Studio Legale Avv. Luigia Rossi

Studio Legale Avv. Luigia Rossi Consulenza e assistenza in materia civile. Specializzato in diritto del lavoro e previdenza. Domiciliazioni e sostituzioni processuali.

26/05/2023

Esaurita l’istruttoria, si apre la fase decisoria.Il giudice istruttore, quindi, ritenuta la causa matura per la decisio...
08/05/2023

Esaurita l’istruttoria, si apre la fase decisoria.
Il giudice istruttore, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l’udienza, a trattazione scritta, per la rimessione in decisione (o al collegio) ed assegna alle parti tre termini perentori:
fino a 60 giorni prima dell’udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni;
fino a 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
In alternativa alla trattazione scritta, il legislatore ha previsto due schemi: quello della trattazione mista per la quale è sempre necessaria l’istanza di parte e quello della trattazione orale.In caso di trattazione mista, il giudice dispone lo scambio delle sole note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali.
In caso di trattazione scritta, occorre distingue tra le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica e le cause di competenza del tribunale in composizione collegiale.
Per le prime, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l’udienza per la discussione orale della causa. Per le seconde, invece, il giudice istruttore assegna un termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine per il deposito di note conclusionali.

Il legislatore ha previsto che all’udienza di prima comparizione le parti devono comparire personalmente; la mancata com...
08/05/2023

Il legislatore ha previsto che all’udienza di prima comparizione le parti devono comparire personalmente; la mancata comparizione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. Nella prima udienza di comparizione il giudice deve interrogare liberamente le parti, e procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione dia esito negativo, il giudice, nella stessa udienza, può provvedere sulle istanze istruttorie, oppure può riservarsi ed emettere successiva ordinanza.
All’esito dell’udienza di comparizione, però, se è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda e quando le difese del convenuto risultano manifestamente infondate, il giudice può, adottare, previa istanza di parte, ordinanza di accoglimento della domanda . Allo stesso modo, se, all’esito della prima udienza di comparizione, la domanda dell’attore sia manifestamente infondata o quando non è stata sanata la nullità dell’atto di citazione, il giudice può, su istanza di parte, adottare ordinanza di rigetto della domanda.
All’udienza di trattazione il giudice, potrebbe disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del nuovo rito semplificato, che con la riforma trova una nuova collocazione nel codice di procedura civile.
Il rito semplificato, è disciplinato dagli artt. 281-decies c.p.c. e ss. in forza dei quali il ricorso a tale rito alternativo è possibile sia “quando i fatti di causa non sono controversi”, sia quando “la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un’’istruzione non complessa”.
In mancanza di tali circostanze peculiari, all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

Modifiche al procedimento di cognizione davanti al tribunale e il nuovo rito semplificatoIl legislatore ha introdotto nu...
08/05/2023

Modifiche al procedimento di cognizione davanti al tribunale e il nuovo rito semplificato
Il legislatore ha introdotto numerose modifiche al giudizio di primo grado.
Cambia il contenuto dell’atto di citazione che oltre a dover essere chiaro, specifico e sintetico deve contenere due nuove formule.
La prima, ricorre solo nel caso in cui la domanda è sottoposta a condizione di procedibilità. Nell’atto di citazione bisogna dare atto che la domanda è soggetta ad una specifica condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta, allegando, il verbale negativo di conciliazione.
La seconda formula invece deve essere inserita nella parte dell’atto di citazione dedicata alla vocatio in ius. È un nuovo avvertimento che l’attore deve fare al convenuto e cioè che “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza di parte”. Occorre poi prestare attenzione ai nuovi termini processuali.
Il legislatore ha rimodulato il termine che deve intercorrere tra il giorno della notifica dell’atto citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, allungandolo ad almeno 120 giorni liberi.
Un altro termine processuale modificato è quello previsto per la costituzione del convenuto, individuato nel termine di 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione.
Il legislatore ha modificato lo svolgimento della prima udienza.
Con la riforma, infatti, prima dell’udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., le parti dovranno depositare le c.d. memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. che, nella sostanza, coincidono con le attuali memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. A pena di decadenza, le memorie integrative devono essere depositate nei seguenti termini:
la prima memoria, almeno 40 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione;
La seconda memoria, almeno 20 giorni prima dalla dell’udienza di comparizione;
infine la terza, almeno 10 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione.

03/05/2023
03/10/2022

06/08/2019

Indirizzo

Contrada Carroi 34/A
Parenti
87040

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Luigia Rossi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Chi sono

Lo studio legale Rossi ha la sua sede principale nel Comune di Parenti e sede secondaria nella città di Cosenza.

Lo studio legale Rossi si occupa principalmente dell’assistenza e della difesa in giudizio nella materia civile.

Negli altri settori dell’ordinamento giuridico, si avvale della collaborazione esterna di validi e stimati professionisti.

Lo studio legale Rossi è specializzato nella assistenza in ambito del diritto del lavoro e previdenza, fondando il suo operato oltre che sulla tutela dell’interesse economico, anche sulla tutela della libertà, della dignità e della personalità del lavoratore. A tal fine, vanta una collaborazione col patronato Enasc.