Avvocato Agostino Forleo

Avvocato Agostino Forleo Studio Legale

Gentili clienti e amici,si comunica che lo Studio Legale resterà chiuso dal 10 al 29 agosto.L'attività e il ricevimento ...
09/08/2021

Gentili clienti e amici,
si comunica che lo Studio Legale resterà chiuso dal 10 al 29 agosto.
L'attività e il ricevimento clienti riprenderà a partire dal 30 agosto.
Per comunicazioni urgenti ed indifferibili è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
Buone ferie a tutti!

05/08/2021

CONDOMINIO: ANNULLABILE LA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA VIA E-MAIL
L’e-mail semplice, a differenza della PEC, cioè della posta elettronica certificata, che genera una ricevuta di consegna con valore legale pari all’avviso di ricevimento di una raccomandata, non garantisce la certezza del ricevimento da parte dell’interessato, a meno che il destinatario non si premuri di inviare un messaggio di conferma al mittente.
Ciò posto, se manca questa prova di ricezione, la delibera adottata nell’assemblea convocata via e-mail può essere impugnata da chi sostiene di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione, in modo da ottenerne l’annullamento.

20/07/2021

L'IMMOBILE PAGATO CON DENARO RICEVUTO DAI GENITORI NON RICADE NELLA COMUNIONE DEI BENI.
Così si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 20336/2021.
E' fondamentale però che il genitore non dia i soldi al venditore affinché intesti la casa al figlio ma esegua un bonifico sul conto del figlio affinché quest'ultimo acquisti direttamente la casa.
In tal modo, realizzandosi una donazione indiretta, l'immobile non è soggetto al regime della comunione legale vigente nel matrimonio dell'acquirente.
Nel caso in cui invece l'acquisto sia avvenuto con denaro ricevuto in parte dai genitori l'immobile cade in comunione legale per la quota residua (la parte donata fuori dalla comunione per la corrispondente quota percentuale, mentre la parte acquistata soggetta per tale quota al regime della comunione).

19/07/2021

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12794/2021 conferma l'addebito della separazione anche se il tradimento è provato attraverso le chat whatsapp.
Il tema fondamentale concerne l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche: per disconoscerle ovvero per rendere il disconoscimento idoneo ad escludere la prova è necessario che esso sia chiaro, circostanziato ed esplicito a provare che la riproduzione informatica non sia conforme alla verità dei fatti.
Diversamente, le semplici dichiarazioni rese nel corso giudizio con cui si nega la relazione affettiva in costanza di matrimonio, non sono sufficienti a costituire disconoscimento.

16/07/2021

CONCORSO DI COLPA AL PEDONE CHE ATTRAVERSA FUORI DALLE STRISCE
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6514/2021 stabilendo che anche il pedone, quale utente della strada, è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce pedonali e in condizioni particolari (ad es. che non consentono una piena e concreta avvistabilità del pedone da parte del conducente del mezzo).
In sostanza, anche il pedone può essere responsabile del sinistro e con l'ordinanza in questione la Suprema Corte individua un concorso di colpa al 50%.

15/07/2021

L'EX COMPAGNO RECUPERA LE RATE DEL MUTUO PAGATE IN PIU' RISPETTO ALLA PARTNER
Questo è l'innovativo principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20062 del 14/07/2021.
In sintesi: nell'ipotesi di immobile acquistato in comproprietà, cessata la convivenza, a colui che ha pagato di più spetta il rimborso delle rate del mutuo.
L'ex partner dovrà quindi versare la differenza per ripristinare la situazione di parità.
Si supera in tal modo il precedente orientamento che considerava le attribuzioni patrimoniali intercorse tra la coppia durante la relazione quali "atti di liberalità" e dunque non rimborsabili in quanto assimilati ad una donazione spontanea ed irreversibile.

09/07/2021

ANNULLAMENTO DI UN PACCHETTO TURISTICO

La prima ipotesi è che sia imputabile all'organizzatore e/o intermediario del viaggio (agenzia di viaggio).
In questo caso, l'articolo 42 del Codice del turismo, intitolato "diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio" stabilisce che, in tutti i casi in cui il recesso del turista da un pacchetto di viaggio risulti giustificato da sopravvenute variazioni del prezzo o del contratto già sottoscritto o, comunque, il viaggio sia stato annullato dall'organizzatore per qualsiasi motivo, il consumatore mantiene il diritto di usufruire, senza supplementi, di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quella del viaggio già acquistato, oppure, se di qualità inferiore, di ricevere la differenza del prezzo, sempre che non preferisca ricevere l'integrale rimborso di tutte le somme già corrisposte.

La seconda ipotesi è che la rinuncia al viaggio dipenda da una decisione attribuibile al solo viaggiatore.
In questo caso, il Codice del turismo all'art. 37 si limita a prevedere che il contratto di viaggio e turismo “tutto compreso” deve contenere, tra le altre informazioni, anche quelle necessarie affinché il turista possa stipulare un contratto di assicurazione a copertura delle spese, o delle penali, eventualmente sostenute a seguito del proprio recesso o annullamento del contratto.
Mentre l'art. 36 stabilisce che gli eventuali importi versati a titolo di caparra, oltre a non poter superare il 25% del prezzo, devono comunque essere restituiti al turista quando il suo recesso dipenda da fatto sopraggiunto non a lui imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte.
Quindi se le motivazioni alla base del recesso unilaterale del turista sono costituite solo da questioni personali e non oggettive, tutte le conseguenze economiche della rinuncia rimarranno in capo a lui; al contrario, nel caso in cui le stesse motivazioni fossero fondate su fattori “esterni”, tali da impedire o limitare oggettivamente il godimento del viaggio, il consumatore potrà evitare il pregiudizio economico derivante dalla scelta di rinunciare al viaggio.
Di conseguenza, perché un evento acquisisca i connotati di “giusta causa” per il recesso, è necessario che la situazione sopravvenuta, oltre a non essere attribuibile né al tour operator, né all'agenzia viaggi, non possa nemmeno essere attribuita allo stesso consumatore: l'evento, insomma, deve risultare del tutto imprevisto e imprevedibile, ed il consumatore deve trovarsi nella impossibilità materiale di conoscere in anticipo la situazione di rischio usando l'ordinaria diligenza.

