22/05/2026
🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️
Il caso Mondello: nuovi orizzonti della tutela cautelare nel processo amministrativo ?
L’ordinanza pubblicata ieri, con cui il C.G.A.R.S. ha sospeso fino al 30 settembre 2026 la decadenza della concessione demaniali relative alla spiaggia palermitana di Mondello in favore della Società Italo Belga, merita alcune riflessioni che proveremo a mantenere su un piano squisitamente giuridico.
Com'è noto, la concessione di misure cautelari da parte dei Giudici Amministrativi presuppone la sussistenza di due presupposti: il fumus bonis iuris del ricorso (ossia, la parvenza della fondatezza delle censure del privato avverso gli atti della pubblica amministrazione) e il periculum in mora (ovvero il danno grave ed irreparabile che deriverebbe da quei provvedimenti nel corso del giudizio amministrativo).
Nel caso in questione, il TAR aveva, anzitutto, messo in discussione la legittimazione della Italo Belga ad impugnare la decadenza in considerazione della maturata scadenza delle concessioni demaniali marittime a suo tempo rilasciate. Con riferimento ai due profili di cui sopra, si era concentrato sul primo ritenendo a prima vista non fondate le doglianze della Italo Belga avverso il provvedimento di decadenza in quanto motivato in relazione a svariati aspetti, non ultimo l’inadempimento da parte della concessionaria agli obblighi derivanti dalla concessione con particolare riferimento alla esternalizzazione sistematica di alcuni servizi ad un soggetto imprenditoriale terzo, peraltro soggetto a tentativi di infiltrazioni mafiosa. Mancando uno due due presupposti, il TAR aveva ritenuto superfluo soffermarsi sull'altro, quello del danno grave ed irreparabile.
Di tutt’altro avviso il C.G.A.R.S., che, investito dell’appello cautelare da parte della Italo Belga, ha ritenuto, anzitutto, che, sul piano della titolarità delle concessioni, il fatto stesso che l’Assessorato abbia dichiarato la decadenza della concessionaria per il venir meno del rapporto fiduciario presuppone (a torto o a ragione) la persistente efficacia delle concessioni medesime con la conseguenza che non si può negare al privato di contestare nel merito i presupposti delle decadenza dichiarata dall'Assessorato regionale, pena la compressione del suo diritto di difesa.
Quanto poi ai due profili cautelari di cui si è detto sopra, il C.G.A.R.S. ha ribaltato la prospettiva seguita dal TAR, rimettendo a quest’ultimo, nella successiva fase di merito, la valutazione approfondita delle censure mosse dalla concessionaria, e ritenendo assolutamente predominante in questa sede cautelare l’aspetto del periculum in mora.
Ed è qui che l’ordinanza presenta tratti più interessanti sul piano giuridico.
L'art. 55 del c.p.a. definisce espressamente il periculum in mora con riferimento all'interesse del privato ricorrente, che deve dedurre di subire (lui) un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso al fine di ottenere la sospensione degli atti impugnati. Spesso, ma non sempre, i Giudici Amministrativi subordinano la misura cautelare ad una sorta di bilanciamento tra il suddetto interesse del ricorrente e quello pubblico sotteso all'adozione del provvedimento amministrativo impugnato da parte della Pubblica Amministrazione di turno (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ecc...). Ebbene, nel caso in esame, il C.G.A.R.S. pare perseguire una terza via, focalizzando la sua attenzione sull'interesse generale dell'intera collettività e distinguendolo dall'interesse pubblico perseguito, in questo caso, dall'Assessorato Regionale, che aveva dichiarato la decadenza delle concessioni. La misura cautelare viene concessa in quanto il C.G.A.R.S. si fa carico di tutelare un interesse di ordine generale che la Pubblica Amministrazione non aveva neppure preso in considerazione e che, solo incidentalmente, coincide con l'interesse privato della Italo Belga. Proprio in quest'ottica il C.G.A.R.S. censura pesantemente l'Assessorato Regionale nella misura in cui, a fronte della decadenza, non avrebbe garantito un ordinato passaggio della concessione demaniale dalla Italo Belga ad un nuovo concessionario o, comunque, compiuto scelte chiare e nette in direzione di una totale liberalizzazione della spiaggia, optando invece per lo spezzettamento della concessione senza alcuna certezza di portare a compimento le procedure di affidamento in vista dell'ormai prossima apertura della stagione balneare.
Si tratta di un approccio certamente innovativo, che, a prescindere dalle valutazioni di merito, che qui non interessano, e delle polemiche di parte, che interessano ancor meno, non appare esente da dubbi, nella misura in cui il Giudice Amministrativo, anziché sindacare semplicemente gli atti della Pubblica Amministrazione adottati all'esito del procedimento amministrativo, finisce per sostituirsi ad essa nell'effettuazione di valutazioni che, nella logica della ordinata separazione dei poteri, sarebbero di esclusiva competenza della stessa Amministrazione.
Avv. Alessandro Scalia, presidente di UAS