Studio Legale Palmeri

Studio Legale Palmeri Consulenza professionale e supporto legale a tutela dei vostri diritti nei rapporti con il sistema b Per informazioni:
Avv.

Difendersi dalle banche si può...

Lo studio Legale Palmeri da molti anni si occupa di cause in difesa di aziende e correntisti, vessati dalle proprie Banche. Dette azioni, che in termini giuridici vengono definite " di accertamento negativo del credito" mirano ad evidenziare, a fronte di una preventiva perizia contabile di parte, tutte le eventuali irregolarità, sopratutto in termini di interessi

passivi non dovuti (anatocistici o usurai), perpretate dalle Banche sui conti affidati o con facoltà di scoperto. L'esperienza ventennale dello studio ci porta ad affermare che nel 90% dei casi si trovano sui conti addebiti irregolari, che come tali dovranno esser stornati dai saldi di conto e restituiti ai clienti con importi spesso significativi. La giurisprudenza in materia è favorevole a patto di una precisa ed avveduta disamina legale, in una materia nella quale o si è esperti, e si ottengono sempre importanti risultati, o si rischia di peggiorare le cose. Difendersi si può, se si conosce il sistema e le norme speciali che lo regolano e ci si affida ad uno studio esperto nel diritto bancario. Ricordandosi che di fronte alle illegittimità bancarie difendersi è non solo un diritto, ma un dovere morale. Maurizio Palmeri
Via Filippone n.4, Palermo
Tel. 091/5087642
Mail [email protected]

16/09/2025

INVALIDITA’ PARZIALE DEI CONTRATTI DI MUTUO CON INDICIZZAZIONE A VALUTA ESTERA
Nel contratto di mutuo indicizzato a valuta estera, le clausole di indicizzazione devono rispettare il principio di trasparenza e consentire al mutuatario una chiara comprensione degli effetti economici della variazione del tasso di cambio. La mancata chiarezza nella formulazione delle clausole di indicizzazione rende queste ultime nulle per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c., con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione dell’indicizzazione ed al solo interesse semplice, con risparmio notevole per il mutuatario

25/07/2025

😡😡

06/03/2025

L’AZIONE GIUDIZIARIA DELLE BANCHE CONTRO I FIDEIUSSORI DEVE ESSERE ESERCITATA ENTRO 6 MESI DALLA SCADENZA DELL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

Una recente sentenza del Tribunale di Roma dello scorso febbraio 2025 ha ribadito che "Le fideiussioni che riproducono lo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole che alterano l’equilibrio contrattuale a favore del creditore (clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.). L’inserimento di tali clausole comporta, altresì, la decadenza della banca dall’azione nei confronti del fideiussore, se il creditore non ha esercitato le sue pretese entro il termine previsto dalla norma codicistica, restando irrilevanti eventuali iniziative di natura stragiudiziale.".
Pertanto l’azione giudiziaria di recupero promossa dalla Banca anche nei confronti del fideiussore, oltre il suddetto termine semestrale ex art. 1957 c.c., è stata dichiarata inefficace.

24/06/2024

IL TRIBUNALE DI PALERMO ORDINA AD UNA BANCA DI RIACCREDITARE OLTRE 270 MILA EURO PER VIOLAZIONE DI FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE (ANCORA APERTO)

Con sentenza del 11 giugno 2024 il Tribunale di Palermo ha ordinato ad una banca il riaccredito in conto corrente dell’importo di circa 271.000 euro in favore di una Società difesa da questo studio, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, che non aveva esibito in giudizio alcun contratto del rapporto di conto, con violazione della forma scritta contestata dall’attore e relativa nullità di tutti gli addebiti dal 2020 all’attualità per violazione dell’art. 117 del TUB.
Il Giudice ha ottimamente rilevato in sentenza che: “Come da ultimo affermato dalle note SS.UU. n. 28314 del 2019, l’intermediario non può avvalersi degli effetti diretti della nullità di protezione, atteso che la stessa risponde ad un’esigenza dogmatica di “reintegrazione di una preesistente condizione di squilibrio strutturale che permea le fattispecie contrattuali. E allora, far derivare dalla nullità (di protezione) per inesistenza del documento contrattuale la natura solutoria e l’immediata decorrenza della prescrizione delle rimesse intervenute in costanza di fido di fatto, significa, paradossalmente, trarne proprio la produzione di quegli effetti distorsivi in sede giurisdizionale scongiurati dalle Sezioni Unite; significa, cioè, applicare una norma di protezione all’inverso, proteggendo, anziché il soggetto debole del rapporto, quello forte sul quale incombeva l’obbligo di forma da egli medesimo violato.”

