Panorama Giuridico

Panorama Giuridico Un Panorama sulle novità legislative e giurisprudenziali d'interesse comune e diffuso.

Il caso Ferragni spiegato anche tecnicamente dal collega, avv. Silvio Albanese, per fare chiarezza.🏛️ Caso Ferragni: qua...
16/01/2026

Il caso Ferragni spiegato anche tecnicamente dal collega, avv. Silvio Albanese, per fare chiarezza.

🏛️ Caso Ferragni: quando il processo non finisce con una condanna, ma nemmeno con un’assoluzione.

1️⃣ 𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢

Chiara Ferragni era indagata per 𝐭𝐫𝐮𝐟𝐟𝐚 (art. 640 c.p.), con la contestazione di 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢:

• 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚 (art. 61 n. 5 c.p.), per l’uso del mezzo informatico e della propria influenza comunicativa.
• 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚̀ (art. 61 n. 7 c.p.), in ragione delle somme coinvolte.

Con tali aggravanti, 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 era 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝’𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨:
lo Stato poteva procedere anche senza querela (che comunque il Codacons aveva presentato).

2️⃣ 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀

Il diritto penale distingue tra:

• Reati procedibili d’ufficio → il processo va avanti comunque.
• Reati procedibili a querela → senza querela, il processo si ferma.

La truffa aggravata rientra nel primo caso.
La truffa semplice, nel secondo.

3️⃣ 𝐈𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞

Prima dell’inizio del processo la Ferragni ha risarcito oltre 200.000 euro:

• Le aggravanti sono state escluse.
• Il fatto è stato riqualificato in truffa semplice.
• Il Codacons ha rimesso la querela.

Venuta meno la condizione di procedibilità (la querela), il processo non poteva proseguire.

4️⃣ 𝐋’𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨

Il Tribunale ha dichiarato:

➡️ “𝐍𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞”

𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨.
Non è una pronuncia di innocenza.
È una conclusione processuale, non sostanziale.

𝐈𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞

Cadute le aggravanti e ritirata la querela grazie al pagamento effettuato, è venuta meno la "condizione di procedibilità". Il Giudice, dunque, non ha accertato l'innocenza nel merito, ma ha emesso una sentenza di non doversi procedere.

Il tradimento virtuale è considerato al pari di quello reale, e quindi può essere considerato causa di addebito.
15/10/2025

Il tradimento virtuale è considerato al pari di quello reale, e quindi può essere considerato causa di addebito.

Niente mantenimento per una donna che tradiva il marito in modo virtuale, con scambio di messaggi, foto e contenuti erotici. Non serve il tradimento fisico: anche il sexting è infedeltà coniugale. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bari. Scambiare messaggi e foto hot con l'amante è una viola...

02/09/2025

Panorama Giuridico riparte con un interessante editoriale della pagina "Non solo diritto bancario" sulla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di agosto in tema di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà.
Si apre una grande breccia sul fronte delle conseguenze della rinuncia.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 23093 dell’11 agosto 2025 (Pres. D’Ascola, Rel. Scarpa), si sono pronunciate sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare.

Questi i principi di diritto affermati:

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Nel caso di specie era stato rogato e successivamente trascritto in Conservatoria l’atto di rinuncia alla proprietà di alcuni fondi siti in un comune, sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo.

Nel corso di un procedimento instaurato dal MEF e dall’Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullità, o comunque di inefficacia nei confronti dello Stato dell’atto notarile, il Tribunale di L’Aquila aveva pronunciato ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis C.p.c., riferendo che le amministrazioni
avevano dedotto la non configurabilità nel nostro ordinamento di una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, perciò sostenendo la illiceità o non meritevolezza della causa dell’atto impugnato, ovvero la illiceità del motivo determinante, o la frode alla legge, o ancora l’abuso del diritto.

Analogo rinvio pregiudiziale aveva pronunciato il Tribunale di Venezia, per una questione analoga relativa ad un immobile sito in provincia di Belluno, afferente in sostanza a immobili sottoposti a vincoli conformativi della proprietà privata, finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico alla stabilità e alla difesa dell’assetto idrogeologico del territorio, che comporta la prescrizione di limiti ed obblighi alle rispettive facoltà dominicali.

