Studio Legale Baldelli

Studio Legale Baldelli Studio Legale Avv.

Antonio BaldelliRecapti:61045 Pergola (PU) - Via Silvio Pellico, 2161032 Fano (PU) - Via Risorgimento, 8/BTel e fax: 0721.734927Email: [email protected]

Uomo colto dalle non comuni doti umane e professionali.Ciò che colpiva immediatamente era la sua educazione, il suo risp...
07/07/2022

Uomo colto dalle non comuni doti umane e professionali.

Ciò che colpiva immediatamente era la sua educazione, il suo rispetto nei confronti degli avvocati e delle parti, il suo garbo espresso con una simpatica inflessione dialettale dal quale traspariva la sua umiltà e bontà d'animo.

In ogni causa sapeva cogliere le sfumature, comprendere e approfondire le situazioni, persino indagare gli animi. Sapeva ricondurre alla dimensione umana le severe aule del Tribunale.

Per questo, quando mi recavo in udienza, anche se la controversia era complessa ed ostica, la sua presenza mi offriva sempre serenità e, in cuor mio, ero comunque certo dell’equità e della lungimiranza della sua decisione.

È accaduto più volte che, grazie alla sua capacità di osservare e comprendere, separazioni o divorzi giudiziali si trasformassero in consensuali, perché il Presidente era risuscito a convincere i coniugi, anche i più riottosi.

Ascoltando oggi alcuni colleghi commentare la triste notizia, ho potuto apprendere che i miei sentimenti erano pienamente condivisi.

È stato un onore conoscerlo e oggi ricordarlo con affetto nella preghiera.

Aveva 65 anni, cordoglio nel mondo giudiziario marchigiano

ATTENZIONE, TRUFFE ON LINEIn questi mesi più clienti si sono rivolti allo studio per ottenere informazioni su mail che h...
02/05/2022

ATTENZIONE, TRUFFE ON LINE

In questi mesi più clienti si sono rivolti allo studio per ottenere informazioni su mail che hanno provocato, nei destinatari, non poca preoccupazione.

In realtà, si tratta di una nuova campagna di phishing (truffa tramite internet) posta in essere attraverso false email dal titolo "convocazione in tribunale" che riportano, nel testo, anche il riferimento al Direttore Generale della Polizia Italiana o della Polizia Postale o dell’Europol.

I falsi messaggi utilizzano poi il simbolo della Repubblica Italiana, di Europol o della Polizia di Stato e avvisano il destinatario di essere oggetto di un'inesistente indagine penale per reati infamanti come la pedopornografia.

Lo scopo è quello di causare timore nella vittima, inducendola a ricontattare via mail i truffatori, esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o alla comunicazione di propri dati personali per successive truffe.

La Polizia Postale raccomanda di diffidare sempre di simili messaggi perché nessuna forza di Polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali.

Nella immagine il facsimile di una delle mail con cui sono state tentate le truffe.

⚖️ 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗔𝘃𝘃. 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927
📧 [email protected]

É on line il nuovo sito dello Studio Legale Baldelli per offrire sempre un migliore servizio ai propri clienti.Per visit...
28/04/2022

É on line il nuovo sito dello Studio Legale Baldelli per offrire sempre un migliore servizio ai propri clienti.

Per visitarlo clicca: https://www.studiolegalebaldelli.it/

DAL 1° MARZO IN VIGORE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: COS'E' E COME CALCOLARLOAssegno unico 2022: che cos’è?L’Assegno Unico...
01/03/2022

DAL 1° MARZO IN VIGORE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: COS'E' E COME CALCOLARLO

Assegno unico 2022: che cos’è?
L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

È UNIVERSALE perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.

È UNICO perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.

Chi ha diritto a richiedere l’assegno unico?
Chi richiede l’assegno unico (il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale) al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere:
• cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare di permesso di lavoro per svolgere attività di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
• soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• residente e domiciliato in Italia;
• residente in Italia da almeno 2 anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 6 mesi.

Assegno unico: gli importi
L’assegno è riconosciuto mensilmente, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo per ogni figlio a carico:
• minorenne, già a partire dal 7° mese di gravidanza;
• maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, nel caso frequenti un corso di formazione, anche universitario o sia disoccupato o svolga un periodo di tirocinio o svolga il servizio civile universale;
• con disabilità, senza limiti di età.
L’importo dell’assegno unico:
• 175 euro per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro. Se l’Isee è più alto, l’assegno si riduce progressivamente fino a 50 euro;
• 85 euro per i figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro e con riduzione graduale con un Isee superiore, fino a 25 euro.

