Bisconti Avvocati

Bisconti Avvocati Lo Studio Bisconti Avvocati si occupa di diritto civile, commerciale e amministrativo. Fondato nel 1998 dall'Avv.

Lo Studio Bisconti Avvocati conta sull'esperienza e la competenza del suo team di avvocati, per offrire consulenza legale in ogni ambito del diritto civile, commerciale, amministrativo e tributario. Pietro Bisconti, lo Studio si trova a Palermo in Via Sammartino n. 45.

𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶: 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶. 𝗧𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿...
04/06/2026

𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘃𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶: 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶. 𝗧𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗹𝗼.

Nelle società con pochi soci, l'Agenzia delle Entrate non deve provare che gli 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶 siano stati effettivamente incassati dai soci. 𝗟𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶, 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗲.

Lo ha stabilito la 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗹'𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗻. 𝟭𝟳𝟮𝟭𝟱, che ne ha tracciato i confini con precisione.

Il meccanismo è questo: l'Agenzia accerta che la società ha incassato più di quanto risulta dai libri contabili, poi notifica un avviso di accertamento anche ai soci, attribuendo a ciascuno la quota di utili corrispondente alla propria partecipazione. Da quel momento, è il socio a dover dimostrare che le cose sono andate diversamente.

Non basta dire di non aver gestito la società, di non aver firmato nulla, di essere rimasto fuori dalle decisioni. La Cassazione chiarisce che questa difesa, da sola, non regge: in qualsiasi società di capitali è normale che un socio non amministri. L'estraneità alla gestione non prova nulla sulla sorte dei ricavi occulti.

Il socio deve dimostrare dove sono finiti quei ricavi: rimasti in cassa, reinvestiti nella società, o incassati da qualcun altro. Solo questo argomento intacca la presunzione.

Chiunque detenga quote in una piccola società, anche senza occuparsene attivamente, è esposto a questo tipo di accertamento. Sapere come funziona la presunzione, e cosa serve per contrastarla, è il primo passo per tutelare il proprio patrimonio personale.

Per approfondire questo tema o richiedere una consulenza, contatta lo 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗕𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶.

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗼: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗹'𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮L'Agenzia delle Entra...
03/06/2026

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗼: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗹'𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha avviato una massiccia campagna di recupero coattivo che prevede l'emissione di oltre centomila atti esecutivi e pignoramenti diretti sui conti correnti entro la fine dell'anno.

Il pignoramento diretto del conto bancario è uno strumento estremamente rapido che si esegue senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del giudice.

La 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 all'istituto di credito produce l'immediato congelamento delle somme depositate, vincolandole fino al raggiungimento dell'importo preteso. Per difendersi da questa procedura esecutiva, l'ordinamento fornisce uno strumento specifico previsto dal Codice della crisi d'impresa: la composizione negoziata. Attraverso il deposito di un'istanza e il ricorso al tribunale, l'impresa ottiene l'applicazione di misure protettive. Tali misure protettive concesse a seguito della presentazione dell'istanza ci composizione paralizzano i pignoramenti e impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive.
In questo modo, l'imprenditore può avviare una trattativa per ristrutturare il debito tributario, garantendo al tempo stesso il pagamento dei costi correnti e la sopravvivenza dell'azienda.

L'attivazione tempestiva di questo strumento è vitale per tutti gli imprenditori e le società che operano in uno stato di difficoltà finanziaria. Intervenire in via preventiva è l'unica strada percorribile, poiché attendere il blocco effettivo del conto corrente annulla la possibilità pratica di predisporre una valida manovra di ristrutturazione e paralizza definitivamente l'attività.

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗦𝗖𝗜𝗔 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝗱𝗼 𝗶𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗜𝗡Chi gestisce una stru...
01/06/2026

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗦𝗖𝗜𝗔 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝗱𝗼 𝗶𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗜𝗡

Chi gestisce una struttura alberghiera o extralberghiera, deve sapere che dal 𝟭° 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 è obbligatorio utilizzare i nuovi moduli per avviare o modificare la propria attività ricettiva.