10/07/2023

RIMEDI POSSIBILI CONTRO IL CARO MUTUI A TASSO VARIABILE

Il crescente aumento del Tasso di sconto e dell’inflazione, hanno fatto lievitare significativamente i tassi variabili sui mutui e le relative rate mensili del piano di ammortamento.
Quali possono essere i possibili rimedi all’esponenziale crescita delle rate dei mutui variabili?
1) La prima possibilità è richiedere alla banca l’allungamento del mutuo, poiché al crescere del periodo di ammortamento le rate diminuiscono nel loro importo, sebbene alla fine si pagheranno interessi maggiori.
2) La surroga, ossia la portabilità del mutuo ad un’altra banca che lo accetti, con l’applicazione del tasso fisso rispetto a quello variabile in corso. La banca cedente non può rifiutarsi perché è un vostro diritto.
3) La modifica obbligatoria del tasso da variabile in fisso, qualora il soggetto mutuatario abbia un ISEE non superiore a 35mila euro, il mutuo sia riferito all’acquisto di prima casa di valore non superiore a 200 mila euro e si sia in regola con il pagamento delle rate (v. Legge bilancio 2023, n. 197/23).
Ovviamente sono misure che renderanno solo più “leggera” la rata del mutuo, a volte non in modo particolarmente significativo ma nel lungo periodo certamente apprezzabile.
Avv. Maurizio Palmeri

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DEL CORRENTISTAAnche in caso di cessione del credito da una Banca ad una socie...
03/05/2023

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DEL CORRENTISTA
Anche in caso di cessione del credito da una Banca ad una società di cartolarizzazione e recupero, nell’ipotesi di opposizione del cliente al decreto ingiuntivo notificatogli per motivi inerenti alla legittimità degli addebiti e degli interessi applicati al rapporto, la società di cartolarizzazione deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto dall’apertura alla sua chiusura.
In mancanza l’opposizione del correntista sarà accolta per carenza probatoria del credito ingiunto, con revoca del decreto, come statuito da vari Tribunali di merito.

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto soggiace all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. per l’attore talché, laddove il decreto ingiuntivo abbia ad oggetto il saldo debitorio di conto corrente, è preciso ed inderogabile dovere della banca opposta, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso dal correntista-opponente, provare il credito azionato in via monitoria attraverso la produzione del contratto di conto corrente istitutivo del rapporto e dell’estratto integrale del conto (ovvero dell’intera sequenza degli estratti conto periodici rappresentativi delle operazioni a valere sul conto dalla sua apertura sino alla chiusura) pena, in difetto, la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza dell’estremo normativo della prova scritta”

Studio Legale Palmeri

SEMPRE POSSIBILE IN CORSO DI RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CONTESTARE ADDEBITI ILLEGITTIMI.Nel corso della vigenza di un co...
26/01/2022

SEMPRE POSSIBILE IN CORSO DI RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CONTESTARE ADDEBITI ILLEGITTIMI.

Nel corso della vigenza di un conto corrente, il correntista può sempre adire l’Autorità giudiziaria per contestare eventuali addebiti ritenuti illegittimi (per anatocismo, commissioni indeterminate, usura etc..), con azione definita di “accertamento negativo del credito”.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione per la quale il correntista, in corso di rapporto, ha tutto l’interesse ad agire per verificare la correttezza di un saldo conto ad una certa data, dal momento che l’espunzione o storno di addebiti giudicati illegittimi a vario titolo, aumentano il saldo (o la scopertura) a sua disposizione (per tutte Cassazione 21646/2018).

DIFFORMITA' DEL TASSO INDICATO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: CONSEGUENZE.Nei contratti di finanziamento (per es. cessi...
28/09/2021

DIFFORMITA' DEL TASSO INDICATO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: CONSEGUENZE.

