistito sulla portata determinante del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali – come in effetti giudicato dal Tribunale di Lucca – emergeva una narrazione dei fatti totalmente diversa da quella che aveva formato oggetto della pronuncia sportiva: e che aveva portato – quest’ultima – alla condanna del Sig. Aiello alla sanzione della squalifica per n. 4 anni.

In prima battuta, la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per avere l’istante identificato l’inconciliabilità con la diversa valutazione giuridica attribuita ai medesimi fatti dai due diversi Giudici. Tale pronuncia, oggetto di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, era totalmente ribaltata.

In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nell’accogliere le doglianze dell’Allenatore Antonio Aiello, ha ribadito che l’inconciliabilità dei fatti, fondante la necessità di un giudizio di revisione ex art. 63, c. 4 lett. b) C.G.S., si ha quando sussista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le due diverse pronunce si fondano: a nulla rilevando, sul punto, l’eventuale contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate tra le due Autorità, Sportiva e Ordinaria. Inconciliabilità che, in tal senso, a giudizio del Giudice di legittimità Sportivo, sussiste nel caso dell’ex allenatore del Viareggio.
Dalla breve esegesi qui offerta si ricava che in caso di intercettazioni ed altra attività di indagine penale confluita agli atti del procedimento sportivo, la semplice esistenza di tale ulteriore materiale probatorio non vale – per se stessa – a fondare il giudizio di revocazione / revisione: dovendo, piuttosto, verificarsi l’ulteriore circostanza per cui l’esame di tali eventuali ulteriori risultanze riveli un FATTO STORICO nuovo / diverso da quello posto alla base della decisione che si intende sostituire.
Pure di tali aspetti, dunque, ci aspettiamo tratterà il – più che probabile – prossimo giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI sulla vicenda che ha visto coinvolto il Club della Juventus: Collegio che, con ogni probabilità, sarà investito della decisione dei ricorsi avanzati dai deferiti destinatari delle sanzioni di cui alla Decisione/0063/CFA-2022-2023.

PROGETTI DI SPORT SOCIALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E NEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORI, A FAVORE DEI GIOVAN...
24/01/2023

PROGETTI DI SPORT SOCIALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E NEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORI, A FAVORE DEI GIOVANI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI.
UN RUOLO PER L’AVVOCATURA.
In data odierna il Dipartimento dello Sport e Sport e Salute hanno reso pubblico l’avviso per il sostegno di progetti di sport sociale. E parte di questo è rivolto ai tanti, purtroppo, giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, sottoposti alla misura cautelare prevista dall’art.22 del D.P.R.448/88 ( collocamento in comunità): misura che può essere disposta anche nell’ambito di un provvedimento di messa alla prova (art.28 del D.P.R.448/88) o di concessione di una misura alternativa alla detenzione o di applicazione delle misure di sicurezza. Un progetto rivolto a ragazze e ragazzi e che prevede la stretta collaborazione delle società e associazioni dilettantistiche destinatarie dei fondi (ASD/SSD ed ETS), Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria, volontari, parti sociali.
Il giusto riconoscimento allo Sport, quale opportunità di recupero dei soggetti che non hanno avuto la fortuna di conoscerne la Bellezza: persone fragili inserite in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di emarginazione. Sport quale momento educativo di formazione della propria personalità: dove confrontarsi con la lealtà, il rispetto di se stessi e dell’altro, il rispetto delle regole e dei divieti. Elementi cardine per un’adeguata integrazione nel contesto sociale.
Opportunità che potrà essere- e spero lo sia- garantita pure dall’Avvocatura: tramite appositi protocolli con le istituzioni sopra richiamate: in ragione della sua posizione di presidio e di garanzia del principio costituzionale alla rieducazione e riabilitazione del condannato. Rendendosi promotrice -assieme alle Istituzioni sopra indicate- di iniziative funzionali ad offrire proposte formative basate sulla pratica sportiva. In favore di quei giovani che, a differenza dei loro coetanei, non hanno avuto la fortuna di frequentare una piscina, un campo da calcio o da pallavolo.

Per visionare il progetto : https://www.sportesalute.eu/sportditutti/carceri.html

Indirizzo

Via Baldeschi 9
Perugia
06123

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