La novità riguarda le strutture ricettive con servizi, già soggette alla 𝗦𝗖𝗜𝗔 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività):. Per le locazioni turistiche non imprenditoriali, invece, resta valida la 𝗖𝗜𝗔 (Comunicazione di Inizio Attività). La nuova modulistica è frutto di un accordo sancito il 18 marzo 2026 in sede di Conferenza Unificata ed è stata pubblicata in 𝗚𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗨𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝟮 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.

Tra i dati richiesti dai nuovi moduli figura il 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 (𝗖𝗜𝗡), istituito dal decreto Anticipi del 2023 e obbligatorio per tutte le strutture registrate nella Banca Dati delle Strutture Ricettive, operativa dal 1° gennaio 2025. Il CIN deve essere esposto all'esterno della struttura e indicato in ogni annuncio pubblicato online. Ed è qui che emerge il problema: il CIN viene rilasciato dal Ministero del Turismo solo a seguito delle autorizzazioni regionali e comunali, tra cui la SCIA stessa. In altre parole, per presentare la SCIA serve il CIN, ma per ottenere il CIN serve il protocollo della SCIA. Un cortocircuito procedurale che, al momento, non ha ancora ricevuto una soluzione ufficiale da parte delle amministrazioni competenti.

Il problema è tutt'altro che marginale: la Banca Dati delle Strutture Ricettive censisce oggi oltre 717.000 strutture in Italia, con 398 diverse forme di alloggio, ciascuna soggetta a regole regionali differenti. Titolari e gestori che in questi giorni devono avviare una nuova attività o comunicare variazioni — come modifiche alla capacità ricettiva, ai servizi offerti o alla classificazione della struttura — si trovano a operare con una modulistica nuova e, su un punto essenziale, ancora priva di indicazioni operative certe.

𝗔𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱'𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮: 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝘂ò 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗨𝗥𝗖 𝗲 𝗗𝗨𝗥𝗙Un'impresa in crisi che par...
27/05/2026

𝗔𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱'𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮: 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝘂ò 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗗𝗨𝗥𝗖 𝗲 𝗗𝗨𝗥𝗙

Un'impresa in crisi che partecipa alla composizione negoziata non può essere automaticamente espulsa dal mercato degli appalti pubblici per il solo fatto di avere debiti contributivi o fiscali. È questo il principio affermato con nettezza dal 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗜𝘃𝗿𝗲𝗮 con un decreto del 25 maggio 2026.
La composizione negoziata della crisi è lo strumento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che consente all'imprenditore in difficoltà di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, con l'obiettivo di trovare una soluzione prima che la crisi diventi irreversibile. Durante questa procedura, il tribunale può disporre misure di protezione del patrimonio e misure cautelari a tutela della continuità operativa.
Il decreto in esame fa un passo ulteriore rispetto alla prassi consolidata. Il giudice ha confermato le misure protettive per ulteriori 120 giorni — il limite massimo previsto dalla legge — e contestualmente ha accolto la richiesta di misure cautelari atipiche volte ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del 𝗗𝗨𝗥𝗖 e del 𝗗𝗨𝗥𝗙. Si tratta del primo caso in cui un unico provvedimento salda insieme tutela del patrimonio, continuità aziendale, regolarità contributiva e regolarità fiscale. Il tribunale non può ordinare all'INPS di rilasciare il certificato contributivo, ma può accertare — con effetto equivalente ai fini operativi — che i requisiti sostanziali sussistono, limitatamente alla durata delle misure protettive. Lo stesso ragionamento viene esteso al DURF: se i debiti fiscali che ne impediscono il rilascio sono già oggetto del percorso di risanamento, precludere automaticamente la certificazione fiscale significherebbe trasformare la crisi tributaria da oggetto del trattamento negoziale a causa automatica di espulsione dal mercato. Una contraddizione che il decreto rifiuta.
Questa pronuncia riguarda tutte le imprese — in particolare quelle che operano in appalto o in concessione con enti pubblici — che si trovano in uno stato di tensione finanziaria ma dispongono ancora di un piano di risanamento credibile. Per queste realtà, la regolarità contributiva e fiscale non è un requisito perduto: può essere tutelata in sede giudiziale durante le trattative, a condizione di agire tempestivamente e con una strategia difensiva chiara.

