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29/05/2026

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La Corte di Appello di Milano ha stabilito che, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola, occorre che chi agisce in giudizio provi ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi della propria pretesa, costituiti non solo dal superamento del corso di formazione e dal conseguente inserimento nella graduatoria, ma anche dalla disponibilità delle risorse; il tutto nel rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia.
Al riguardo l’amministrazione resistente ha chiarito che, quando il MIUR, con nota 5083 del 22.2.2016, terminato il blocco delle progressioni economiche disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010, ha autorizzato l’invio al MEF per il conferimento delle posizioni economiche a decorrere dal 1.1.2015, l’intero contingente autorizzato era già stato esaurito, essendo stato assegnato al personale utilmente posizionato nelle relative graduatorie approvate nel corso degli anni fino all’emanazione del predetto DL e, quindi, l’amministrazione non poteva procedere ad ulteriori assegnazioni, essendo vincolata alle risorse disponibili.
La ricorrente si ù limitata a contestare la portata probatoria dell’elenco prodotto dal Ministero, senza, tuttavia, assolvere in alcun modo l’onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo depositato alcun documento dimostrativo dell’attribuzione alla stessa alla data richiesta nel ricorso della prima posizione economica.
NĂ©, peraltro, vi sono ragioni di dubitare dell’attendibilitĂ  della produzione documentale dell’amministrazione resistente e della sua effettiva riferibilitĂ  al contingente delle prime posizioni economiche assegnate agli assistenti amministrativi della Provincia di Varese.
👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3622&tipo_prov=leg&

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28/05/2026

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La Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare per simulazione dello stato di malattia, l'onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha, infatti, l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poichĂ© ciĂČ darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio.
Il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso- depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, e conseguente assunzione della relativa responsabilitĂ  da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettivitĂ  dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialitĂ  di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente) traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia.

👉Per leggere la sentenza e conoscere il caso di specie clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3618&tipo_prov=leg&

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28/05/2026

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La Corte di Appello ha stabilito che il ricorrente che ha indicato nella domanda solo una delle due condanne definitive riportate ha reso una dichiarazione non rispondente a verità al momento dell’assunzione.
L’ordinanza della Cassazione n. 23090/25, richiamata da parte appellante e posta a fondamento dei motivi di gravame, secondo cui la decadenza dai benefici, prevista dall’art. 75 del d.p.r. 445/2001, opera solo quando la falsità della dichiarazione ha un’effettiva incidenza sul requisito che ha permesso di ottenere il beneficio non era ostativa per l’inserimento nella graduatoria per personale ATA, non rileva ai fini del presente giudizio.
Nel caso in esame trova infatti applicazione l’art. 7 del DM 89/2024 che disciplina l’esclusione dalla procedura per nullità della domanda e che prevede che:
1ïžâƒŁ L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: [
] abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a veritĂ  e non riconducibili a mero errore materiale [
.]
2ïžâƒŁ La presentazione di domande per piĂč province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3ïžâƒŁ Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonchĂ© la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 4.

Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, puĂČ disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Nel momento in cui l’Amministrazione Scolastica si ù avveduta delle dichiarazioni false rese dal ricorrente, correttamente ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro e la decadenza dalle graduatorie di fascia III per il personale ATA per il triennio 2024/2027.

👉Per leggere la sentenza e consultare i documenti correlati clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3606&tipo_prov=leg&

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26/05/2026

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Il Consiglio di Stato ha stabilito che, nella valutazione comparativa tra piĂč candidati nell’ambito di una procedura concorsuale Ăš sufficiente un’operazione descrittiva dei titoli posseduti da parte della Commissione esaminatrice, senza che sia necessario esplicitare le ragioni della prevalenza dell’uno sull’altro, voce per voce, e in rapporto ai criteri predeterminati.
È sufficiente, quindi, una valutazione sintetica e complessiva dei profili dei due candidati, da cui emerga la prevalenza di uno rispetto all’altro.
Non sono ammissibili in tal senso censure tendenti a porre in risalto il maggior pregio scientifico degli scritti o la maggiore significatività delle esperienze professionali di un candidato rispetto all’altro, in quanto mirano inammissibilmente a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo che, dovendo in ipotesi far proprie le suggestive – ma non persuasive – prospettazioni contenute nel motivo, finirebbe così per svolgere un attività valutativa, di ordine tecnico, al posto della Commissione, in assenza di vizi macroscopici riscontrabili nel suo agire.
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25/05/2026