Assegno unico: le maggiorazioni
Sono previste maggiorazioni per:
• ciascun figlio successivo al secondo;
• figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (anche se di età superiore ai 21 anni);
• mamme con meno di 21 anni di età;
• genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
• nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro (fino al 2024)

Utilità messa a disposizione dall’Inps per calcolare l’importo dell’assegno unico:
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

COLF E BADANTI, IN CONTANTI MASSIMO 1.000 EURO E AGEVOLAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATINovità su cui prestare attenzi...
14/01/2022

COLF E BADANTI, IN CONTANTI MASSIMO 1.000 EURO E AGEVOLAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIATI

Novità su cui prestare attenzione per i pagamenti delle colf e badanti dal 1° gennaio 2022.

Si abbassa infatti da 2.000 a 1.000 euro la soglia per i pagamenti consentiti in contanti. Dunque, anche nel caso dello stipendio dei collaboratori familiari non si potranno più corrispondere importi in contanti pari o superiori a 1000 euro.

La disposizione è prevista all’art. 18 del Dl 124/2019 articolo 18.
Ad ogni modo, solo i pagamenti tracciati saranno idonei per ottenere, quando sussistono i requisiti, le agevolazioni fiscali, che nel settore domestico sono di due tipi: deduzioni e detrazioni.

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

LAVORO, 10 GIORNI A CASA PER I NEO PAPA'Dieci giorni a casa per i lavoratori dipendenti che avranno un figlio o lo adott...
08/01/2022

LAVORO, 10 GIORNI A CASA PER I NEO PAPA'

Dieci giorni a casa per i lavoratori dipendenti che avranno un figlio o lo adotteranno dal 2022.

Il congedo sarà retribuito al 100 per cento e dovrà essere fruito nei primi 5 mesi di vita del figlio, o entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del bambino adottato.

Dal 2022 la misura in scadenza a fine anno è stata resa permanente. La misura non si applica però ai padri lavoratori autonomi né per i dipendenti pubblici mancando per questi ultimi il relativo provvedimento attuativo previsto dall'art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

RISARCIMENTO DANNI PER TRADIMENTO DEL CONIUGE: QUANDO E’ POSSIBILE OTTENERLOSono alcuni i clienti che ci chiedono della ...
18/10/2021

RISARCIMENTO DANNI PER TRADIMENTO DEL CONIUGE: QUANDO E’ POSSIBILE OTTENERLO

Sono alcuni i clienti che ci chiedono della possibilità di ottenere un risarcimento pecuniario di fronte a determinate condotte del coniuge. La Giurisprudenza più volte si è pronunciata, anche recentemente, sulla richiesta risarcitoria a seguito di una separazione, in particolare per il tradimento del coniuge.
Com'è noto, qualora l'adulterio del coniuge sia la conseguenza della crisi matrimoniale, il coniuge tradito può richiedere al giudice di pronunciare l'addebito della separazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO DALL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?
Innanzitutto, è stato più volte specificato che l'addebito e il risarcimento del danno non sono in un rapporto di dipendenza, pertanto non è necessaria la pronuncia di addebito per il riconoscimento del risarcimento. È necessario specificare, infatti, il giudice della separazione non è competente in materia.
Orbene, il presupposto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è la lesione di un bene costituzionalmente protetto. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che la sola infedeltà di per sé non giustifica una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. poiché viene richiesta la lesione anche di beni costituzionalmente garantiti.

QUANDO VIENE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO?
Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che "ha diritto al risarcimento del danno il coniuge tradito, ma il danno patito va provato" (Cass. n. 4470 del 23 febbraio 2018).
La Cassazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un coniuge "tradito" poiché era stato provato che il tradimento avevo leso la sua dignità ed il suo onore (diritti costituzionalmente protetti).

IL RISARCIMENTO DANNI PUÒ ESSERE CHIESTO ANCHE NEI CONFRONTI DEI FIGLI?
La risposta al quesito è affermativa, difatti la Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, n. 9188 ha confermato il risarcimento per i danni occorsi ai figli a seguito di separazione addebitabile esclusivamente al padre.
L'addebitabilità esclusiva al padre delle cause della separazione coniugale ed in particolare le modalità traumatiche della rottura, fra le quali il trasferimento del genitore in una città diversa e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare da lui creato, hanno, infatti, determinato una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono, tenuto conto della fragilità dei figli, nel caso di specie adottivi e pertanto già segnati da un abbandono originario.

