16/06/2020
CHI HA CONTI CON FACOLTA’ DI SCOPERTO APERTI PRIMA DEL 2000 POTREBBE AVER DIRITTO AD OTTENERE INDIETRO GLI INTERESSI (CAPITALIZZATI TRIMESTRALMENTE) ADDEBITATI DALLA BANCA
Si è oramai consolidato negli ultimi tempi il principio giurisprudenziale, tanto nei Tribunali che nelle Corti, secondo il quale dopo la delibera del CICR del 9/2/2000, che ha introdotto l’istituto della capitalizzazione degli interessi, non è considerata più sufficiente (come hanno fatto nel passato le banche) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione introdotta dalla citata delibera, che di fatto ammetteva a determinate condizioni l’anatocismo trimestrale/annuale degli interessi debitori, ma era necessario che la banca facesse sottoscrivere al cliente un nuovo contratto o la relativa nuova pattuizione sugli interessi capitalizzati, poiché novità peggiorativa delle condizioni di conto per la quale necessitava - a pena di nullità della clausola di capitalizzazione -, l’accettazione espressa con firma del cliente, e non la sola pubblicazione in Gazzetta!
Nella prassi bancaria, infatti, la quasi totalità degli Istituti, ha apportato la modifica sancita dalla delibera del 9/2/2000 art. 7, solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e dunque in violazione all’obbligo di far sottoscrivere al correntista per espressa accettazione, la condizione “peggiorativa” della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Da ciò ne segue che, potenzialmente, nei conti con fido o facoltà di scoperto accesi prima del 22/4/2000 (entrata in vigore della delibera del CICR), tutti gli interessi capitalizzati, addebitati dalla banca da quella data in avanti - in assenza di accettazione scritta del cliente -, sono illegittimi e dunque da restituire al correntista, qualora ne faccia azione giudiziaria di storno.
Principio in ultimo espresso anche dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 6/6/2020 e prima ancora, fra le altre, dalla Corte di Appello di Napoli il 31/07/2019 e soprattutto dalla Cassazione con sent. 26779/2019.
Il mio consiglio, come avvocato a tutela della posizione dei correntisti nei confronti delle banche, è di far fare una verifica dei conti, qualora aperti prima del 22/4/2000, per quantificare le eventuali illegittimità di addebiti, onde richiederne la restituzione se non prescritti.