22/04/2026
Con ordinanza del 18 aprile 2026 la Quinta Sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di speciale importanza in tema di reformatio in peius. Il nodo riguarda se, in caso di appello del solo imputato, la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto — pur a parità di pena inflitta — possa integrare una violazione del divieto di cui all’art. 597, comma 3, c.p.p., quando da essa derivino effetti peggiorativi in fase esecutiva, come l’inserimento del reato tra quelli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p.
Con ordinanza del 18 aprile 2026 la Quinta Sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di speciale importanza in tema di reformatio in peius. Il nodo riguarda se, in caso di appello del solo imputato, la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto — pur ...