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

L’AUTOCERTIFICAZIONE: COSA E’ E A COSA SERVESoprattutto in questo periodo di pandemia è tornata all’attenzione di molti ...
15/10/2021

L’AUTOCERTIFICAZIONE: COSA E’ E A COSA SERVE

Soprattutto in questo periodo di pandemia è tornata all’attenzione di molti l’autocertificazione. Alcune volte, però, sui social e altrove vengono proposte strane forme di autocertificazione, del tutto fantasiose.
Ecco di seguito alcune brevi cenni per comprendere cosa è una autocertificazione e a cosa serve.

Autocertificazione: che cos’è?
La legge ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia ed inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online.
In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione per le pratiche previste. In caso contrario, incorrerebbero nella violazione dei doveri d’ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l’accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale.
Pertanto, l’autocertificazione ha lo stesso valore legale ed amministrativo del certificato o dell’atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell’autocertificazione si rivelano falsi, l’interessato perde ogni beneficio.

Autocertificazione: che cosa serve?
Per fare l’autocertificazione serve soltanto un documento di identità valido. La firma dell’interessato non deve per forza essere autenticata.

Autocertificazione: cosa si può dichiarare?
Abbiamo accennato al fatto che l’autocertificazione non può sostituire tutti i tipi di documenti richiesti dalla Pubblica amministrazione o da un privato. Nel dettaglio, può essere utilizzata per dichiarare:
• la data ed il luogo di nascita;
• la residenza;
• la propria cittadinanza;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• lo stato civile;
• lo stato di famiglia;
• l’esistenza in vita;
• i cambiamenti della propria famiglia (nascita di un figlio, decesso del coniuge, ecc.);
• l’iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione;
• l’appartenenza ad un ordine professionale;
• il titolo di studio o gli esami sostenuti;
• la qualifica professionale o il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione;
• la situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge;
• l’assolvimento di obblighi contributivi;
• il possesso ed il numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
• lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente;
• la propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
• l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
• l’adempimento degli obblighi militari.
È possibile autocertificare anche:
• di non avere avuto delle condanne penali o di non essere destinatario di provvedimento che prevedano misure di sicurezza o di prevenzione;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale;
• di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari;
• la qualità di vivenza a carico;
• qualsiasi dato a diretta conoscenza dell’interessato che sia contenuto nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in liquidazione o in fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Autocertificazione: cosa non si può dichiarare?
Non è possibile consegnare un’autocertificazione per sostituire certificati:
• medici;
• sanitari;
• veterinari;
• di origine;
• di conformità con le norme Ce;
• di marchi;
• di brevetti.

Autocertificazione: chi può farla?
Possono presentare un’autocertificazione, cioè una dichiarazione sostitutiva del certificato occorrente:
• i cittadini italiani o dell’Unione europea;
• le persone giuridiche;
• le società di persone;
• le pubbliche amministrazioni;
• enti, associazioni e comitati che hanno sede legale in Italia o in uno Stato membro dell’Ue;
• cittadini extracomunitari con regolare soggiorno in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere certificati in Italia dalla Pubblica amministrazione oppure grazie a particolari convenzioni tra l’Italia ed il Paese d’origine.
In alcuni casi è consentito che l’autocertificazione venga presentata da una persona diversa dall’interessato. Succede quando si tratta di:
• un minore: la dichiarazione può essere presentata da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore;
• un soggetto interdetto: la dichiarazione può essere presentata dal tutore;
• un soggetto inabilitato o un minore emancipato: la dichiarazione può essere presentata dall’interessato ma con l’assistenza del curatore;
• un soggetto in condizioni di temporaneo impedimento: la dichiarazione può essere presentata davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, ancora, in mancanza di questi da un parente in linea retta o affine fino al terzo grado.
Le persone che non sanno o non possono firmare devono fare l’autocertificazione davanti ad un pubblico ufficiale.
Autocertificazione: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Quando non è possibile fare l’autocertificazione per uno stato o qualità personale, cioè in uno dei casi sopra indicati, si può fare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tramite questo documento, ad esempio, si possono dichiarare gli eredi, la proprietà di un immobile oppure stati, fatti e qualità personali che riguardano terzi di cui si abbia diretta conoscenza.
Se lo ritiene opportuno, la Pubblica amministrazione può controllare la veridicità dei dati riportati sulla dichiarazione entro 15 giorni, chiedendo la documentazione all’amministrazione competente. L’interessato può anche inviare – pure in via telematica – copia non autenticata dei certificati che abbia già ottenuto in passato.

