Studio Legale Carta Cerrella

Studio Legale Carta Cerrella Lo studio Carta Cerrella, fondato dall'Avv. Antonino C.C. nel 1978, attualmente gestito dall'Avv. Ir

30/05/2019

Il dei figli maggiorenni.
Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo ma che non dura in eterno.
Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall'art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L'obbligo è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che all'art. 155-quinquies ha stabilito che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico". Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all'infinito, ma dalla "durata mutevole" da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).

Criteri di determinazione dell'assegno

In base a quanto previsto dal legislatore, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, analogamente all'obbligazione in genere gravante solidalmente su entrambi i genitori nei confronti della prole, ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze. L'art. 155 c.c. statuisce, inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell'assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle "esigenze attuali del figlio". In merito, la Cassazione con sentenza n. 8927/2012 ha sancito che le stesse mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell'assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione. In ordine al quantum, rilevano inoltre i principi sanciti dalla S.C., con sentenza n. 22255/2007, la quale ha statuito che l'assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dai medesimi conseguito.

I limiti al mantenimento: l'indipendenza economica

Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013). È esclusa, invece, dalla Cassazione l'attribuzione del beneficio ricondotta a "perdita di chance" perché la stessa travisa l'interpretazione dell'istituto del mantenimento che è destinato a cessare una volta raggiunto uno status di autosufficienza economica con la percezione di "un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato" (Cass. n. 20137/2013).

L'esonero

Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l'obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e "non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di 8 anni"). Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, "la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico" non può far risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare" (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014). Non rileva, invece, per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti "di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. n. 1830/2011).

L'onere della prova

Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice (Cass. n. 13184/2011; Trib. Modena 23.2.2011). L'onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, il quale deve, appunto, fornire "la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).

La legittimazione ad agire

Una questione controversa in dottrina e in giurisprudenza è quella inerente il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, considerato che l'art. 155-quinquies c.c. dispone il versamento dell'assegno "all'avente diritto". Oltre al favor della Cassazione (Cass. n. 18844/2007; n. 23590/2010) riguardo all'intervento del figlio maggiorenne ma non autonomo nel giudizio (di separazione o divorzio) pendente tra i propri genitori al fine di far valere il proprio diritto al mantenimento (realizzando così un "simultaneus processus"), sia in vigenza del regime precedente che di quello attuale, l'orientamento maggioritario ritiene "tuttora sussistente la legittimazione del coniuge convivente ("concorrente" o "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio" per richiedere il versamento dell'assegno (Cass. n. 9238/1996; n. 11320/2005; n. 359/2014; n. 921/2014; n. 1805/2014).

30/05/2019

Responsabilità medica: il presupposto della manleva assicurativa
I giudici della Cassazione hanno chiarito qual è il presupposto della domanda di assicurativa nel caso in cui ci si trovi di fronte, come può avvenire nel campo della responsabilità medica, a obbligazioni solidali che derivano da un danno cagionato da un'unica condotta colposa che si è realizzata in un unico contesto di luogo e di tempo.

Soffermandosi su una casistica particolare, la Corte ha affermato che tale presupposto "non risiede tanto nella eventuale riforma della domanda di regresso accolta dal giudice di primo grado a favore di uno dei convenuti condannato in via solidale a risarcire il danno (o parte di esso) alla vittima, bensì nella conferma della sentenza di condanna dell'assicurato al risarcimento dell'intero danno preteso dall'attore che ha agito".

Rispetto a essa, infatti, la manleva assicurativa del condannato si estende a tutte le conseguenze coperte dal contratto assicurativo, anche se sono correlate al venir meno della solidarietà interna tra due co-solidali, come possono essere la struttura sanitaria e il medico curante.
Come messo in evidenza dalla Cassazione, l'obbligazione risarcitoria solidale origina da un unico titolo, posto che il medico e la struttura sanitaria di norma sono chiamati a rispondere del danno che un paziente ha subito in conseguenza dell'intervento del medico eseguito all'interno della struttura sanitaria della quale si è avvalso.

28/05/2019

SERVITU' DI PASSAGGIO:
L'esercizio del diritto della servitù di passaggio e' consentito anche a terzi? Può definirsi lecito il comportamento del proprietario del fondo dominante, che consegna le chiavi di accesso alla strada su cui insiste la servitù anche ad ospiti e personale di servizio?
Sul punto si è pronunciata di recente la Cassazione, II Sez. Civile con sentenza n. 4821/2019.
Nel caso in esame il sig. Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, i coniugi Caio e Sempronia, per chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sui terreni di sua proprietà. L'attore nel qualificare il diritto di passo, riconosciuto ai coniugi, come un diritto di natura personale deduceva l'illegittimità del comportamento da essi tenuto, ovvero la consegna anche a terzi, ospiti e personale di servizio, delle chiavi del cancello di accesso alla strada che consentiva il passaggio alle sponde del lago. Aggiungeva, inoltre, di esser stato condannato al ripristino del diritto di passaggio, a seguito di sentenza n. 555/1982 emessa dal Pretore di Como, esclusivamente in favore dei convenuti.

