Morlotti e Associati - Studio Legale a Pavia

Morlotti e Associati - Studio Legale a Pavia Lo Studio Legale Morlotti e Associati tratta tutte le questioni legate al diritto civile (succession PROFESSIONISTI

Avv. prof. Si occupa di diritto delle acque.

Morlotti e Associati - Studio Legale a Pavia

La capacità di assistenza globale che lo Studio è in grado di offrire consente ai nostri professionisti di anticipare le esigenze dei clienti, di considerare attentamente ogni possibile scenario calandosi di volta in volta nella realtà operativa dei nostri assistiti e di trovare soluzioni altamente innovative a problematiche legali complesse. La cresci

ta costante dell’attività si è sempre accompagnata alla qualità delle relazioni con i nostri clienti. IL NOSTRO IMPEGNO
Crediamo che il diritto non debba avere un linguaggio incomprensibile, ma debba essere uno strumento per semplificare la vita del cliente. Per questo, uniamo competenza tecnica, trasparenza e un approccio umano, perché il nostro obiettivo non è solo risolvere i problemi, ma costruire insieme una strategia che guardi al futuro con serenità. Ci impegniamo a tutelare i diritti dei nostri assistiti con un approccio che mette al centro la persona. Ascoltiamo attentamente le necessità e offriamo un sostegno legale su misura, utilizzando un linguaggio chiaro e soluzioni condivise. COUNSELING GIURIDICO
Di solito, ci si rivolge all'avvocato che, in qualità di esperto giuridico, è in grado di consigliare la scelta più aderente alle norme. A volte però questo può non essere sufficiente proprio perché le parti sono coinvolte in dinamiche conflittuali che se non opportunamente gestite sconfinano in ulteriori problemi di allungamento dei tempi delle cause, maggiori costi, malessere

Per rispondere all'esigenza sempre più sentita di gestire in modo completo i conflitti, o meglio ancora, di prevenirli lo Studio consente di accedere a un servizio di competenze che offre ai clienti la possibilità di essere supportati ancora con maggior efficacia ed efficienza, verso la risoluzione delle loro problematiche. Il servizio prevede che nei primi colloqui con il cliente, l’avvocato possa essere affiancato da un counselor al fine di effettuare un’analisi maggiormente accurata delle dinamiche del problema presentato. Il servizio non prevede nessun costo aggiuntivo per il cliente, che se poi vorrà, in una fase successiva, potrà avvalersi anche della competenza del counselor. Alessandra Morlotti
Avvocato dal 1991, dopo avere collaborato a lungo con l’avv. Vittorio Denti ha fondato lo Studio Legale Morlotti e Associati. Sin dall’inizio della sua attività si occupa di problematiche legate al diritto civile con particolare attenzione alle problematiche dell’impresa. Abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). L’avvocato è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Pavia. PEC: [email protected]

Avv. Alessandro Bruno
Dopo aver conseguito la maturità classica presso la Scuola Militare Teuliè di Milano si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia con tesi in Diritto Amministrativo. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Taranto, ha già maturato una significativa esperienza nell’ambito del diritto civile giudiziale e stragiudiziale. PEC: [email protected]

Avv. Stab. Ilaria Bono
Dopo aver conseguito la maturità scientifica si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia con tesi in diritto del lavoro. Iscritta come Abogado presso l’Illustre Collegio di Madrid, ha già maturato una significativa esperienza nell’ambito di diritto civile, amministrativo e del lavoro. PEC: [email protected]

12/02/2026

Pubblichiamo una interessante analisi di una recente decisione in materia di licenziamento ritorsivo della Corte d'Appello di Catania.

