02/09/2024
👩🏼⚖️Sent. Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 1116/2024 del 28-06-2024 - MORSO DI CANE A SEGUITO DI ZUFFA TRA CANI -
📌Cagnetto libero va verso cane di taglia grande tenuto al guinzaglio. Ne deriva una zuffa, e la proprietaria del cagnetto, nel tentativo di salvarlo, si becca un morso alla coscia da parte del grande cane bianco al guinzaglio.
☝️Chi viene condannato al risarcimento per il morso subito?
👉La proprietaria del cane bianco che non era neppure presente, essendo detenuto, nell'occasione, dalla di lei figlia.
👉Ecco uno dei più chiari esempi di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA del nostro ordinamento.
🤷🏼♀️C'è da dire che la difesa della convenuta ha fatto acqua da tutte le parti... è per questo che occorre rivolgersi ad un professionista che conosce bene la materia.
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Cit dalla sentenza:
"... - la responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 c.c., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (per omesso "controllo"), bensì sul rapporto di fatto con l'animale (cfr. fra le tante Cass.Civ.n.25738/2015; Cass.Civ.n.25223/2015; Cass.Civ.n.7093/2015; Cass.Civ.n.979/2010; Cass. Sez.III, n.12307/1998, soprattutto in motivazione; Cass.Civ.Sez.III, n.75/1983), di tal che la dottrina preferisce parlare di 👉 presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa;
👉 il testuale riferimento ai danni cagionati dall'animale (e non da un comportamento, per quanto omissivo, del responsabile), unitamente all'individuazione del limite della responsabilità nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) estraneo ad un comportamento del responsabile, evidenziano che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità,
👉non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, occorrendo, invece,
la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale); 👈
👉la prova liberatoria ha per oggetto un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi;
👉 la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'animale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo;
👉il caso fortuito è comprensivo anche del fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (ex multis, Cass.Civ.n.10402/ 2016; Cass.Civ.,Sez. III, 19 marzo 2007, n. 6454, Cass.Civ.,Sez.III, 30 marzo 2001, n. 4742, Cass,Civ.Sez.III, 23 novembre 1998, n. 11861, Cass.Civ.,Sez. III, 18 ottobre 1975, n. 3674).
👉Ne consegue che spetta all'attore (vittima del morso) provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret (Cass.Civ.n.261/1977),
👉mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass.Civ.n.7260/2013).
Orbene dall'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa gravante ovvero quello di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento e le lesioni subite.
Dalla dichiarazione testimoniale resa, sotto giuramento, dal teste oculare, sig.ra # # # è emersa la conferma che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo, l'attrice - che nell'occasione era in compagnia del suo cane di piccola taglia - è stata aggredita e morsa alla coscia dal cane bianco di taglia media di proprietà della convenuta e nell'occasione condotto dalla di lei figlia, # # #
👉La stessa teste ha, altresì, confermato che la # # # pur tenendo al guinzaglio il proprio cane non riuscì ad evitare l'aggressione (cfr. dichiarazione).
Dalle risultanze della espletata CTU medico-legale è emerso invece che i segni sulla coscia dell'attrice sono compatibili con il morso di un cane di taglia media-grossa ( CTU).
La convenuta, di contro, non ha fornito prova del pur invocato caso fortuito, nella specie identificato nella condotta colposa della attrice, rea di essersi esposta al rischio nel momento in cui ha cercato di recuperare il proprio cane, nell'occasione senza guinzaglio, nella fase di colluttazione con il cane della convenuta.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta a tale riguardo devono considerarsi inverosimili ed inattendibili atteso che: - la sig.ra # # # era incapace a testimoniare ai sensi dell'art.246 c.p.c. considerato il suo evidente interesse all'esito del giudizio non solo per il vincolo di parentela che la lega alla convenuta (madre/figlia) ma soprattutto perché, come dalla stessa dichiarato in sede di deposizione, il cane, per quanto intestato alla madre, era anche di sua proprietà (cfr. dichiarazione);
👉 la sig.ra # # # invece, ha reso una deposizione che, da un lato, è risultata contraddittoria, nella misura in cui ha dapprima dichiarato che nell'occasione i due cani stavano litigando e subito dopo che il cane bianco era tranquillo ed è rimasto tranquillo e, dall'altro lato, inverosimile nonché in contrasto con le emergenze documentali (risultanze # # # rilevato che la stessa ha dichiarato di non aver visto morsi ma solo graffi alla mano dell'attrice (graffi tra l'altro causati dal suo stesso cane). 🤦♀️
In applicazione del principio del più probabile che non appare più verosimile invece che nell'occasione il cane della convenuta, pur essendo tenuto al guinzaglio dalla sua conducente, alla vista del cane dell'attrice sia entrato in colluttazione con quest'ultimo ed in tale fase abbia sferrato il morso alla coscia dell'attrice, e tanto risulta sufficiente a fondare la responsabilità ex art.2052 c.c..
Accertate la storicità del sinistro e le responsabilità in ordine al suo verificarsi, l'attenzione va concentrata sull'accertamento dei danni, non patrimoniali, lamentati dall'attrice.
A tal riguardo è stata disposta ed espletata CTU medico-legale e le conclusioni cui è giunto il CTU devono ritenersi condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, ..."
(cfr. Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 1116/2024 del 28-06-2024 causa n. 288/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Decicco)
🫵ASSICURATE I VOSTRI CANI! ☝️