Nei contratti di finanziamento (per es. cessione del quinto) successivi al 2010 la non corretta indicazione del TAEG nel contratto sottoscritto (che normalmente non tiene conto delle spese assicurative che invece dovrebbero essere incluse per legge) comporta l’applicazione in favore del consumatore contraente, del tasso sostitutivo (dei BOT annuali) previsto dall’art. 125 bis del Testo Unico Bancario, al posto del tasso (sempre più alto) contrattuale.
Fatto che comporterà una differenza che dovrà esser restituita al consumatore stesso da parte della Finanziaria per l’evidente scostamento tra i due valori, con azione esperibile innanzi al Giudice ordinario.

DIFFORMITA' DEL TASSO INDICATO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: CONSEGUENZENei contratti di finanziamento (per es. cessio...
28/09/2021

DIFFORMITA' DEL TASSO INDICATO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: CONSEGUENZE

Nei contratti di finanziamento (per es. cessione del quinto) successivi al 2010 la non corretta indicazione del TAEG nel contratto sottoscritto (che normalmente non tiene conto delle spese assicurative che invece dovrebbero essere incluse per legge) comporta l’applicazione in favore del consumatore contraente, del tasso sostitutivo (dei BOT annuali) previsto dall’art. 125 bis del Testo Unico Bancario, al posto del tasso (sempre più alto) contrattuale.
Fatto che comporterà una differenza che dovrà esser restituita al consumatore stesso da parte della Finanziaria per l’evidente scostamento tra i due valori, con azione esperibile innanzi al Giudice ordinario

CHI HA CONTI CON FACOLTA’ DI SCOPERTO APERTI PRIMA DEL 2000 POTREBBE AVER DIRITTO AD OTTENERE INDIETRO GLI INTERESSI (CA...
16/06/2020

CHI HA CONTI CON FACOLTA’ DI SCOPERTO APERTI PRIMA DEL 2000 POTREBBE AVER DIRITTO AD OTTENERE INDIETRO GLI INTERESSI (CAPITALIZZATI TRIMESTRALMENTE) ADDEBITATI DALLA BANCA

Si è oramai consolidato negli ultimi tempi il principio giurisprudenziale, tanto nei Tribunali che nelle Corti, secondo il quale dopo la delibera del CICR del 9/2/2000, che ha introdotto l’istituto della capitalizzazione degli interessi, non è considerata più sufficiente (come hanno fatto nel passato le banche) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione introdotta dalla citata delibera, che di fatto ammetteva a determinate condizioni l’anatocismo trimestrale/annuale degli interessi debitori, ma era necessario che la banca facesse sottoscrivere al cliente un nuovo contratto o la relativa nuova pattuizione sugli interessi capitalizzati, poiché novità peggiorativa delle condizioni di conto per la quale necessitava - a pena di nullità della clausola di capitalizzazione -, l’accettazione espressa con firma del cliente, e non la sola pubblicazione in Gazzetta!
Nella prassi bancaria, infatti, la quasi totalità degli Istituti, ha apportato la modifica sancita dalla delibera del 9/2/2000 art. 7, solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e dunque in violazione all’obbligo di far sottoscrivere al correntista per espressa accettazione, la condizione “peggiorativa” della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Da ciò ne segue che, potenzialmente, nei conti con fido o facoltà di scoperto accesi prima del 22/4/2000 (entrata in vigore della delibera del CICR), tutti gli interessi capitalizzati, addebitati dalla banca da quella data in avanti - in assenza di accettazione scritta del cliente -, sono illegittimi e dunque da restituire al correntista, qualora ne faccia azione giudiziaria di storno.
Principio in ultimo espresso anche dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 6/6/2020 e prima ancora, fra le altre, dalla Corte di Appello di Napoli il 31/07/2019 e soprattutto dalla Cassazione con sent. 26779/2019.
Il mio consiglio, come avvocato a tutela della posizione dei correntisti nei confronti delle banche, è di far fare una verifica dei conti, qualora aperti prima del 22/4/2000, per quantificare le eventuali illegittimità di addebiti, onde richiederne la restituzione se non prescritti.

Indirizzo

Via Houel, 5
Palermo
90138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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