* * * COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA INDIPENDENTE DI MAZZALAND 1970 * * *
IL CAPO DELLO STATO
PROMULGA
la costituzione della Repubblica di MAZZALAND 1970 nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
1.MAZZALAND e' una repubblica democratica fondata sul divertimento, sull'ironia, sull'originalita',sullo spirito d'iniziativa e sull'alcool etilico, sia esso sotto form
a di super alcolico, vino al bicchiere o spritz.
1.2. La sovranita' appartiene al popolo che l'ha demandata ad infinitum al Capo dello Stato, il Bar appartiene al MAZZA.
1.3. Il Capo dello Stato esercita la sovranita' in nome del popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo sia ove si svolge la sua personalita'.
2.1. La Repubblica, per tramite dei suoi organi giudiziari,tutela tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato.
3.Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
4. I cittadini della Repubblica di MAZZALAND si denominano "mazzaniani";"mazzaniano" al maschile,"mazzaniana" al femminile,"mazzaniane" al femminile plurale.
5. La bandiera della Repubblica e' il simbolo dell'unita' nazionale;Ogni banano e' tenuto al rispetto e alla difesa della bandiera.
6. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica: promuove la ricerca di nuove forme di divertimento, schiamazzo nonche' la ricerca di nuove forme di "bere sostenibile". DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
1.La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale o forma alcuna di punizione, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria o del Capo dello Stato. Le punizioni esemplari adottate sul territorio della Repubblica sono la gogna e la "Saliata". Altre forme espiative sono decise dalle autorita'competenti previa esplicita richiesta al Capo dello Stato o su sua iniziativa.
Tutti i mazzaniani hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Gli atti motivati del Capo del Stato non sono soggetti a nterpretazione diversa da quella da lui stessa espressa.
8.Tutti i mazzaniani possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile sottratto, per sua natura, a qualsiasi legge o atto avente forza di legge che ne intacchi la validita'. I funzionari e i dipendenti pubblici nonche' i titolari degli organi di governo sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. Il Capo dello Stato e il Capo del Governo sono sottratti alla vigenza del comma precedente.Essi soggiacciono formalmente solo alla Costituzione. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Il Capo dello Stato e' il Dittatore. Organi di governo primario della Repubblica all'atto della promulgazione del presente testo costituzionale sono:
Il Dittatore, capo del governo. Il Grande Inquisitore, Guardasigilli e supremo guardiano della
Rivoluzione.
. Il Mastro Pionculatore, Pontefice Massimo e depositario dei
valori nazionali e della tradizione. Il Comandante delle Guardie Arancio, braccio armato del
Dittatore, capo dei Servizi Segreti e tutore dell'ordine. Il Ministro degli Esteri
Il Ministro della Propaganda
Il Ministro della Cultura
Il Ministro del Mojito
Il Ministro du Pilu e delle Attivita' Varie & Eventuali
Il Ministro delle Telecomunicazioni
Il Ministro per le Aree Depresse
Ogni altro organo di governo corrispondente a nuova funzione dovra' essere istituito dal Capo del Governo con messaggio motivato. Il Capo del Governo puo', se lo ritiene opportuno, richiedere il parere del Dicastero competente per settore.
Sono ammessi i tentativi di colpo di Stato. Il colpo di Stato assume valore legale se confermato pubblicamente dal Capo del governo con messaggio motivato. Il colpo di Stato deve considerarsi riuscito se approvato dal Capo dello Stato. La forma repubblicana e l'assetto dittatoriale non possono essere oggetto di revisione costituzionale. La funzione legislativa e' esercitata in via esclusiva dal Capo dello governo.