"Ci sono decisioni che, pur muovendosi dentro categorie tecniche note, riescono a colpire per la loro forza “quasi narrativa”.
La sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione lavoro, n. 62 del 2 febbraio 2026, è una di queste.
Il caso ruota attorno a un licenziamento intimato dopo che il lavoratore aveva rifiutato una proposta conciliativa. E qui il punto non è solo procedurale. È, direi, quasi antropologico.
Perché quando un licenziamento arriva subito dopo un atto di resistenza del dipendente — un “no” detto in sede protetta — il diritto del lavoro non può limitarsi a guardare la forma. Deve interrogarsi sulla sostanza.
La Corte, infatti, ricostruisce con attenzione la sequenza degli eventi e arriva a un approdo netto: il licenziamento non regge come reazione disciplinare, perché ciò che emerge è un intento diverso, un motivo illecito determinante.
E questo è un passaggio centrale.
Il licenziamento ritorsivo non è semplicemente un licenziamento “ingiusto”. È qualcosa di più grave: è l’uso del potere espulsivo come strumento di pressione o, peggio, di punizione.
Come se il rapporto di lavoro diventasse un terreno dove chi rifiuta di piegarsi deve essere espulso.
La Corte richiama espressamente la logica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione applicabile, e dispone reintegra e risarcimento, proprio perché il vizio non è marginale: investe la radice stessa dell’atto.
Interessante anche il modo in cui viene trattata la contestazione disciplinare: si discute di “grave negligenza” e di “significativo nocumento”, ma la motivazione mostra che non basta evocare formule contrattuali se poi manca una prova concreta della loro consistenza effettiva.
In controluce, si intravede un principio che vale ben oltre questo caso:
il potere datoriale non è mai neutro, e quando si esercita in modo ritorsivo, il giudice deve chiamarlo con il suo nome.

Personalmente, trovo che questa pronuncia sia molto utile perché insegna un metodo: leggere i fatti come una trama, non come un elenco. E capire che nel diritto del lavoro spesso il tempo (la successione degli eventi) è già una prova.
Chi studia queste sentenze non sta solo imparando regole. Sta imparando a riconoscere quando un licenziamento è disciplina… e quando invece è rappresaglia"

18/06/2025

Famiglia e separazione: niente assegno di mantenimento senza disparità economica

Il Tribunale di Catania (sez. I, sent. n. 2306 del 29 aprile 2025) ha respinto la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie in sede di separazione, rilevando l’assenza di un divario economico rilevante tra i coniugi.

Nonostante la donna dichiarasse di non aver mai lavorato e di percepire pensioni per complessivi 480 euro mensili, il Collegio ha sottolineato come entrambi i coniugi risultassero comproprietari di immobili acquistati in comunione dei beni e titolari di patrimoni e redditi analoghi, anche in assenza di puntuale documentazione fiscale.

Principio ribadito:
L’assegno di mantenimento presuppone un effettivo squilibrio economico tra le parti. In mancanza, non può essere disposto alcun contributo periodico a carico di uno dei coniugi.

11/06/2025

Assegno di mantenimento:
la nuova convivenza non lo annulla automaticamente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14358 del 31 maggio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di assegno di mantenimento: l'avvio di una nuova convivenza stabile da parte dell'ex coniuge beneficiario non comporta automaticamente la cessazione del diritto all'assegno.
Non basta la "semplice" nuova relazione. I giudici devono effettuare una valutazione complessiva del caso concreto. Questo significa prendere in considerazione diversi fattori, tra cui:
La durata del precedente matrimonio;
Il contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare;
I sacrifici fatti, come rinunce alle aspettative professionali;
La reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza.
L'assegno di mantenimento, infatti, non ha solo una funzione assistenziale, ma è anche compensativa e perequativa. Serve a riequilibrare situazioni in cui un coniuge ha rinunciato alla propria autonomia economica per dedicarsi alla famiglia.

09/06/2025

Cassazione e Cartelle di Pagamento: Novità sulla Notifica Irregolare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12981/2025) interviene sulla questione della notifica delle cartelle di pagamento, in particolare in presenza di difformità tra la relazione di notificazione sull'atto rilasciato al notificante e quella apposta sulla copia consegnata al contribuente (illeggibile o in bianco).

La Suprema Corte ha stabilito che, in ambito tributario, l'irritualità della notifica può essere eccepita dal contribuente solo per far valere la decadenza o la prescrizione dell'azione amministrativa, o per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

Se la copia della relata consegnata al contribuente è in bianco, non decorre il termine per l'impugnazione, che viene procrastinato sino al successivo atto del procedimento di riscossione. Tuttavia, l'eventuale ritardo nell'impugnazione non comporta l'annullamento della cartella per nullità insanabile della notifica; il giudice dovrà piuttosto procedere all'esame del merito dell'impugnazione.

07/06/2025

Una SBIRCIATINA su WhatsApp?