Sul diritto di disporre del bene, insito al diritto di proprietà
Le questioni rimesse dai Tribunali di L’Aquila e di Venezia hanno indotto preliminarmente a riflettere la Corte sulla portata del “diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo“, ex art. 832 C.c., e sulla configurabilità di un “limite”, da rinvenire nella legge, a norma dell’art. 42, c. 2 Cost., alla possibilità giuridica di rinunciare alla titolarità dell’immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e così ricada sulla rilevanza dell’atto abdicativo.

L’esercizio della facoltà di disporre della proprietà non implica necessariamente lo scambio con un suo corrispettivo: si pensi alla donazione, oltre che alla rinuncia del diritto.

La Corte evidenzia, in ogni modo, che l’idoneità di una cosa a formare oggetto del diritto di proprietà implica essenzialmente che essa possa essere sia trasferita a terzi, ovvero scambiata con altre cose, sia rinunciata da parte del titolare.

Il tema in esame coinvolge, dunque, anche la concorrente facoltà di “godere” delle cose, elevata dall’art. 832 C.c. a contenuto della proprietà, e che si spiega come attuazione, ad opera del titolare, dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione di attribuzione tra soggetto e bene.

Tale facoltà non può essere scissa da quella di disporre della cosa, consistendo nel potere di scegliere la destinazione economica da imprimere ad essa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile.

Sulla funzione sociale della proprietà come asserito limite alla meritevolezza della scelta di destinazione del bene
Nel valutare la meritevolezza della scelta di destinazione e di utilizzazione del singolo bene operata dal proprietario, la Corte muove le proprie considerazioni proprio dal principio dettato dall’art. 42, c. 2, Cost., che chiede alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la “funzione sociale”: la Corte ricorda che tale precetto costituzionale ha richiesto alla legge ordinaria di disciplinare l’intera materia della proprietà privata, riferendosi tanto ai “modi d’acquisto”, quanto a quelli di godimento ed infine ai limiti (che fanno rinvio alla conformazione del contenuto del diritto di proprietà realizzato dalla legge).

La concezione della funzione sociale della proprietà come strumento attuativo della soddisfazione di interessi generali, e non dell’interesse economico individuale del titolare, svolge il suo ruolo mediante limitazioni legali delle facoltà di disposizione e di godimento che si giustificano per intere categorie di beni, inserendosi nella struttura del diritto e vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio conformato.

Se la “funzione sociale” esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, non vi è, comunque, un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale” legati alla affermazione della responsabilità per l’uso dannoso del bene.

Dalla cornice ordinamentale non emerge, dunque, per la Corte, un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera “funzionale” al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare, per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile.

Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell’interesse collettivo.

Sull’inapplicabilità della disciplina del c.d. “abbandono liberatorio”
Per la Corte è da ritenersi estraneo alla questione oggetto di giudizio anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. “abbandono liberatorio” (artt. 882, 963, 1104, 1070 C.c.), la quale persegue una funzione che va oltre l’abdicazione e consiste nella liberazione da un’obbligazione connessa alla cosa, la quale deve essere adempiuta dal titolare del medesimo diritto reale che si dismette, e nasce a carico di quest’ultimo nel momento in cui si verifica la circostanza prevista dalla legge per il suo sorgere: venuto meno lo ius ad rem che consente l’identificazione del soggetto debitore, vien meno anche la causa obligandi.

Pur convenendo con l’impostazione che la liberazione dall’obbligo di contribuire alle spese costituisce pur sempre un effetto e non la causa di queste fattispecie abdicative, quel che connota le stesse è l’interesse rilevante di altri soggetti (il comproprietario, il concedente, il proprietario del fondo dominante), i quali sono investiti a loro volta di un autonomo diritto reale ad utilizzare il medesimo bene.

L’abbandono liberatorio costituisce una rinuncia qualitativamente diversa dalla rinuncia alla proprietà esclusiva, incidendo esse inevitabilmente, mediante acquisto o “accrescimento” ope legis, nella sfera giuridica di un altro soggetto del rapporto reale: tali ipotesi realizzano, dunque, prioritariamente (e non come mero effetto riflesso della rinuncia al diritto reale) una funzione satisfattiva rispetto ad obbligazioni che sono a carico del rinunciante, e si connotano come vicenda estintiva, e non anche mediatamente traslativa, di una posizione soggettiva complessa del dichiarante stesso.

