08/04/2026
Gestione dell’assenza dal lavoro non coperta da certificazione medica e decorrenza delle malattie
La presente circolare intende fornire chiarimenti sulla gestione delle assenze dal lavoro che non risultano coperte da certificazione medica, con riferimento al caso in cui il lavoratore, assente dal lavoro in un determinato giorno, si rechi dal medico soltanto il giorno successivo per il rilascio del certificato di malattia. Tale situazione è ricorrente nella prassi gestionale del personale e necessita di un inquadramento preciso.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, per rendere possibili i successivi controlli medici. Si precisa che lo stato di malattia, indipendentemente dalla trasmissione del certificato medico, deve essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro prima dell’inizio del turno di lavoro. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza del lavoratore, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la malattia deve essere attestata mediante certificazione resa dal medico curante e trasmessa telematicamente all’INPS, come previsto dall’art. 55-septies del D.lgs. 165/2001 e dalle successive disposizioni applicative. Tuttavia, già prima dell’introduzione del sistema telematico, l’INPS aveva chiarito aspetti essenziali sulla decorrenza della malattia.
A questo riguardo, la Circolare INPS n. 63 del 1991 ha precisato che la certificazione di malattia deve riportare in modo puntuale la data di inizio dell’evento morboso, e che la stessa decorre dalla data indicata dal medico. La circolare stabilisce anche che la valutazione della decorrenza compete esclusivamente al sanitario che redige il certificato, il quale può attribuire una data di insorgenza della malattia anteriore alla visita solo se ciò risulta clinicamente giustificabile.
La successiva Circolare INPS n. 147 del 1996 ha ulteriormente chiarito la questione, ribadendo che la retrodatazione della certificazione non è automatica né rimessa alla discrezionalità del lavoratore o dell’azienda, ma richiede una precisa e motivata attestazione da parte del medico. In assenza di tale motivazione clinica, la malattia decorre dal giorno della visita, ossia dalla data in cui il certificato è stato effettivamente redatto.
Tenuto conto di tali principi consolidati, si precisa che qualora il lavoratore sia assente dal lavoro in un giorno (giorno 1) e si rechi dal medico soltanto il giorno successivo (giorno 2), ottenendo un certificato che indichi come decorrenza il “giorno 2”, il “giorno 1” deve essere considerato a tutti gli effetti un’assenza non giustificata.
L’azienda non può attribuire d’ufficio una retroattività alla certificazione, né può considerare coperto da malattia un giorno per il quale non esiste alcuna attestazione medica.
L’assenza ingiustificata del “giorno 1”, pertanto, comporta le conseguenze previste dai contratti collettivi e dal regolamento disciplinare aziendale, tra cui la mancata retribuzione, la mancata maturazione di istituti contrattuali e la possibile contestazione disciplinare in quanto assenza ingiustificata.
Solo nel caso in cui il medico, sulla base di elementi obiettivi e documentabili, ritenga clinicamente fondato far decorrere la malattia dal “giorno 1” e lo indichi espressamente nel certificato, quel giorno può essere considerato coperto da malattia ai sensi delle citate Circolari INPS n. 63/1991 e n. 147/1996.
Si ribadisce, inoltre, che resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente la propria assenza secondo le modalità previste dal CCNL applicato e dalle disposizioni aziendali vigenti, nonché di attivarsi prontamente per la certificazione della propria condizione di malattia.
Il nostro Studio resta a disposizione per verificare gli obblighi formativi applicabili alle diverse tipologie di lavoratori e per chiarire eventuali dubbi interpretativi sulle deroghe e sui settori specifici.
La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.
7 aprile 2026 Avv. Dott. Angelo Pisciotta