25/05/2026

𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲: 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗨𝗘 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼

Chi controlla davvero una 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à o è il reale beneficiario di un 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 o di un 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 ha l'obbligo di essere identificato e registrato. Con la sentenza del 21 maggio 2026, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la piena legittimità del sistema italiano, aprendo la strada alla ripresa delle comunicazioni al registro tenuto dalle Camere di commercio.

Il sistema era fermo dal 2024. Le società fiduciarie italiane avevano impugnato gli obblighi di comunicazione introdotti dalla normativa antiriciclaggio, sostenendo di non dover essere assoggettate alle stesse regole previste per i trust. Il contenzioso era nato dai ricorsi promossi da diverse società fiduciarie italiane contro gli obblighi di comunicazione introdotti in attuazione della direttiva europea sull'antiriciclaggio. Il Consiglio di Stato aveva sospeso l'obbligo e rimesso la questione alla Corte europea.

La sentenza della Corte di Giustizi afferma che i mandati fiduciari — strumenti attraverso cui il reale proprietario di partecipazioni societarie o di altri beni ne trasferisce formalmente l'intestazione a una società fiduciaria, che li amministra per suo conto mantenendone invisibile il beneficiario — funzionano in modo sostanzialmente analogo ai trust e ricadono sotto le stesse regole di trasparenza. La normativa italiana è compatibile con il diritto europeo.

Il registro si articola in due sezioni: nella sezione autonoma confluiscono le comunicazioni delle imprese con personalità giuridica e delle persone giuridiche private; nella sezione speciale sono iscritti i trust e gli istituti giuridici affini, tra cui i mandati fiduciari. In entrambi i casi, l'obbligo è comunicare chi esercita il controllo reale, al di là dell'intestazione formale.

La Corte ha tuttavia precisato un limite importante: l'accesso alle informazioni registrate non è libero. Può ottenerlo solo chi dimostra un interesse legittimo, e gli Stati membri devono garantire strumenti di tutela effettiva contro accessi non giustificati.

La pronuncia interessa direttamente le società di capitali, i soci che esercitano il controllo attraverso strutture indirette, i fiducianti e i trustee. Per queste categorie, la ripresa del registro comporta obblighi concreti di comunicazione e un più stringente assoggettamento ai controlli antiriciclaggio.

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23/05/2026

𝗜𝗹 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶: 𝗼𝗿𝗮 𝗽𝘂ò 𝗽𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶

Dal 22 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate può trasmettere all'Agente della riscossione 𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 emesse dai contribuenti con debiti fiscali: il fisco conosce ora i clienti dei debitori e può agire direttamente su di loro.

Si tratta di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attua una norma introdotta dalla legge di bilancio 2026. In base a questa nuova disciplina, l'Agenzia mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati relativi alle fatture emesse dai debitori nei sei mesi precedenti, con l'indicazione dei soggetti nei cui confronti quelle fatture sono state emesse. L'obiettivo è individuare i cosiddetti "terzi pignorabili": chi deve dei soldi al debitore fiscale diventa a sua volta destinatario di un atto esecutivo.

Questo strumento si inserisce in una campagna di pignoramenti già in corso: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato in questi giorni la 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶. Le banche che ricevono la notifica hanno sessanta giorni per versare al riscossore le somme presenti sul conto del debitore. Per chi si trova in questa situazione, le opzioni disponibili sono il pagamento integrale del debito oppure la rateizzazione: automatica e immediata fino a 120 mila euro, soggetta invece a documentazione della difficoltà economica per importi superiori.

Dal 2027, con l'entrata a regime del sistema automatizzato di scambio dati, la capacità di intercettare i rapporti commerciali del debitore diventerà ancora più rapida. Imprenditori, professionisti e titolari di partita IVA con pendenze fiscali aperte devono considerare che il perimetro dell'azione esecutiva si è significativamente esteso: non più soltanto i conti bancari, ma anche i crediti vantati nei confronti dei propri clienti.