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La Corte dei Conti ha ribadito che l’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte ex art. 53, commi 7 e 7-bis del dl d.lgs. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni d’incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili.
SicchĂ©, per gli incarichi assolutamente non autorizzabili (come, ad esempio, l’attivitĂ  commerciale) gli effetti in sede erariale, al cospetto dei requisiti di legge, possono, eventualmente, consistere nella risarcibilitĂ  del danno patrimoniale riferibile alla violazione del dovere di esclusivitĂ  e all’indebita percezione di emolumenti retributivi e non, quindi, nel riversamento del reddito percepito per l’esecuzione degli stessi.
Pertanto, il danno erariale derivante dallo svolgimento di attivitĂ  d’impresa, radicalmente incompatibile con quella istituzionale di dipendente a tempo pieno, non puĂČ essere automaticamente identificato nel compenso/reddito percepito, ma deve essere accertato in concreto, con verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilitĂ  amministrativa e con prova effettiva del pregiudizio arrecato all’amministrazione, anche sotto il profilo della dispersione di energie lavorative o dell’alterazione del sinallagma contrattuale. Il danno, cosĂŹ accertato, puĂČ coincidere, nei casi piĂč gravi, con l’intera retribuzione istituzionale erogata, ovvero, in situazioni di minore intensitĂ , corrispondere all’inutile esborso sostenuto dall’Ente di appartenenza per remunerare il rapporto di esclusiva, o alle voci aggiuntive pagate per compensare l’impegno apparentemente profuso, ma non puĂČ mai essere considerato in re ipsa nĂ© automaticamente predeterminato ex lege.
In sostanza, l l’obbligo di riversamento, del dipendente pubblico, dei compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni extraprofessionali ù limitato alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione).
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22/05/2026

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Il T.A.R. del Veneto ha stabilito che sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale in capo al docente che chiede di conoscere segnalazioni, dichiarazioni o comunicazioni formulate nei suoi confronti da genitori o rappresentanti di classe, quando tali elementi incidono sulla sua posizione lavorativa o sull’assegnazione alle classi, essendo sufficiente il collegamento tra la documentazione richiesta e la tutela della dignità professionale e dell’immagine personale.
L’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 riguarda qualunque documento detenuto dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura formale o informale; anche e-mail o segnalazioni non protocollate costituiscono documenti ostensibili ove utilizzati dall’amministrazione nell’ambito della propria attività valutativa o organizzativa.
L’assenza di un procedimento disciplinare non esclude il diritto di accesso del dipendente alla documentazione contenente segnalazioni o dichiarazioni che abbiano inciso sulla sua posizione lavorativa o professionale.
Il soggetto che rende segnalazioni o dichiarazioni all’amministrazione non vanta un generale diritto all’anonimato nei confronti della persona direttamente coinvolta dalle dichiarazioni stesse, salvo specifiche e comprovate esigenze di tutela della riservatezza.
👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3620&tipo_prov=leg&

âŻïžOnline la registrazione del webinar: đ„Ì€ đ©đšđŹđŹđąđ›đąđ„đž đąđ„ đ„đąđœđžđ§đłđąđšđŠđžđ§đ­đš đđąđŹđœđąđ©đ„đąđ§đšđ«đž 𝐟𝐹𝐧𝐝𝐚𝐭𝐹 đŹđźđ„đ„đš đŹđąđŠđźđ„đšđłđąđšđ§đž đđžđ„đ„đš đŠđšđ„đšđ­đ­...
19/05/2026

âŻïžOnline la registrazione del webinar:
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Per chi avesse perso la diretta di ieri, lunedì 18 maggio, delle ore 15:00, con l’Avv. Fabio Paladini, sul commento all'Ordinanza n. 8738 dell'8 aprile 2026 della Cassazione ù ora disponibile cliccando qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.172

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OGGI – WEBINAR alle ore 15.00â°đ„Ì€ đ©đšđŹđŹđąđ›đąđ„đž đąđ„ đ„đąđœđžđ§đłđąđšđŠđžđ§đ­đš đđąđŹđœđąđ©đ„đąđ§đšđ«đž 𝐟𝐹𝐧𝐝𝐚𝐭𝐹 đŹđźđ„đ„đš đŹđąđŠđźđ„đšđłđąđšđ§đž đđžđ„đ„đš đŠđšđ„đšđ­đ­đąđš? 𝐂𝐹𝐩𝐩𝐞...
18/05/2026

OGGI – WEBINAR alle ore 15.00⏰

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Oggi, alle ore 15.00, l’𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐚𝐛𝐱𝐹 đđšđ„đšđđąđ§đą commenterĂ  l’Ordinanza n. 8738 dell'8 aprile 2026 della Cassazione in merito al licenziamento disciplinare per simulazione della malattia.

👉Per il collegamento alla diretta streaming clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.172

Qualora il link non funzionasse vi invitiamo a collegarvi all’homepage del sito lexforschool.spaggiari.eu. In alto a destra potrete selezionare "Accedi" ed eseguire l'accesso con le credenziali da Dirigente o altro utente abilitato a consultare la piattaforma. Successivamente basterĂ  cliccare sulla voce di menu “Webinar” e selezionare đ„Ì€ đ©đšđŹđŹđąđ›đąđ„đž đąđ„ đ„đąđœđžđ§đłđąđšđŠđžđ§đ­đš đđąđŹđœđąđ©đ„đąđ§đšđ«đž 𝐟𝐹𝐧𝐝𝐚𝐭𝐹 đŹđźđ„đ„đš đŹđąđŠđźđ„đšđłđąđšđ§đž đđžđ„đ„đš đŠđšđ„đšđ­đ­đąđš? 𝐂𝐹𝐩𝐩𝐞𝐧𝐭𝐹 đšđ„đ„'đŽđ«đđąđ§đšđ§đłđš 𝐧. 𝟖𝟕𝟑𝟖 đđžđ„đ„'𝟖 đšđ©đ«đąđ„đž 𝟐𝟎𝟐𝟔 đđžđ„đ„đš 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐱𝐹𝐧𝐞.

