09/07/2021
ANNULLAMENTO DI UN PACCHETTO TURISTICO
La prima ipotesi è che sia imputabile all'organizzatore e/o intermediario del viaggio (agenzia di viaggio).
In questo caso, l'articolo 42 del Codice del turismo, intitolato "diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio" stabilisce che, in tutti i casi in cui il recesso del turista da un pacchetto di viaggio risulti giustificato da sopravvenute variazioni del prezzo o del contratto già sottoscritto o, comunque, il viaggio sia stato annullato dall'organizzatore per qualsiasi motivo, il consumatore mantiene il diritto di usufruire, senza supplementi, di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quella del viaggio già acquistato, oppure, se di qualità inferiore, di ricevere la differenza del prezzo, sempre che non preferisca ricevere l'integrale rimborso di tutte le somme già corrisposte.
La seconda ipotesi è che la rinuncia al viaggio dipenda da una decisione attribuibile al solo viaggiatore.
In questo caso, il Codice del turismo all'art. 37 si limita a prevedere che il contratto di viaggio e turismo “tutto compreso” deve contenere, tra le altre informazioni, anche quelle necessarie affinché il turista possa stipulare un contratto di assicurazione a copertura delle spese, o delle penali, eventualmente sostenute a seguito del proprio recesso o annullamento del contratto.
Mentre l'art. 36 stabilisce che gli eventuali importi versati a titolo di caparra, oltre a non poter superare il 25% del prezzo, devono comunque essere restituiti al turista quando il suo recesso dipenda da fatto sopraggiunto non a lui imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte.
Quindi se le motivazioni alla base del recesso unilaterale del turista sono costituite solo da questioni personali e non oggettive, tutte le conseguenze economiche della rinuncia rimarranno in capo a lui; al contrario, nel caso in cui le stesse motivazioni fossero fondate su fattori “esterni”, tali da impedire o limitare oggettivamente il godimento del viaggio, il consumatore potrà evitare il pregiudizio economico derivante dalla scelta di rinunciare al viaggio.
Di conseguenza, perché un evento acquisisca i connotati di “giusta causa” per il recesso, è necessario che la situazione sopravvenuta, oltre a non essere attribuibile né al tour operator, né all'agenzia viaggi, non possa nemmeno essere attribuita allo stesso consumatore: l'evento, insomma, deve risultare del tutto imprevisto e imprevedibile, ed il consumatore deve trovarsi nella impossibilità materiale di conoscere in anticipo la situazione di rischio usando l'ordinaria diligenza.