Nel costituirsi in giudizio i coniugi, Caio e Sempronia, chiedevano il rigetto della domanda attorea, ed in via riconvenzionale l'accertamento della servitù di passaggio sui terreni di proprietà del sig.Tizio.

Il Tribunale, interpretando il giudicato di cui alla sentenza n. 555/1982, qualificava il diritto dei coniugi come servitù irregolare e non come servitù prediale, in quanto non veniva imposto un peso su un fondo a favore di altro fondo, bensì un vantaggio personale.

Successivamente, gli eredi del sig. Tizio proponevano appello presso la Corte d'Appello di Milano, che individuava nella sentenza n. 555/1982, emessa dal Pretore di Como, l'esistenza di un giudicato esterno in ordine all'esistenza della servitù prediale, in quanto la terminologia utilizzata, ovvero il costante riferimento alla servitù di passaggio, servitù di passo, esercizio del diritto di servitù, servitù gravante sul fondo, l'individuazione del percorso della servitù, nonché l'utilitas ricevuta dal fondo dominante, (atteso il consentito accesso diretto al lago), fossero tutti elementi individuanti la natura reale e non personale del diritto di passaggio attribuito ai coniugi.
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Suprema Corte rigettava il ricorso, e per contro confermava la decisione della Corte d'Appello affermando che "nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale " utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta, cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione." Aggiungeva , inoltre, che "la statuizione della corte territoriale di consentire l'accesso alla stradella ad ospiti e personale, inerisce al contenuto tipico della servitù, ed al contempo attiene alla normalità delle relazioni sociali e dei rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari" (Cass. 21129/ 2012).

Infine, la Corte di Cassazione dichiarava non sussistente il denunciato vizio di extrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto consequenziale alla domanda del sig. Tizio, che aveva chiesto di dichiarare l'illegittimità del comportamento dei coniugi Caio e Sempronia, ed all'accoglimento della riconvenzionale dei convenuti della servitù di passaggio.
Il principio di diritto
L'art. 841 c.c. consente al proprietario di "chiudere in qualunque tempo il fondo". Tale facoltà è riconosciuta ex lege anche al proprietario del fondo servente purchè, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1064 co.2 c.c., sia garantito "a chi ha un diritto di servitù, che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, il libero e comodo ingresso", ovvero, sia consentito al titolare della predetta servitù, di continuare ad esercitare, di fatto, il possesso corrispondente al diritto ad esso spettante, in maniera analoga a quella precedente la chiusura del fondo.

Nel caso in cui, la modifica apportata comprometta in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso, ricorrono gli estremi della turbativa o spoglio (Cass. Civ. sent. 1192/2015).

A tal riguardo, configura spoglio, (nello specifico privazione del possesso altrui), la chiusura del cancello di accesso al fondo, mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, se tale condotta non è accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al titolare della servitù di passaggio. (Cass. Civ. sent. 14819/14).

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, in ordine alla legittimità della condotta tenuta dal proprietario del fondo dominante, che aveva consegnato copia delle chiavi di accesso alla strada su cui insisteva la servitù anche a terzi.

Nel rigettare il ricorso proposto la Cassazione statuiva "nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale " utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta, cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione", estendendo il diritto di passaggio anche a terzi (ospiti e personale di servizio).

23/05/2019

Lo Studio cerca nuovi praticanti da inserire nell'organico.
Per info contattare con messaggio privato o chiamare al numero indicato nella presente pagina

23/05/2019

Eccellenza e professionalità dal 1978
STUDIO LEGALE CARTA CERRELLA·VENERDÌ 12 APRILE 2019
Lo Studio Carta Cerrella, fondato nel 1978 dall’Avvocato Antonino Carta Cerrella, attualmente gestito dall’Avvocato Irene Carta Cerrella, si occupa prevalentemente di affari civili, giudiziali e stragiudiziali, con particolare attenzione in materia di diritto di famiglia, diritto del lavoro, successioni e divisioni ereditarie, responsabilità medica, sinistri stradali, diritto bancario, recupero crediti, diritto commerciale, diritto finanziario, arbitrati, diritto condominiale.
Lo Studio conta attualmente di un team di avvocati e collaboratori qualificati che, coadiuvano l’Avvocato Irene Carta Cerrella nello svolgimento delle varie attività.
Avv. Barbara Sollima
Avv. Maria Antonietta Drago ([email protected])
Avv. Giovanna Mangiapane ([email protected])
Dott. Filippo Lauricella ([email protected])
Dott.ssa Georgia Moscato ([email protected])
Dott.ssa Antonella Bonaccorso ([email protected])
Dott. Daniele Messina ([email protected])
Studio Legale Palermo Giurisprudenza Palermo, Italy Legalità Legalità
Diritto

22/05/2019

Lo Studio cerca nuovi praticanti da inserire nell'organico.
Per info contattare con messaggio privato o chiamare al numero indicato nella presente pagina.

