25/03/2020
Covid-19 e diritto di visita dopo il d.P.C.M. 22 marzo: cosa succede?
I divieti di spostamento, come li si voglia interpretare, non incidono direttamente sulla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Possono, a determinate condizioni, costituire una giustificazione per il mancato esercizio del diritto di visita ma non possono essere utilizzate da un genitore per impedire all'altro di vedere i figli.
Il divieto di spostamento, infatti, incide sulla libertà personale del soggetto ma non anche sull'efficacia del provvedimento giudiziario in essere. Da ciò consegue che quel genitore che impedisse all'altro di poter stare con il figlio, senza aver prima ottenuto un provvedimento modificativo del Giudice e limitandosi ad addurre le nuove disposizioni governative, commetterebbe un illecito.
Altro discorso è, invece, quello del genitore che volesse impedire il rispetto dei tempi di frequentazione in ragione di obiettive ragioni connesse al Covid- 19: pensiamo ad esempio a genitori particolarmente esposti al rischio di contagio, n ragione della loro attività professionale (se rientrante tra quelle non sospese in forza del d.P.C.M. 22 marzo 2020) oppure per ragioni sanitarie particolari o perché conviventi con soggetti appartenenti a categorie maggiormente vulnerabili (secondo uno studio dell'Università di Oxford e un altro dell'Università di Bonn, l'ampia diffusione in Italia del Covid-19 potrebbe avere tra le sue ragioni le frequenti interazioni nonni-nipoti) oppure, peggio ancora, perché manifestanti sintomi tipici del Covid-19. In questi il buon senso e la prudenza, prima che il diritto, dovrebbero portare a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli. Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere con riferimento ai minori collocati in strutture comunitarie, laddove l'esigenza di protezione degli ospiti e l'impossibilità di monitorare la positività al Covid-19 di coloro che si recano nelle comunità , depone per la sospensione delle visite protette dei soggetti esterni.