08/04/2026
⚖️🔍 Commento a Sentenza – 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐄 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐄𝐍𝐙𝐄 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐋𝐋’𝐔𝐃𝐈𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐀𝐓𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋𝐄
Cass. pen., Sez. III, n. 12409/2026
Nella prima parte della decisione, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo pratico: la qualificazione dell’atto depositato dalla difesa nell’udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p. e la possibilità di ricondurlo alla nozione di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟐𝟏 𝐜.𝐩.𝐩.
Il Tribunale di Lodi aveva disposto la restituzione dell’atto, ritenendolo 𝐧𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚, bensì 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐍𝐎𝐍 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒔𝒆, benchè la stessa riguardasse mere valutazioni su documenti 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨.
La Suprema Corte condivide la qualificazione operata dal giudice di merito, ricordando che la memoria ex art. 121 c.p.p. è un atto “𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑐𝑒”, e non può contenere elaborazioni tecniche o valutazioni specialistiche.
Specificava la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (tra cui Sez. I, n. 33435/2023), che quando l’atto contiene analisi, conteggi, valutazioni tecniche o attività tipiche del consulente, esso 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚, ma integra una vera e propria consulenza tecnica, non liberamente depositabile nella fase predibattimentale.
🟦 COMMENTO
Ad avviso di chi scrive, questa impostazione della Suprema Corte non può ritenersi condivisibile, in quanto connotata da un eccessivo e ingiustificato 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨, oltre che affetta da evidente 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ rispetto agli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, infatti, l’oggetto della consulenza tecnica introdotta con memoria ex art. 121 c.p.p. riguardava "𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢" 𝐬𝐮 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨, senza introdurre alcun elemento nuovo. E questo, di per sé, sarebbe sufficiente per ricondurre la produzione nell’alveo della nozione di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 così come definita dalla stessa Cassazione, che da tempo afferma trattarsi di un atto: “…𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒊𝒖𝒅𝒊𝒄𝒆”.
Se l’elaborazione si limita a valutare ciò che è già nel fascicolo, senza apportare dati ulteriori, la distinzione tra “𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒂” e “𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂” rischia di trasformarsi in un 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞, nel quale la stessa attività "valutativa" – pienamente legittima se svolta tramite memoria – subisce un 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ fondato unicamente sul 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐜𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 l’attività. Il risultato sarebbe una ingiustificata compressione dei diritti di difesa, che non trova alcun reale fondamento sistematico.
Infine, la limitazione non potrebbe trovare ostacolo neppure sul 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞. Infatti, le valutazioni provenienti da un consulente tecnico specializzato, potrebbero essere 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚 e riprodotte come valutazioni del difensore, rispettando così - anche sul piano formale – il contenuto tipico della memoria difensiva, senza sacrificare l’apporto tecnico necessario a una piena comprensione degli atti già presenti nel fascicolo.
𝑨𝒗𝒗. 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑹𝒖𝒔𝒔𝒐 – 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒄𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏 𝑪𝒂𝒔𝒔𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