15/03/2021
La profonda crisi economica che stiamo vivendo e le difficoltà finanziarie delle famiglie e delle piccole imprese, accentuate dagli effetti del lockdown e dalle limitazioni imposte dai D.P.C.M. che si sono susseguiti, hanno imposto un intervento immediato del Legislatore per contenere gli effetti negativi sui soggetti più deboli e meno strutturati.
Il Legislatore, al fine di gestire la grave crisi sanitaria, economica e sociale, ha disposto l’anticipazione delle novità in materia di sovraindebitamento introdotte con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (assoggettato ad un termine di vacatio legis molto lungo, posticipato al 01.09.2021 a causa dell’emergenza socio-sanitaria).
La L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, oltre a convertire in legge, con alcune modificazioni, il c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020), introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) prevedendo, all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori.
L’entrata in vigore anticipata di una parte delle disposizioni contenute nel C.C.I.I.(Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha come obiettivo il sostegno ad imprenditori e famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19.
In particolare, la legge prevede una definizione più estesa di “consumatore”, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012 secondo cui deve “considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma anche l’eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
La predetta modifica é rivoluzionaria.
Va chiarito che la nuova formulazione dell’art. 6 comma 2 lett. b) in merito alla definizione di ‘consumatore’ ci dice che non ogni socio illimitatamente responsabile potrà accedere in proprio al sovraindebitamento, tenuto conto che dovrà trattarsi di una persona fisica e l’indebitamento da comporre dovrà comunque essere maturato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Il Legislatore ha dunque optato per una soluzione normativa, avviata con il nuovo C.C.I.I., che sembra negare la possibilità del socio illimitatamente responsabile di accedere autonomamente ad una procedura di esdebitazione anche in riferimento ai debiti sociali.
Le modifiche apportate all’articolo 7 L. 3/2012 riguardano ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovra indebitato non può formulare la proposta:
se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, colmando una lacuna che aveva indotto i Tribunali ad assumere posizioni spesso contrastanti.
Un’altra importante novità è l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto dal C.C.I.I.
Detta norma disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
Vengono considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.
Ben più problematico, stante la novità della norma, appare il caso del socio illimitatamente responsabile che intenda accedere, unitamente ai propri familiari, alla speciale ‘procedura familiare’ ex art. 7 bis L. 3/2012, il cui ultimo periodo del comma 5 prevede che “quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi”.
In tali casi, comunque, le masse attive e passive rimangono distinte.
Un’altra importante novità è stata introdotta dall’articolo 8 L. 3/2012: la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.
La proposta di piano del consumatore potrà anche prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito.
Se l’accordo viene proposto da un soggetto che non rientra nella definizione di “consumatore”, nelle ipotesi di continuazione dell’attività aziendale, è stata ammessa la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
L’articolo 4 ter ha apportato importanti modifiche al contenuto della relazione particolareggiata da sovraindebitamento dell’Organismo di Composizione della Crisi che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.
Dovranno essere esplicitate le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura, l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.
Nella relazione particolareggiata devono anche essere specificate le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché i criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.
La modifica più rilevante è la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando la stessa è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La portata del comma 3 quater, art. 12 è dirompente.
Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012 si deve evidenziare anche l’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.
Pertanto l’esdebitazione potrà essere riconosciuta prevedendo l’obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice.
L’anticipazione dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal C.C.I.I alla Legge n. 3 del 2012 consentirà alle famiglie e alle imprese non soggette al fallimento di controllare lo stato crisi, utilizzando ulteriori strumenti giuridici orientati a facilitare una soluzione efficace.
Fonte cnf