Sulla natura della rinuncia abdicativa delle proprietà immobiliare
La Corte afferma che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto.

L’unilateralità e non recettizietà dell’atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell’interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo.

Tale dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perché ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia.

L’adempimento della trascrizione ex art. 2643, n. 5, C.c. della rinuncia alla proprietà immobiliare contro il suo autore, in quanto atto abdicativo unilaterale, non ha efficacia costitutiva e nemmeno svolge, in realtà, la funzione tipica, disposta dall’art. 2644 C.c., di dirimere i possibili conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, producendosi il conseguente acquisto dello Stato, stabilito dall’art. 827 cod. civ., a titolo originario, ove sia dimostrata la situazione di fatto della vacanza del bene.

Essendo l’acquisizione a titolo originario al patrimonio disponibile statale un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, eseguire la formalità anche in favore dello Stato, nelle forme della pubblicità dichiarativa prevista per gli atti traslativi, si motiva solo in relazione all’operatività del principio di continuità e per l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi.

Inoltre, la prescrizione di un onere comunicativo in capo al rinunciante, che si aggiunga all’adempimento dell’onere della trascrizione, inerisce non al campo delle regole di validità e di efficacia della rinuncia, quanto a quello delle regole di comportamento, che possono essere soltanto fonte di eventuale responsabilità.

In quanto atto unilaterale diretto ad estinguere un diritto patrimoniale, nella specie modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall’art. 832 C.c. l’unico interesse e l’unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell’autore della dichiarazione di rinuncia.

Pertanto, la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa” (ed è quindi “meritevole” l’interesse perseguito) in sé stessa e non nell’atto di un altro contraente cui sia destinata, né, del resto, produce un vincolo contrattuale: trattasi di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario che non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo.

La tesi per cui la proprietà sia essenzialmente disponibile e contemporaneamente irrinunciabile, perché indissolubilmente collegata a doveri, obblighi, limiti e funzioni, non può negare che la proprietà, allora, dovrebbe tutelare altresì un interesse altrui, o di un interesse collettivo, diverso se non opposto rispetto a quello del titolare.

L’art. 2 Cost. giustifica tuttavia la prescrizione al proprietario di obblighi e di comportamenti in funzione di salvaguardia di interessi fondamentali aventi rilevanza collettiva, quali, in particolare, la tutela della salute e dell’ambiente, ma non anche l’imposizione della proprietà privata in sé.

Sugli effetti riflessi della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Non nell’atto di rinuncia, ma nell’effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l’art. 827 C.c., in base al quale i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato: trattasi di un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto, quale la vacanza del bene immobile, ovvero come ipotesi di acquisto a carattere chiaramente originario.

Per al Corte, l’art. 827 C.c. non è argomento dirimente per affermare l’ammissibilità o l’inammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, che persegue l’unica finalità tipica di dismettere il diritto e regola unicamente l’interesse patrimoniale del proprietario, senza che abbiano rilievo interessi pratici del dominus diversi dall’intenzione puramente abdicatoria, e senza richiedere che alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il rinunciante a rimanere proprietario.

L’atto di rinuncia alla proprietà di un immobile non è causalmente rivolto alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico in cui la titolarità del bene è attribuita all’amministrazione statale: lo Stato diventa proprietario dopo che è venuta meno la precedente relazione di attribuzione tra il soggetto e la situazione giuridica di proprietà.

L’acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato trova, perciò, il proprio titolo costitutivo nella vacanza, e non nella rinuncia.

È il legislatore che, per i beni immobili, a differenza di quanto stabilito dall’art. 923 C.c. per le cose mobili abbandonate (ove l’acquisto a titolo originario postula un comportamento apprensivo che si sostanzia nell’occupazione), fa seguire alla rinuncia alla proprietà ed al suo effetto dismissivo del diritto la condizione dell’acquisizione legale a titolo originario in favore dello Stato, senza che quest’ultimo sia chiamato a svolgere alcuna attività positiva di accettazione o di impossessamento.