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𝗖𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 non è mai un'operazione fiscalmente neutra. Il valore attribuito alla quota determi...
17/05/2026

𝗖𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 non è mai un'operazione fiscalmente neutra. Il valore attribuito alla quota determina l'entità della plusvalenza tassabile, e ricostruirlo in modo scorretto può esporre il cedente a un accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9629 del 15 aprile 2026, ha affrontato un caso ricorrente nella pratica societaria. Una società aveva rinunciato a un proprio credito nei confronti di una partecipata, vincolando quella rinuncia a una delibera di aumento di capitale da adottare entro una scadenza precisa. L'aumento non fu mai deliberato. Al momento della successiva cessione della partecipazione, però, il valore di quel credito era stato comunque incluso nel costo della quota, abbattendo artificialmente la plusvalenza dichiarata al fisco.
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato che quando un socio versa somme a favore della società in vista di un futuro aumento di capitale, quelle somme non entrano definitivamente nel patrimonio sociale. Sono solamente vincolate a quello scopo. Se l'aumento non viene deliberato, la società è tenuta a restituirle. Non si tratta quindi di capitale conferito, ma di un credito del socio nei confronti della società. Includere quel credito nel valore della partecipazione ceduta è un errore: la plusvalenza risultava molto più alta di quanto dichiarato, con conseguente maggiore imposta dovuta.

La Corte ha anche ribadito che per stabilire la natura di un versamento del socio non basta guardare come è chiamato nelle scritture contabili. 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 o 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: le conseguenze sono molto diverse tra loro, sia in caso di liquidazione della società che in caso di cessione della partecipazione.

Questo è un tema che riguarda direttamente soci, amministratori e chi acquista o vende quote di s.r.l. o azioni di s.p.a. non quotate. Prima di cedere una partecipazione, occorre verificare l'esatta natura di ogni versamento effettuato nel tempo: un'istruttoria contabile fatta male può trasformare un'operazione ordinaria in un accertamento fiscale.

Se stai pianificando la cessione di una partecipazione societaria o hai dubbi sulla qualificazione di versamenti effettuati a favore di una società, contatta lo studio per una consulenza.

Rispettare le regole all'interno della propria azienda non è più sufficiente. L'imprenditore è oggi chiamato a vigilare ...
16/05/2026

Rispettare le regole all'interno della propria azienda non è più sufficiente. L'imprenditore è oggi chiamato a vigilare anche su chi lavora lungo l'intera filiera produttiva.

Una recente direttiva dell'Unione Europea ha ridefinito i confini del dovere di diligenza in capo alle imprese, estendendolo ben oltre la struttura organizzativa interna. La normativa si inserisce in un quadro già articolato, che comprende le disposizioni del Codice Antimafia e la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società, con effetti concreti su chi gestisce rapporti commerciali con fornitori e subappaltatori.

La Direttiva UE 2024/1760 — nota come CSDDD, ossia direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese — impone di adottare sistemi attivi di prevenzione, intercettazione e gestione dei rischi che si sviluppano al di fuori dei propri confini. Non è più sufficiente la conformità formale alle regole interne: occorre dimostrare l'esistenza di procedure operative concrete, verificabili e documentate.
In pratica, la scelta dei partner commerciali non può basarsi solo su criteri economici. Le imprese devono valutare la solidità economica, la regolarità fiscale e contributiva, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e ambiente. È necessario prevedere organi dedicati alla valutazione multidisciplinare dei fornitori e strumenti di monitoraggio continuativo, inclusi audit programmati o a sorpresa. Particolare attenzione va riservata ai segnali di sfruttamento del lavoro, alle carenze in materia di sicurezza e alle condizioni ambientali degradanti: elementi che, se ignorati, possono configurare una forma di tolleranza o di agevolazione.

Questa evoluzione normativa riguarda direttamente imprenditori, amministratori e responsabili operativi di aziende che lavorano con reti di fornitori o subappaltatori. Chi non si dota di un sistema di compliance strutturato espone la propria impresa a responsabilità civili e, in certi casi, penali. La gestione della filiera diventa un profilo di rischio legale da presidiare con la stessa attenzione riservata agli altri aspetti aziendali.

𝗜𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗰𝘂𝗱𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗶ù 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲.Molti imprenditori e profe...
14/05/2026

𝗜𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗰𝘂𝗱𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼: 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗶ù 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲.

Molti imprenditori e professionisti confidano nel fondo patrimoniale come strumento di protezione del patrimonio familiare. È bene, tuttavia, avere un quadro chiaro dei suoi limiti effettivi, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.

