20/04/2024
𝐍𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici e l’avv. Luigi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, insieme all’associate avv. Giorgio Petta, hanno assistito con successo innanzi al Tribunale di Palermo un medico di una clinica privata, ottenendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento privo di qualunque motivazione.
La vicenda scaturisce dall’interruzione del rapporto di lavoro per volontà della casa di cura attraverso una semplice comunicazione, che non conteneva alcun riferimento alle ragioni del recesso. La sentenza si segnala per l’ampio richiamo in motivazione alla recente sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024 con cui la Corte Costituzionale afferma che la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento anche se non “espressamente” previsti dalla legge.
Il Tribunale di Palermo ha pienamente accolto il ricorso avanzato dal medico specialista riqualificando rapporto di natura libero-professionale come subordinato e accertando l’illegittimità del licenziamento. Il licenziamento è stato, quindi, dichiarato nullo per radicale mancanza di motivazione e il datore di lavoro è stato condannato alla reintegrazione del lavoratore, con ulteriore condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto corrispondergli dalla data di efficacia del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore alla luce dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail [email protected].
L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici e l’avv. Luigi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, insieme all’associate avv. Giorgio Petta, hanno assistito con successo innanzi al Tribunale di Palermo un medico di una clinica privata, ottenendo il riconoscimento della natura subordinata del ...