Il che non impedisce, tuttavia, per la Corte, che il legislatore possa altrimenti rimodulare il vigente art. 827 C.c., in modo da trovare un diverso assetto di equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato, operando una riforma di sistema in ordine al regime dei beni immobili vacanti e del correlato acquisto al patrimonio dello Stato e scegliendo i mezzi che riterrà così più idonei a realizzare la tutela dei fini costituzionalmente necessari nella composizione della pluralità degli interessi in gioco, evincibili pure dalle esigenze prospettate nelle difese delle amministrazioni attrici.

La tutela dell’interesse generale non giustifica l’inammissibilità della rinuncia abdicativa
L’acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili che non sono proprietà di alcuno si spiega, quindi, come espressione della sovranità dello Stato, come sintesi dei valori essenziali della comunità che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali, nella specie in materia di governo del territorio, quelli paesaggistici, ambientali, archeologici e di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, e, prima ancora, quelli collegati alla tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone.

Questo nucleo fondamentale di valori, si impone su qualsiasi pretesa soggettiva di dominio, e non è dunque influenzato dal venir meno dell’interesse particolare del proprietario rinunciante e dalla soggezione dello stesso agli oneri relativi, né è temperato da verifiche caso per caso afferenti alla convenienza economica dell’acquisto statale.

Del resto, se il fondamento della irrinunciabilità della proprietà degli immobili si voglia spiegare per le asserite prevalenti ragioni di tutela dell’interesse generale, è indimostrato che una migliore tutela dell’interesse della collettività sia garantita dalla preclusione dell’effetto dismissivo “antisociale” e dalla permanente titolarità imposta al rinunciante.

Rispetto alle prerogative della sovranità statale in tema di sicurezza e governo del territorio, la prospettazione della nullità di una rinuncia alla proprietà immobiliare mossa dal solo fine egoistico di trasferire in capo all’Erario, per effetto dell’art. 827 C.c., i costi e i danni dei terreni con problemi di dissesto idrogeologico, o inquinati, o gli edifici inutilizzabili, dà vita ad un singolare principio di sussidiarietà orizzontale di compiti nel rapporto fra privati proprietari, investiti prioritariamente del perseguimento di interessi generali a vocazione sociale, e autorità pubblica, la quale subentrerebbe nella titolarità del bene solo se tali interessi siano stati previamente soddisfatti dai rinuncianti.

Il perimetro del sindacato giudiziale sull’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare
Per la Corte non è in discussione la possibilità per i creditori del rinunziante alla proprietà di un immobile di proporre un’azione revocatoria per domandare che sia dichiarato inefficace nei loro confronti l’atto abdicativo di rinuncia, importando esso una pregiudizievole modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore.

Il dibattito si incentra, piuttosto, sulla verifica della “meritevolezza e/o illiceità della causa” dell’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, o della “illiceità del motivo”, o della “frode alla legge”, o della “nullità per contrasto col divieto di abuso del diritto”.

A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, c. 2 Cost., sia pure inteso quale specificazione con riferimento alla proprietà privata dell’art. 2 Cost., per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

La rinuncia alla proprietà immobiliare animata dal “fine egoistico” di accollare allo Stato le spese e i danni dei fondi in dissesto idrogeologico, inquinati o inutilizzabili, analizzata in base alla funzione obiettiva che il rinunciante intenzionalmente attribuisce al negozio, per alcuni sarebbe contraria ad una norma imperativa, oppure il mezzo per frodare l’applicazione di una siffatta norma, o ispirata da un motivo illecito determinante obiettivizzato nell’atto abdicativo.

Tuttavia, la Corte rileva che:

sotto un profilo formale, l’applicazione diretta da parte del giudice del principio della “funzione sociale” ex art. 42, c. 2 Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti; il precetto costituzionale contempla una riserva di legge relativa, rafforzata dall’indicazione dello scopo della funzione sociale, per cui le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore, e non dal giudice
sotto un profilo sostanziale, per la Corte non è possibile ritenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare possa realizzare un contrasto con tale precetto, in quanto tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”, essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall’apprezzabile valore economico dello stesso.
Consistendo, la rinuncia abdicativa alla proprietà, in un atto di esercizio del dominio realizzatore dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene, non si presta ad un impiego come strumento diretto ad eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, né può pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali: la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l’effetto di farne ricadere gli oneri sullo Stato, poiché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale discende non dall’autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma, come già affermato, dall’acquisto ex lege stabilito dall’art. 827 C.c.