02/07/2021
29/06/2021

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE per chi abusa dei permessi riconosciuti dalla legge 104.
I permessi previsti dalla legge 104 per dare assistenza al parente disabile devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per tale finalità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che torna a pronunciarsi sull'utilizzo improprio dei permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per assistere i parenti disabili.
IL CASO: un dipendente, nei due giorni concessi per assistere la madre, è stato sorpreso dall'investigatore incaricato dal datore di lavoro, a compiere attività del tutto incompatibili con quelle di assistenza al genitore.
Il licenziamento disciplinare risulta quindi legittimo.
L'utilizzo improprio dei permessi rappresenta un abuso del diritto oltre a violare i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell'ente assicurativo.
Queste le conclusioni cui giunge l'ordinanza n. 17102/2021: "l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari".

23/04/2021

IL COVID NON SALVA L'IMPRESA DALLO SFRATTO E DALL'AFFITTO ARRETRATO
La vicenda:
- la conduttrice gestiva nell'immobile locato una palestra e una piscina che da Marzo a Maggio 2020, a causa della pandemia Covid 19, erano rimaste chiuse con azzeramento degli incassi. Riteneva quindi i mancati pagamenti come morosità incolpevole provocata dalle restrizioni imposte dall'autorità governativa per fronteggiare la pandemia;
- la locatrice chiedeva comunque la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il pagamento dei canoni.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3114/2021, ha
- accolto la domanda della locatrice di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice;
- confermato l'ordinanza di rilascio dell'immobile;
- condannato la conduttrice al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere dal febbraio 2020 all'effettivo rilascio.

La decisione è motivata dal fatto che il legislatore, nell'emergenza della pandemia Covid 19, ha voluto introdurre la possibilità (e non l'obbligo) di rinegoziare le condizioni economiche di un contratto ovvero di ridurre definitivamente a determinate categorie di imprenditori i canoni di locazione per un certo numero di mensilità.

Per le locazioni di palestre o piscine, non avendo disposto alcun abbuono o riduzione definitiva dei canoni, deve ritenersi che consenta unicamente di considerare temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante le restrizioni anti Covid 19, fermo restando l'obbligo di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
Pertanto, il reiterato inadempimento della conduttrice (mancato pagamento dei canoni), non totalmente giustificato dalla pandemia, non potrà non essere considerato di gravità tale da giustificare la risoluzione della locazione per suo inadempimento.

14/04/2021

Finita locazione:
- il tinteggio delle pareti grava sul proprietario o sull'inquilino?
- l'ingiallimento delle pareti o le tracce di chiodi o scotch rappresentano danni normali o straordinari?
- chi deve farsi carico delle spese dell'imbianchino?

Per rispondere alle suddette domande occorre stabilire se i danni alle pareti possano dirsi causati dal normale utilizzo del bene o da incuria, negligenza o addirittura dolo dell'inquilino.
Nel primo caso, quest'ultimo non deve farsi carico dei costi per rendere l'appartamento più presentabile, mentre nel secondo caso sarà proprio il conduttore a dover sistemare i danni.

L'ingiallimento delle pareti o le tracce dei chiodi utilizzati per agganciare quadri o altro non possono essere considerati come danni derivanti da un utilizzo non conforme dell'appartamento.
Di conseguenza, le spese che il proprietario intenda comunque sostenere per ritinteggiare l'appartamento e farlo tornare alla condizione in cui si trovava al momento della concessione in locazione non possono essere addebitate all'inquilino.
Trattasi, infatti, di manutenzione ordinaria, affidata dalla legge al locatore.

Tale regola può in ogni caso essere derogata dalla volontà delle parti, che sono libere di inserire in contratto una clausola che obbliga espressamente il conduttore a ritinteggiare l'immobile prima di riconsegnarlo, a prescindere da quanto e perché le pareti siano deteriorate.

29/03/2021

L'AUTOCERTIFICAZIONE FALSA NON E' REATO

I DPCM sono fonti secondarie che non possono limitare la libertà personale.
Non commette falso ideologico quindi chi non dice la verità nell'autocertificazione.
Questo è quanto stabilito dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia.

Non commette falso ideologico chi nell'autocertificazione dichiara il falso per motivare l'uscita di casa durante la pandemia da Covid19 perché i DPCM sono fonti di rango secondario che non possono limitare la libertà personale. Solo un provvedimento del giudice in forza di legge può disporre l'obbligo di permanenza domiciliare come misura cautelare o sanzionatoria, ma in casi specifici. Queste le conclusioni esposte dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 54/2021 che va ad aggiungersi alle ormai numerose pronunce della giurisprudenza sulle misure restrittive attuate in tempi di pandemia.

Indirizzo

Vicolo Zefirino Campanini N. 1
Parma
43121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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