29/05/2026
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La Corte di Appello di Milano ha stabilito che, ai fini dellâattribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola, occorre che chi agisce in giudizio provi ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi della propria pretesa, costituiti non solo dal superamento del corso di formazione e dal conseguente inserimento nella graduatoria, ma anche dalla disponibilitĂ delle risorse; il tutto nel rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia.
Al riguardo lâamministrazione resistente ha chiarito che, quando il MIUR, con nota 5083 del 22.2.2016, terminato il blocco delle progressioni economiche disposto dallâart. 9 del D.L. 78/2010, ha autorizzato lâinvio al MEF per il conferimento delle posizioni economiche a decorrere dal 1.1.2015, lâintero contingente autorizzato era giĂ stato esaurito, essendo stato assegnato al personale utilmente posizionato nelle relative graduatorie approvate nel corso degli anni fino allâemanazione del predetto DL e, quindi, lâamministrazione non poteva procedere ad ulteriori assegnazioni, essendo vincolata alle risorse disponibili.
La ricorrente si Ăš limitata a contestare la portata probatoria dellâelenco prodotto dal Ministero, senza, tuttavia, assolvere in alcun modo lâonere probatorio sulla stessa incombente, non avendo depositato alcun documento dimostrativo dellâattribuzione alla stessa alla data richiesta nel ricorso della prima posizione economica.
NĂ©, peraltro, vi sono ragioni di dubitare dellâattendibilitĂ della produzione documentale dellâamministrazione resistente e della sua effettiva riferibilitĂ al contingente delle prime posizioni economiche assegnate agli assistenti amministrativi della Provincia di Varese.
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