Non è sostenibile quindi un controllo giudiziale che preluda ad una tutela demolitoria dell’atto contro gli abusi di cui siano rimasti vittime terzi interessati, per la salvaguardia di scopi generali e di ragioni di efficienza economica: l’esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile.

In presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un “sindacato di costituzionalità” della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile.

Sezioni Unite
Allegati
Cassazione Civile, Sez. Un., 11 agosto 2025, n. 23093

Il mio studio legale e la mia pagina Panorama Giuridico  vi augurano Buone Vacanze e vi danno appuntamento a partire dal...
01/08/2025

Il mio studio legale e la mia pagina Panorama Giuridico vi augurano Buone Vacanze e vi danno appuntamento a partire dal 8 settembre.
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Un orientamento illuminante!
12/05/2025

Un orientamento illuminante!

Chat GPTè solo capace di mettere insieme ciò che trova, non può pensare.Sia chiaro.Il primo di una  lunga serie di  erro...
24/04/2025

Chat GPT
è solo capace di mettere insieme ciò che trova, non può pensare.
Sia chiaro.
Il primo di una lunga serie di errori che vedremo

18/04/2025

È bene sapere che...

Giuridicamente attendibile!😊
23/11/2024

Giuridicamente attendibile!
😊

COS'E' IL PROCESSODisse un giudice, che aveva una certa fantasia, a un professore di procedura: "Voi passate la vita ad ...
17/10/2024

COS'E' IL PROCESSO
Disse un giudice, che aveva una certa fantasia, a un professore di procedura: "Voi passate la vita ad insegnare agli studenti che cosa è il processo: meglio sarebbe, per cavarne buoni avvocati, insegnar loro che cosa il processo non è. Per esempio: il processo non è un palcoscenico per gli istrioni; né una vetrina per mettervi in mostra le mercanzie; né un'accademia di conferenzieri; né un salotto di sfaccendati che si scambiano motti di spirito; né un circolo di giocatori di scacchi; né una sala di scherma...". "Né un dormitorio..." continuò timidamente il professore.
Piero Calamandrei❤️

03/10/2024

NOVITÀ IN TEMA DI TRIBUTI

Ieri, 2 ottobre 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che attua i principi stabiliti dall’articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale. Questa nuova normativa introduce disposizioni volte alla razionalizzazione dell’imposta di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti, esclusi dall’IVA.

Composto da 11 articoli, il decreto apporta modifiche significative riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.

Tra le novità più rilevanti, si segnala che per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, inclusi i decreti ingiuntivi, la registrazione avverrà indipendentemente dal pagamento dell’imposta. Inoltre, il pagamento dell’imposta sarà richiesto alla parte soccombente o debitore, mentre il creditore risponderà in solido solo in caso di infruttuosa riscossione nei confronti del debitore principale.

Tradimento 3.0 Ripropongo le considerazioni a seguito di un aggiornamento su un osservatorio giurisprudenziale sul tema ...
03/02/2024

Tradimento 3.0

Ripropongo le considerazioni a seguito di un aggiornamento su un osservatorio giurisprudenziale sul tema del tradimento virtuale, da me ribattezzato come "tradimento 3.0"