𝗖𝗼𝘀'è 𝗶𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵é 𝗻𝗼𝗻 è 𝗶𝗻𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲
L'istituto consente di vincolare determinati beni immobili ai bisogni della famiglia, sottraendoli in linea di principio all'aggressione dei creditori per debiti estranei a tali bisogni. Tuttavia, il creditore che subisce un pregiudizio da tale vincolo dispone di strumenti giuridici incisivi per superarlo.
Gli strumenti a disposizione dei creditori:
▶ 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 (art. 2901 c.c.) — Esperibile entro cinque anni dalla costituzione del fondo, richiede la prova del credito, del pregiudizio subito (eventus damni) e della consapevolezza del debitore di ledere le ragioni creditorie (scientia damni).
▶ 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 (art. 166 D.Lgs. 14/2019 – CCII) — Applicabile in caso di liquidazione giudiziale del debitore, tutela la 𝘱𝘢𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘶𝘮 colpendo gli atti compiuti nel cosiddetto "periodo sospetto" (sei mesi o un anno prima dell'apertura della procedura). Va esercitata entro tre anni dall'apertura.

𝗜𝗹 𝗻𝗼𝗱𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲: 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 "𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮"
Il mutamento più significativo riguarda l'interpretazione dell'art. 170 c.c. La Corte di Cassazione ha progressivamente esteso la nozione di "bisogni della famiglia" ben oltre le spese primarie, ricomprendendovi oggi:
▶ il benessere economico complessivo del nucleo familiare;
▶ i debiti derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale, ove finalizzati a incrementare il patrimonio comune o a garantire un determinato tenore di vita;
▶ le obbligazioni fiscali connesse alla principale fonte di reddito familiare.

Ne consegue che i debiti di natura professionale o imprenditoriale sono ormai presunti inerenti ai bisogni della famiglia, con la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹'𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼, senza necessità di una previa azione revocatoria. Restano esclusi, in linea di massima, i soli debiti contratti per finalità palesemente voluttuarie o per operazioni speculative del tutto estranee all'interesse familiare.

𝗜𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶
Per chi svolge attività d'impresa o professionale, dimostrare l'estraneità dei propri debiti lavorativi alla sfera familiare è diventato un onere probatorio particolarmente gravoso.

Lo Studio Legale Bisconti Avvocati offre assistenza qualificata nella tutela del patrimonio e nella gestione del debito.

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𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶...
12/05/2026

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che le imprese cosiddette "minori" siano escluse dalla liquidazione giudiziale.
L'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice fissa 𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶:
● attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro
● ricavi annui non superiori a 200.000 euro
● debiti complessivi non superiori a 500.000 euro.
Un'impresa è "minore" solo se rispetta tutte e tre queste condizioni.

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 41 del 18 novembre 2025, ha chiarito come si applica questa disciplina. Per stabilire se un'impresa è soggetta alla liquidazione giudiziale, il giudice guarda esclusivamente a quelle soglie numeriche. Non conta la natura dell'attività, non conta la qualifica di artigiano o di piccolo commerciante, non conta la vecchia nozione civilistica di "piccolo imprenditore" fondata sul lavoro personale. Quella definizione, ancora presente nel codice civile, non ha più alcuna rilevanza ai fini concorsuali.

Il tribunale ha inoltre precisato che è sufficiente il superamento di anche una sola soglia in uno qualsiasi dei tre esercizi precedenti al deposito del ricorso. Non serve che le soglie siano superate tutte e tre, né che lo siano ogni anno. Un solo anno fuori misura basta ad aprire la procedura. E l'onere di dimostrare di rientrare nella categoria "minore" spetta all'imprenditore: se non produce i dati, il giudice applica la liquidazione.
Tutto questo riguarda direttamente chiunque gestisca un'impresa, in forma individuale o societaria. Molte imprese che si percepiscono come "piccole" possono trovarsi esposte alla liquidazione giudiziale senza saperlo. Conoscere la propria posizione rispetto alle soglie di legge è il primo strumento di tutela disponibile.

Indirizzo

Via Sammartino, 45
Palermo
90141

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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