Secondo la giustizia italiana, non è un atto innocuo.
Sarebbe violazione della privacy e, più precisamente, accesso non autorizzato a un sistema informatico. Per questo reato, la legge prevede pene severe e fino a 10 anni di reclusione. Accedere senza permesso alle chat WhatsApp di altri equivale, quindi, a introdursi abusivamente in un sistema informatico.

Il fatto di cronaca riguarda una coppia di Messina e la loro causa di separazione: il marito è entrato in possesso di messaggi dell’ex moglie, prelevandoli dal telefono di lei, con l’intento di usarli in tribunale a proprio favore. La causa è giunta al grado di giudizio finale: la Cassazione ha confermato la condanna dell’uomo per accesso abusivo a sistema informatico e violazione di corrispondenza.

Conoscere la password di un cellulare non autorizza all’uso indiscriminato dei contenuti dello stesso, dice la sentenza. L’utilizzo oltre i limiti concordati o impliciti rappresenta un abuso. In questo caso, sfruttare una vecchia password per controllare le chat o entrare in possesso di informazioni personali non autorizzate è penalmente rilevante.

I messaggi WhatsApp possono costituire prove in un processo solo se sono stati ottenuti in modo lecito: ad esempio, se lo scambio riportato riguarda i due soggetti in causa. In caso contrario, le conversazioni acquisite illegalmente non solo perdono valore probatorio, ma rafforzano la posizione dell’accusato come autore di un reato.

07/05/2025

Cassazione: legittimo il licenziamento per giusta causa anche per fatti anteriori all’assunzione, se scoperti dopo.

Nel mondo del lavoro, la fiducia è tutto. Senza questo presupposto, nessun contratto potrebbe davvero reggere. E se emergono fatti gravi, anche se risalenti a prima dell’assunzione, il datore di lavoro può legittimamente interrompere il rapporto.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione (sentenza n. 4227/2025), affrontando il caso di un postino che, anni dopo essere stato riassunto, è stato scoperto con oltre 7.000 tra buste e pacchi mai consegnati nella sua abitazione, alcuni contenenti perfino atti giudiziari.

La gravità della condotta, seppur passata, ha compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario, giustificando il licenziamento per giusta causa.

La Suprema Corte ha precisato che non conta quando il fatto è avvenuto, ma quanto questo incida sulla fiducia e sull’idoneità del dipendente a svolgere le proprie mansioni.

23/04/2025

Debiti tra ex coniugi: chi paga dopo la separazione o il divorzio?

In molti si chiedono: "Se il mio ex ha contratto dei debiti, potrei essere coinvolto nel pagamento?"
La risposta dipende da quando e in quale regime patrimoniale sono stati contratti i debiti.

Se il debito è nato PRIMA del matrimonio ne risponde solo il coniuge che l’ha contratto.

Se il debito è stato contratto DURANTE il matrimonio:

In comunione dei beni, i debiti (come i beni) si dividono al 50%: quindi entrambi i coniugi sono responsabili, anche dopo separazione o divorzio.

In separazione dei beni, invece, ogni coniuge resta responsabile solo per i propri debiti.

Cosa succede in caso di pignoramento?
Se c’è comunione dei beni, il creditore può agire sull’intero patrimonio comune.
Ma se c’è separazione dei beni, il creditore può agire solo sui beni del debitore.

Un esempio pratico:
Una casa è cointestata tra ex coniugi in separazione dei beni. Se uno dei due ha un debito, il creditore può pignorare solo la metà del debitore. L’altra metà, del coniuge non debitore, resta al sicuro.

In sintesi: la scelta del regime patrimoniale può fare una grande differenza in caso di problemi economici.

Quando i lavori di ristrutturazione dell’immobile oggetto del contratto d’appalto (così come indicati nel preventivo di ...
15/03/2025

Quando i lavori di ristrutturazione dell’immobile oggetto del contratto d’appalto (così come indicati nel preventivo di spese dell’appaltatore sottoscritto dal committente) non sono stati tutti eseguiti ricorre una ipotesi di mancata ultimazione dei lavori per la quale ...

Quando i lavori di ristrutturazione dell’immobile oggetto del contratto d’appalto (così come indicati nel preventivo di spese dell’appaltatore sottoscritto dal committente) non sono stati tutti eseguiti ricorre una ipotesi di mancata ultimazione dei lavori per la quale ......

10/03/2025
23/12/2024

Indirizzo

Corso Cairoli, 96
Pavia
27100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 13:00
14:30 - 19:00

Telefono

+39038221703

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