19/09/2025
🔵🔵Diritti nel Venerdì⚖️
Torna oggi, dopo la pausa estiva, la nostra rubrica settimanale. Buona lettura.
L’USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE DA PARTE DELL’AVVOCATO AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE É ILLECITO DISCIPLINARE.
Un Avvocato del foro di Siracusa inviava una nota al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, contenente espressioni ritenute offensive nei confronti di un Collega e del Consiglio stesso. Si apriva un procedimento disciplinare che portava all’applicazione da parte del C.D.D. di Catania della sanzione dell’avvertimento in quanto la condotta, non contestata in punto di fatto, veniva giudicata lesiva dei canoni deontologici di cui agli artt. 19 (“Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”) e 52 (“Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti”) del Codice Deontologico e punita con la sanzione l’avvertimento.
L’Avvocato impugnava la decisione innanzi al C.N.F. deducendo il difetto di tipicità della condotta contestata, in linea con quanto previsto nel processo penale, in quanto l’art. 52 del Codice vieterebbe l’uso delle espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente “negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi”.
Il C.N.F., con la sentenza n. 64/2025 (che è possibile leggere integralmente al link sottostante) ha respinto il ricorso sulla scorta di una duplice argomentazione.
In primo luogo, la Legge Professionale non prevede l'integrale applicazione all’illecito disciplinare dei principi propri di quello penale, risultando ispirato a un principio di solo tendenziale tipizzazione dell’illecito, come dimostra l’art. 20 che prevede la punibilità della violazione dei principi generali, escludendo ogni ipotesi di tassatività delle condotte.
Sotto altro profilo, il C.N.F. ha ribadito che l’art. 52 vieta all’Avvocato di fare uso di espressioni offensive e sconvenienti non soltanto «negli scritti in giudizio» ma più in generale nell’esercizio dell’attività professionale e nei confronti di colleghi, magistrati e terzi.
L’Avvocato – conclude il C.N.F. - ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’Avvocatura svolge nella giurisdizione.
La decisione appare di grande interesse e impatto laddove si pensi all'utilizzo, frequentemente improprio, che viene fatto dei social media che alcuni considerano una sorta di “zona franca” dove è consentito scrivere tutto senza alcun filtro. Il monito del C.N.F. è chiaro e forte: i doveri deontologici ci accompagnano nella vita di ogni giorno, anche al di fuori dei Tribunali.
Avv. Alessandro Scalia, presidente di UAS
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