12/10/2026
In ambito sanitario accade spesso che un lavoratore partecipi a una procedura di mobilità presso un'altra azienda e ottenga una posizione utile in graduatoria, ma che l'azienda di appartenenza non autorizzi il trasferimento, oppure lo autorizzi con decorrenza successiva e incompatibile con la data fissata dall'azienda di destinazione. In questi casi il collocamento in posizione utile non basta, di per sé, a ottenere il trasferimento, perché il passaggio richiede l'incontro di tre volontà, quella del lavoratore, quella dell'azienda che riceve e quella dell'azienda che cede e, in ambito sanitario, il consenso dell'azienda di appartenenza è comunque richiesto.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25711 del 22 settembre 2026, ha ribadito che non esiste un diritto a essere trasferiti, ma soltanto l'interesse al regolare svolgimento della procedura. Recentemente, anche il Tribunale di Vercelli (sezione lavoro), con la sentenza n. 82 del 2026, ha chiarito che un consenso concesso con decorrenza rinviata di mesi, incompatibile con il termine fissato dall'azienda che assume, equivale nella sostanza a un rifiuto.
Il lavoratore che aspira al trasferimento non ha ampi margini per contestare la scelta organizzativa dell'azienda sanitaria, ma può pretendere che vi sia coerenza nelle ragioni addotte. Va tenuto presente che il giudice non può ordinare il trasferimento né sostituirsi al datore di lavoro. Infatti, laddove fosse accertata la violazione dei doveri di correttezza, la conseguenza di norma può essere il risarcimento del danno.
Nell'articolo sul nostro sito, diamo il nostro contributo al tema, attraverso l'esame dell'ordinanza della Corte di cassazione del 2026 e di altri provvedimenti di merito, fra cui alcune ordinanze cautelari, approfondendo quando il diniego può essere contestato e quali elementi occorre verificare per valuntarne legittimità e coerenza. Vengono inoltre esaminate le ragioni per cui la domanda cautelare d'urgenza è stata spesso respinta e le alternative da valutare, quando la richiesta risponde a esigenze familiari.
https://www.avvocaticontisalvo.it/2026/10/12/mobilita-volontaria-sanita-nulla-osta-azienda-appartenenza/