WEBINAR – lunedĂŹ 18 maggio, ore 15.00 📆 đ„Ì€ đ©đšđŹđŹđąđ›đąđ„đž đąđ„ đ„đąđœđžđ§đłđąđšđŠđžđ§đ­đš đđąđŹđœđąđ©đ„đąđ§đšđ«đž 𝐟𝐹𝐧𝐝𝐚𝐭𝐹 đŹđźđ„đ„đš đŹđąđŠđźđ„đšđłđąđšđ§đž đđžđ„đ„đš đŠđšđ„đšđ­...
11/05/2026

WEBINAR – lunedì 18 maggio, ore 15.00 📆

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L'𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐚𝐛𝐱𝐹 đđšđ„đšđđąđ§đą commenterĂ  l’Ordinanza n. 8738 dell'8 aprile 2026 della Cassazione in merito al licenziamento disciplinare
per simulazione della malattia.

👉 Per il collegamento alla diretta streaming clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php...

👉 👉 Qualora il link non funzionasse vi invitiamo a collegarvi all’homepage del sito lexforschool.spaggiari.eu. In alto a destra potrete selezionare "Accedi" ed eseguire l'accesso con le credenziali da Dirigente o altro utente abilitato a consultare la piattaforma. Successivamente basterĂ  cliccare sulla voce di menu “Webinar” e selezionare đ„Ì€ đ©đšđŹđŹđąđ›đąđ„đž đąđ„ đ„đąđœđžđ§đłđąđšđŠđžđ§đ­đš đđąđŹđœđąđ©đ„đąđ§đšđ«đž 𝐟𝐹𝐧𝐝𝐚𝐭𝐹 đŹđźđ„đ„đš đŹđąđŠđźđ„đšđłđąđšđ§đž đđžđ„đ„đš đŠđšđ„đšđ­đ­đąđš? 𝐂𝐹𝐩𝐩𝐞𝐧𝐭𝐹 đšđ„đ„'đŽđ«đđąđ§đšđ§đłđš 𝐧. 𝟖𝟕𝟑𝟖 đđžđ„đ„'𝟖 đšđ©đ«đąđ„đž 𝟐𝟎𝟐𝟔 đđžđ„đ„đš 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐱𝐹𝐧𝐞

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30/04/2026

WEBINAR – lunedì 18 maggio, ore 15.00 📆

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👉 Per il collegamento alla diretta streaming clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.172

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28/04/2026

âŻïžOnline la registrazione del webinar:

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Per chi avesse perso la diretta di ieri, lunedĂŹ 27 aprile, delle ore 15:00, con l’𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐚𝐛𝐱𝐹 đđšđ„đšđđąđ§đą, sul commento della recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione I Appello n. 62 del 18 marzo 2026, Ăš ora disponibile cliccando qui:
https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.171

👉Qualora il link non funzionasse vi invitiamo a collegarvi all’homepage del sito lexforschool.spaggiari.eu. In alto a destra potrete selezionare "Accedi" ed eseguire l'accesso con le credenziali da Dirigente o altro utente abilitato a consultare la piattaforma. Successivamente basterĂ  cliccare sulla voce di menu “Webinar” e selezionare đ€đ­đ­đąđŻđąđ­đšÌ€ đšđŹđ­đ«đšđ­đ­đšđŠđžđ§đ­đž đœđšđŠđ©đšđ­đąđ›đąđ„đą 𝐩𝐚 đŹđŻđšđ„đ­đž 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 đšđźđ­đšđ«đąđłđłđšđłđąđšđ§đž 𝐞 đšđđžđŠđ©đąđŠđžđ§đ­đą đđžđ„đ„đž đŹđœđźđšđ„đž: 𝐜𝐹𝐩𝐩𝐞𝐧𝐭𝐹 đšđ„đ„đš 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 đđžđ„đ„đš đ‚đšđ«đ­đž 𝐝𝐞𝐱 𝐂𝐹𝐧𝐭𝐱 𝐒𝐞𝐳𝐱𝐹𝐧𝐞 𝐈 đ€đ©đ©đžđ„đ„đš 𝐧. 𝟔𝟐 đđžđ„ 𝟏𝟖 đŠđšđ«đłđš 𝟐𝟎𝟐𝟔.

Indirizzo

Via Bernini 22/A
Parma
43126

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