08/11/2023
🔵Il ricorso al giudice dell'esecuzione è il rimedio a disposizione delle parti e di ogni altro soggetto interessato, nell'ambito del processo esecutivo, contro gli atti del professionista delegato.
Tale reclamo va proposto entro venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza ed è compiutamente disciplinato dagli artt. 591-ter c.p.c., in tema di espropriazione immobiliare, e 534-ter c.p.c., in tema di espropriazione mobiliare.
Entrambe queste disposizioni, che condividono un testo sostanzialmente identico, sono state sensibilmente modificate dalla recente Riforma Cartabia, che, rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto importanti modifiche, applicabili ai procedimenti esecutivi instaurati a partire dal 1° marzo 2023.
La Riforma Cartabia ha previsto la vendita delegata come la modalità ordinaria con cui viene eseguita la vendita forzata, relegando solo in via residuale l'ipotesi di gestione diretta della vendita da parte del giudice, ne deriva l'importanza di prevedere un sistema di rimedi avverso gli atti del professionista delegato alla vendita.
L'innovazione più rilevante introdotta nel testo degli artt. 591-ter e 534-ter è l'introduzione di un termine entro cui proporre il ricorso al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del professionista.
Il termine perentorio di venti giorni postula che in caso di mancato reclamo l'atto posto in essere dal professionista si stabilizza, quindi i vizi devono considerarsi santi.
Il giudice dell'esecuzione decide sul ricorso con ordinanza, impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.
Il primo comma degli artt. 591-ter e 534-ter dispone che "quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto".
Il decreto con cui provvede sull'istanza del delegato, non è più soggetto al reclamo delle parti o degli interessati, che sotto la previgente disciplina potevano impugnarlo con ricorso, analogamente a quanto accadeva (e accade) nei confronti degli atti del professionista delegato.
È, ad ogni modo, da ritenere che tale decreto possa essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come ogni altro atto dell'esecuzione e, in particolare, come l'ordinanza che consegue al ricorso contro gli atti del delegato.