16/05/2019

Riforma assegno divorzio:Una legge che ha riflessi non soltanto giuridici ma anche culturali. Esce definitivamente di scena il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il legislatore ha ritenuto di codificare i recenti principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, adeguandosi peraltro a quasi tutti gli ordinamenti degli altri paesi europei nei quali l'assegno divorzile è quasi del tutto uscito di scena". Con la riforma "bipartisan" si attua insomma "una rivoluzione copernicana del diritto di famiglia cambiando radicalmente i parametri di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile". E' questo il commento del presidente dei matrimonialisti italiani (Ami), Gian Ettore Gassani, sul ddl approvato ieri alla Camera che cambia criteri dell'assegno divorzile.

I nuovi criteri dell'assegno di divorzio

I nuovi criteri - prosegue il presidente Ami - "non escludono il diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere l'assegno in sede di divorzio, bensì circoscrivono tale diritto a precise condizioni. In caso di matrimoni di breve durata, l'assegno di divorzio può essere concesso soltanto a tempo, ossia viene data una possibilità al coniuge economicamente più debole di inserirsi nel contesto del lavoro per raggiungere la propria indipendenza economica. Nel caso in cui il coniuge economicamente più debole sia autosufficiente dal punto di vita economico (stipendi, rendite, pensioni o proprietà immobiliari) l'assegno di divorzio non è riconosciuto".

La legge prevede peraltro - prosegue - "che l'assegno di divorzio non venga riconosciuto o venga successivamente revocato nel caso in cui il coniuge che lo riceve abbia allacciato una stabile relazione more uxorio con altro compagno/a. Tali principi si applicano anche alle coppie unite civilmente".

Assegno divorzio perequativo/compensativo
L'assegno di divorzio, dunque, viene riconosciuto, seppur disancorato dal tenore di vita, dice ancora Gassani, "nel caso in cui si tratti di matrimoni di lungo corso (almeno venti anni), a condizione che il coniuge che avanza pretese in tal senso sia in grado di provare in giudizio di aver fornito un importante contributo alla crescita umana, sociale, economica e professionale dell'altro coniuge. O nel caso in cui, raggiunta una certa età che non gli consentirebbe un reinserimento nel mondo del lavoro, non possa godere di mezzi per il proprio sostentamento. Analogo principio vale per i coniugi inabili al lavoro, dichiarati tali da un'apposita commissione". In sostanza, sarà "perequativo/compensativo nel pieno rispetto del principio della solidarietà, che consenta a chi lo riceve una esistenza tranquilla" ma sarà la giurisprudenza a dover sancire quali sono i parametri per stabilire l'ammontare dell'assegno". Questa legge, insomma, conclude Gassani, "tende ad attribuire un significato diverso all'istituto del matrimonio che non può essere più considerato come l'automatico raggiungimento di una sicurezza economica a vita".

16/05/2019

Gratuito patrocinio: presto anche per negoziazione assistita
Si potrà accedere al gratuito patrocinio anche per le negoziazioni assistite con esito favorevole. Le promesse di Bonafede nella giornata dell'orgoglio dell'avvocatura.
SEGUITECI per restare aggiornati

15/05/2019

Chiedi la tua consulenza legale
Clicca su chiama ora!

14/05/2019

ASSEGNO DI DIVORZIO: ECCO LE NOVITA'
Si tratta di un provvedimento che riscrive la disciplina dell'assegno di divorzio, facendo seguito ai recenti e sempre più consolidati indirizzi giurisprudenziali che hanno fatto seguito alla sentenza Grilli (n. 11504/2017) della Cassazione e alla successiva pronuncia in materia delle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018).

La giurisprudenza, infatti, ha precisato che l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che, ai fini della determinazione della sua entità, non sarà più possibile soffermarsi sul solo criterio del tenore di vita, utilizzato per quasi trent'anni dalla giurisprudenza, dovendosi invece adottare criteri compositi che tengano conto di diversi fattori.

Un emendamento in Commissione, tuttavia, ha sancito il venir meno (almeno per ora) del carattere compensativo dell'assegno, previsto dalle Sezioni Unite e anche in origine dalla proposta di legge che parlava di un esborso "destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi". Quest'ultimo passaggio, però, è stato del tutto stralciato nel corso dell'esame in Commissione.

