11/03/2020
Ipotesi di nullità della sentenza tributaria:art. 36 Dlgs 546/92
La sentenza deve indicare le parti ed i loro rispettivi difensori, ove nominati.
Il rispetto della norma è soddisfatto allorquando le parti pretermesse,oppure quello del procuratore sono individuabili nel verbale di udienza e dagli atti processuali. Per contro sarà nulla la sentenza in cui l'omissione di detto dato è sintomo di irregolarità della formazione del contraddittorio.
La sentenza poi, deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e l’indicazione delle richieste delle
parti.
I requisiti richiesti servono a comporre la parte narrativa ed espositiva della sentenza creando i presupposti della parte motiva di quest’ultima. Se l'esposizione è incompleta e non è integrata dalla specificazione dei tratti essenziali della lite, gli elementi di fatto considerato e le ragioni su cui si fonda la decisione allora la sentenza è nulla. Anche l’omissione del dispositivo comporta la nullità della sentenza ovvero da un
contrasto insanabile tra la motivazione della sentenza ed il dispositivo.Secondo la Giurisprudenza, il contrasto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità solo quando esso incide sull’idoneità del provvedimento nel suo complesso a conoscere il contenuto della statuizione giudiziale.
Sarà invece affetta da nullità insanabile la sentenza priva della sottoscrizione del presidente.
La sentenza deve poi riportare la motivazione come
succinta esposizione dei motivi di fatto e in diritto. Sul punto la cassazione ha chiarito che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice , ma è necessario che sia stato completamento omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte , anche se manchi in proposito una precisa argomentazione, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con la domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia (Cass. 5345/2014). Quando la sentenza esamina i fatti di prova, non deve limitarsi meramente ad esprimere un giudizio, parte statica della motivazione, ma deve descrivere, altresì il processo cognitivo mediante il quale è passato da uno stato di non conoscenza dei fatti ad una situazione conclusiva di conoscenza degli stessi, conoscenza idonea a consentire l’emissione di una decisione finale. (sintesi dell'elaborato Il contenuto della sentenza in ambito tributario - Insidie Processuali. - C. La Mura)