Autocertificazione: come si fa?
Per presentare l’autocertificazione basta compilare il modulo che si trova negli uffici della Pubblica amministrazione oppure online e consegnarla a mano, per posta ordinaria, via fax oppure via e-mail (in quest’ultimo caso servirà la forma elettronica o la Pec).

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

COSA SIGNIFICA ESSERE QUERELATIIn molti chiedono al nostro Studio quale siano la conseguenze di una querela. Di seguito ...
11/10/2021

COSA SIGNIFICA ESSERE QUERELATI

In molti chiedono al nostro Studio quale siano la conseguenze di una querela. Di seguito alcune brevi spiegazioni sul tema.

La querela cosa è?
L'atto di querela è “spiegato” dall'art. 336 c.p.p che dispone testualmente che: La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato." La querela è dunque un atto che contiene una dichiarazione di scienza con cui un soggetto manifesta la volontà di procedere penalmente nei confronti di un altro soggetto ritenuto responsabile di un reato.

Cosa significa essere querelati?
Una volta che il querelante ha presentato querela all’Autorità giudiziaria il proprio nominativo viene iscritto nel registro degli indagati. La querela infatti è uno dei diversi modi, previsti dalla legge, per informare la pubblica autorità della possibile commissione di un reato e per consentire alla stessa di effettuare le indagini e verificare così se l'illecito penale di cui il soggetto è stato accusato, è stato commesso effettivamente.

Cosa succede al soggetto indagato?
Il soggetto indagato viene informato formalmente della sua condizione attraverso l'informazione di garanzia, che gli viene recapitata direttamente a casa e con la quale gli si comunica che nei suoi confronti sono state avviate delle indagini.
Grazie a questa comunicazione l'indagato può nominare un difensore che lo assisterà nel compimento di alcuni atti tipici delle indagini preliminari, come l'interrogatorio, se il PM lo ritiene necessario. L'art. 369 c.p.p al comma 1 prevede infatti che: "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia." Questo significa che, se nella fase delle indagini devono essere compiute attività che non necessitano della partecipazione dell'indagato, questo soggetto può ve**re a conoscenza del procedimento avviato a suo carico, solo quando gli viene notificato l'avviso di conclusione delle indagini.

Come si fa a sapere se si è stati querelati?
Abbiamo visto che non sempre il soggetto querelato viene messo al corrente dell'avvio delle indagini sul proprio conto. In questi casi però il soggetto che ha il sospetto di essere destinatario di una querela può attivarsi in prima persona chiedendo informazioni alla Procura della Repubblica, tramite un'istanza ex art. 335 c.p.p., che può essere depositata anche a mezzo pec.
La Procura dopo i dovuti controlli rilascia un certificato in cui, se risultano iscrizioni a carico del richiedente, sono contenuti alcuni dati basilari come il nominativo del querelato, il numero del procedimento, la data di commissione dei fatti e il reato per cui si procede. Viceversa, se nessuna iscrizione risulta a carico del richiedente, la Procura non farà altro che rilasciare un certificato contenente una frase del seguente tenore "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Non tutti i reati però sono suscettibili di rilascio di notizie.

Qual è il termine delle indagini preliminari?
La durata delle indagini preliminari è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, a pena di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine. Il termien può però essere prorogato.

Essere querelati significa sempre essere indagati?
Abbiamo detto che la presentazione della querela, di norma, comporta l'iscrizione del nominativo del soggetto querelato nel registro delle notizie di reato. Questo significa che non sempre accade. Ci sono infatti dei casi in cui le querele presentate all'Autorità presentano dei difetti talmente grossolani che non consentono alla stessa di procedere proprio perché la denuncia è invalida. Pensiamo a una querela presentata da un soggetto che in realtà non è legittimato a presentarla perché non è la vittima del reato o alla querela presentata una volta decorsi i termini di legge o quella anonima o presentata per perseguire un illecito civile e non penale. In questi casi il nome del soggetto querelato non viene iscritto nel registro perché la querela viene archiviata immediatamente.

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

È indetta la selezione di praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione...
05/10/2021

È indetta la selezione di praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Marche, in attuazione della DGR n. 453 del 9 aprile 2018 (Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale)

La domanda per l’ammissione alla pratica forense va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il FORM presente alla pagina http://bandopraticanti.regione.marche.it/avvocatura

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Regionale è stato prorogato sino alle ore 24:00 del 18 ottobre 2021

È indetta la selezione di praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Marche, in attuazione della DGR n. 453 del 9 aprile 2018 (Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvo...