Assegno post-divorzio: la riforma in Aula alla Camera
Per il resto, la proposta di legge (qui sotto allegata) ha raccolto il parere favorevole delle competenti Commissioni, seppur con alcuni ritocchi all'impianto originario. Si è però già registrato in seno alle Commissioni un consenso bipartisan su un testo a cui hanno lavorato anche molti esperti del mondo del diritto, giuristi e magistrati, e ritenuto per questo particolarmente "equilibrato".

Questo lascia sperare che l'Aula di Montecitorio si pronunci favorevolmente in tempi brevi. Successivamente la parola passerà al Senato che potrebbe condividere o meno l'assetto prescelto da Montecitorio. In attesa che la procedura legislativa faccia il suo corso, ecco come si prepara a cambiare l'assegno di divorzio.
In soffitta il tenore di vita: i nuovi criteri dell'assegno di divorzio

La principale novità che emerge dal testo di riforma, è quella dell'abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase del calcolo dell'entità dell'assegno dovuto a seguito di divorzio/scioglimento dell'unione civile.

La legge vuole recepire la scelta, già evidenziata dalle Sezioni Unite, di adottare altri criteri che siano maggiormente aderenti ai mutamenti economico-sociali intervenuti nella società attuale. In particolare, nella determinazione dell'assegno, il giudice dovrà effettuare una valutazione che tenga conto dei seguenti parametri:
la durata del matrimonio;
le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente (criterio aggiunto a seguito dell'esame in Commissione);
il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
il patrimonio e il reddito netto di entrambi;
la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Le Commissioni hanno, invece, ritenuto opportuno stralciare dal suddetto elenco il criterio, previsto in origine, del "comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale".
Divorzio: in arrivo l'assegno a tempo
Altra importante novità è quella che fende l'assegno post-divorzio "temporaneo" e non più dovuto per sempre. Tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, il giudice avrà la possibilità di "predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili".

In sostanza, ben sarà possibile già a monte che il giudice stabilisca che l'esborso sia dovuto soltanto per un certo periodo di tempo qualora si sia in presenza di ragioni contingenti o che comunque appaiono superabili, ad esempio l'eventuale stato di disoccupazione, ma anche la previsione che l'interessato possa in breve beneficiare di redditi alternativi all'assegno (es. derivanti da pensione).

Invece, si precisa a chiare lettere che l'assegno non sarà più dovuto in una serie di ipotesi, ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza (ex art. 1, comma 36, L. n. 76/2016) anche non registrata, del richiedente l'assegno. Ancora, l'obbligo di corresponsione dell'assegno neppure sorgerà nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
Cosa accadrà ai divorzi in corso?

La riforma non guarda solo all'avvenire, ovvero ai divorzi che si incardineranno in futuro a seguito della sua definitiva entrata in vigore, ma anche a quelli in corso.

Il testo, infatti, stabilisce una disciplina transitoria precisando a chiare lettere che le novità si applicheranno anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

29/04/2019

Eccellenza e professionalità dal 1978
STUDIO LEGALE CARTA CERRELLA·VENERDÌ 12 APRILE 2019
Lo Studio Carta Cerrella, fondato nel 1978 dall’Avvocato Antonino Carta Cerrella, attualmente gestito dall’Avvocato Irene Carta Cerrella, si occupa prevalentemente di affari civili, giudiziali e stragiudiziali, con particolare attenzione in materia di diritto di famiglia, diritto del lavoro, successioni e divisioni ereditarie, responsabilità medica, sinistri stradali, diritto bancario, recupero crediti, diritto commerciale, diritto finanziario, arbitrati, diritto condominiale.
Lo Studio conta attualmente di un team di avvocati e collaboratori qualificati che, coadiuvano l’Avvocato Irene Carta Cerrella nello svolgimento delle varie attività.
Avv. Barbara Sollima
Avv. Maria Antonietta Drago ([email protected])
Avv. Giovanna Mangiapane ([email protected])
Dott. Filippo Lauricella
Dott.ssa Georgia Moscato ([email protected])
Dott.ssa Antonella Bonaccorso ([email protected])
Dott. Daniele Messina ([email protected])
Studio Legale Palermo Giurisprudenza Palermo Legalità Legalità
Diritto

Indirizzo

Via Benedetto D'Acquisto N. 22
Palermo
90143

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 18:00
Martedì 09:30 - 18:00
Mercoledì 09:30 - 18:00
Giovedì 09:30 - 18:00
Venerdì 09:30 - 13:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Carta Cerrella pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Carta Cerrella:

Condividi