11/06/2026
𝐑𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚𝐥𝐢: 𝐢𝐥 𝐃𝐒 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐟𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨
Il Tribunale di Catania ha stabilito che, nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto, la presenza accanto al dirigente scolastico di collaboratori o dipendenti dell'istituzione scolastica con funzioni di supporto tecnico, contabile o amministrativo non integra condotta antisindacale qualora il dirigente conservi in via esclusiva il potere negoziale e decisionale e non risulti compromessa la capacità delle organizzazioni sindacali di partecipare efficacemente al confronto negoziale.
La partecipazione alle riunioni di contrattazione integrativa di un segretario verbalizzante non costituisce condotta antisindacale ove la relativa attività sia limitata alla redazione dei verbali.
Non integra condotta antisindacale neanche la comunicazione con la quale il dirigente scolastico informa il personale circa lo stato delle trattative per la contrattazione integrativa, dando atto dell'assenza della rappresentanza sindacale a una seduta negoziale e prospettando l'eventuale ricorso agli strumenti previsti dall'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, qualora il contenuto della comunicazione si limiti alla rappresentazione oggettiva dei fatti e non contenga giudizi denigratori o attribuzioni di responsabilità nei confronti delle organizzazioni sindacali.
L'adozione, da parte dell'amministrazione pubblica, di un provvedimento unilaterale provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, dopo il protrarsi delle trattative senza raggiungimento dell'accordo, non integra condotta antisindacale, trattandosi di potere espressamente riconosciuto dalla legge al fine di evitare pregiudizi alla funzionalità dell'azione amministrativa e di assicurare la continuità dell'attività gestionale.
Un elevato livello di conflittualità nelle relazioni sindacali non integra condotta antisindacale se il comportamento datoriale non ha concretamente impedito o ostacolato l'esercizio delle prerogative sindacali, la partecipazione alla contrattazione collettiva o lo svolgimento dell'attività assembleare.
La condotta datoriale è antisindacale solo se determina un'effettiva lesione delle prerogative sindacali, non essendo sufficiente la mera violazione formale di norme di legge o di contratto collettivo.
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