Si attua la lesione del diritto del partner tradito, ad avere una vita sessuale sana e fisiologica, oltre al dolore che ovviamente rileva solo sul piano morale.
Il coniuge tradito, infatti, viene trascurato, quasi rifiutato, vista la mancanza di desiderio sessuale nei suoi confronti, in quanto il " traditore" trova pieno soddisfacimento nella relazione virtuale.
Di conseguenza se da un lato si registra un grande ricorso alla relazione sessuale virtuale, dall'altro emerge il calo della libido verso il/la partner con frustrazione e sofferenza di quest'ultimo, che se documentato può essere fonte di risarcimento del danno.
L'aumento dei casi di crisi della coppia irrimediabilmente sfocia in crescenti cause di separazione e divorzi.
Ma la novità è che anche la giurisprudenza comincia a riconoscere la frequentazione di chat e siti erotici, con una persona fissa o meno, tra le cause di addebito delle separazioni, per violazione degli obblighi di fedeltà nei rapporti, e quindi come una forma di tradimento ed adulterio.
Riconoscendo come tradimento anche la pratica del sexting", ossia l'invio di scene ad impatto sessuale immediato attraverso foto esplicite tramite smartphone o altri dispositivi di comunicazione. Così anche per l'uso di applicazioni che consentono di accedere all'elenco di contatti dei social che fanno uso di queste pratiche.
Con questo genere di modalità chi la pratica, in genere, non avverte senso di colpa in quanto manca il contatto, ma per il/la partner la sensazione è proprio la percezione del tradimento.
Sulla base della percezione di violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza l' ha ritenuto sufficiente come "causa di addebito, sempre che sia stata la causa determinante, al pari dei tradimenti fisici consumati. A maggior ragione se provoca dipendenza e annulla l'intimitá di una coppia" (giurisprudenza di merito, tribunale di Vercelli 26. 11.2018).
Infatti, la dipendenza da sesso sul web provoca le opposte conseguenze della diminuzione di frequenza dei rapporti con i propri partners, con l'aggravante che gli uomini maturi fanno sempre più ricorso all'' uso di preparati medicali, dagli integratori a farmaci veri e propri (tipo Vi**ra) per poter continuare ad avere rapporti nella coppia, rari e quasi forzati, e anche per le performance nella realtà virtuale nel web con l'autoerotismo.
La giurisprudenza prende atto dell'evolversi dei tempi e conseguentemente dalle modalità diverse, rispetto al passato, con cui si infrangono i doveri tra coniugi.
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di secondo grado e ritenuto che la frequentazione di siti di incontri online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute, in una chiave erotico-relazionale, devono essere considerate quale manifesta violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143 c.c.
Ord. 16 aprile 2018.

Ora, siamo tutti (giudici e persone comuni) d’accordo nel ritenere che l’intrattenere relazioni sessuali extraconiugali è una palese e indiscutibile violazione dell’obbligo di fedeltà. E, se viene provato che quel tradimento è la causa della rottura coniugale, si può arrivare alla pronuncia della sentenza di separazione con addebito della responsabilità al coniuge fedifrago. Ma fino a che punto può essere esteso il concetto di “tradimento”? È necessario che ci sia la sua concretizzazione in un rapporto fisico o, per essere causa di separazione e di addebito, può realizzarsi in altre forme?

La Suprema Corte quindi ha condiviso l’interpretazione estensiva del concetto di tradimento, offerta dai giudici di merito, e ha equiparato il “tradimento fisico” a quello “virtuale/mentale” o anche “solo intenzionale”, realizzatosi attraverso il semplice scambio di messaggi virtuali, perché appare, comunque sia, sleale verso l’altro coniuge. Con l’ordinanza del 16 aprile 2018, in altre parole, è stato censurato il marito – seppur non colto nel fatto di rapporti sessuali con altre donne - iscritto a siti di incontri on line, che intratteneva e coltivava rapporti virtuali con persone estranee, riconoscendo in queste condotte “una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

(Parte di questo articolo ha attinto ad un contributo dell'Avv. Bernardini de Pace.)

In ultimo si segnala la sentenza della Corte di Cassazione numero 4753 del 23 febbraio 2017 dove non è stato, invece, riconosciuto il tradimento come causa di addebito nella condotta del marito che non aveva rapporti con la moglie da tempo, in quanto la stessa si rifiutava ripetutamente, con scuse, o disinteresse totale nei confronti dell'intimità di coppia.

Ovviamente, l'ipotesi può essere estesa a quella della moglie che tradisce perché il marito non ha più desiderio nei suoi confronti, e le nega ogni intimità perché appagato da relazioni virtuali.

Indirizzo

Palermo

Orario di apertura

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