COME SALVARE LA PRIMA CASA DAL PIGNORAMENTO (QUANDO E’ POSSIBILE)Il pignoramento della prima casa è un argomento molto s...
06/09/2021

COME SALVARE LA PRIMA CASA DAL PIGNORAMENTO (QUANDO E’ POSSIBILE)

Il pignoramento della prima casa è un argomento molto sensibile e che desta grandi preoccupazioni per chi ha esposizioni debitorie.
In molti pensano che l’immobile adibito a prima casa non sia mai pignorabile ma non è sempre così.

In realtà l’impignorabilità della prima casa è possibile solo a determinate condizioni:
- quando si tratta di debiti con il Fisco, dunque con l’Agenzia delle Entrate, esistono diversi limiti e condizioni che rendono impignorabile l’immobile;
- quando invece si tratta di creditori privati (ad esempio le banche) vale la regola generale della pignorabilità della prima casa.

COSA DICE LA LEGGE QUANDO AD AGIRE È IL FISCO?
In tema di pignoramento della prima casa la norma cui fare riferimento è il D.P.R. n. 602/1073 che disciplina limiti e condizioni dell’espropriazione immobiliare.

La norma prevede che, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’Agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

Nei casi diversi da quelli precedenti si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il concessionario non può inoltre procede a espropriazione della prima casa se il valore dei beni è inferiore all’importo a 120 mila euro (importo diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede).

Precisiamo che la prima casa non può essere pignorata dal Fisco in presenza di queste condizioni;
• è l’unico immobile in possesso del debitore;
• è adibito ad uso abitativo;
• il debitore vi abbia eletto la residenza anagrafica
• l’immobile in questione non faccia parte delle categoria catastale A/8 e A/9 che si riferiscono agli “immobili di lusso”.

Se manca anche una soltanto di queste condizioni, l’immobile èsoggetto a pignoramento “se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila Euro”.
Per importi inferiori a 120 mila euro e superiori a 20 mila euro, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può soltanto provvedere all’iscrizione ipotecaria senza pignoramento.

Queste limitazioni alla pignorabilità della prima casa non valgono nel caso in cui agiscano i creditori privati (come le banche, la finanziara, ecc.) che possono chiedere il pignoramento della prima casa senza particolari condizioni.

COSA SUCCEDE SE LA PRIMA CASA È COINTESTATA TRA coniugi?

Si applica l’art. 599, comma 1, del Codice di procedura civile: “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.”
Ciò significa che, anche se la prima casa è soggetta a comunione dei beni tra i coniugi, si può pignorare qualora soltanto uno dei due fosse il debitore.

Si procederà dunque a pignoramento e all’asta dell’immobile secondo le forme ordinarie. Al creditore spetterà una somma non superiore all’importo del credito, mentre se dovessero residuare somme queste saranno restituite al comproprietario.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PIGNORAMENTO DELLA PRIMA CASA PER GRAVI MOTIVI

Nel caso in cui la prima casa venga sottoposta a procedura di pignoramento, il debitore può richiedere al giudice la sospensione temporanea della procura esecutiva tramite il deposito di un atto di opposizione ai sensi dell’art. 615 del Codice di procedura civile: “Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”

Tale richiesta di sospensione diventa inammissibile se è proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione dell’immobile.

⚖️ Studio legale Avv. Antonio Baldelli
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
📞 0721.734927 📧 [email protected]

AMMISSIBILI NEL PROCESSO LE RIPRESE EFFETTUATE NELLE AREE COMUNI CONDOMINIALILa Suprema Corte ha statuito in merito a un...
07/12/2020

AMMISSIBILI NEL PROCESSO LE RIPRESE EFFETTUATE NELLE AREE COMUNI CONDOMINIALI

La Suprema Corte ha statuito in merito a una problematica recentemente affrontata, con il medesimo criterio, da questo Studio legale.

La Corte di Cassazione, in un procedimento per stalking, con la sentenza n. 32544/2020 ha riconosciuto legittime le registrazioni introdotte nel processo penale e compiute grazie all'installazione di telecamere nelle parti comuni di un edificio condominiale.

La giurisprudenza prevede, infatti, che le videoregistrazioni, effettuate in luogo di pertinenza condominiale dalla persona offesa e non dalla polizia giudiziaria, non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni e conversazioni o comunicazioni, di cui all'art 266 Cpp.

Da ciò consegue che "i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità."

Indirizzo

Via Silvio Pellico, 21
Pergola
61045

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Baldelli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Baldelli:

Condividi