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UAS Associazione di Avvocati
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Il prossimo 11 giugno, alle ore 19, presso la Libreria Open Book di Augusta, il diritto si confronta con coscienza e dir...
04/06/2026

Il prossimo 11 giugno, alle ore 19, presso la Libreria Open Book di Augusta, il diritto si confronta con coscienza e diritti umani attraverso Antigone, simbolo della disobbedienza civile e del conflitto tra diritto positivo e diritto naturale.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Il 2 giugno 1946 gli Italiani non scelsere semplicemente un modello istituzionale piuttosto che un altro. Deciser...
02/06/2026

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Il 2 giugno 1946 gli Italiani non scelsere semplicemente un modello istituzionale piuttosto che un altro.
Decisero in modo irreversibile che nel nostro paese la sovranita' sarebbe appartenuta a tutti i cittadini, un privilegio e una responsabilita', che siamo chiamati ad esercitare anche nell'interesse delle generazioni future.
La Repubblica e' un patto che si rinnova, fondato su quei diritti fondamentali scritti nella Carta Costituzionale che, come Avvocati, siamo chiamati a custodire e garantire ogni giorno.
E, allora, BUON COMPLEANNO REPUBBLICA ! 8️⃣0️⃣ anni e non sentirli 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️Dalla volontà procreativa allo status di figlio: note a margine della sentenza n. 68/2025 sulla ...
29/05/2026

🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️

Dalla volontà procreativa allo status di figlio: note a margine della sentenza n. 68/2025 sulla PMA in coppia di donne.

La sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale rappresenta uno dei più rilevanti interventi degli ultimi anni in materia di procreazione medicalmente assistita, poiché affronta direttamente il tema del riconoscimento della genitorialità nelle coppie omogenitoriali femminili e ridefinisce il rapporto tra volontà procreativa, responsabilità genitoriale e interesse del minore. La questione nasce da un giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Lucca, chiamato a decidere sulla rettificazione di un atto di nascita relativo al figlio di una coppia di donne che aveva fatto ricorso, all’estero e nel rispetto della lex loci, a tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa. Nell’atto di nascita erano indicate sia la madre biologica sia la madre intenzionale, che aveva condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso alla PMA. La Procura della Repubblica impugnava l’atto chiedendo la rettificazione per cancellare il nome della madre intenzionale. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte costituzionale sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 (oltre che dell’art. 250 cc) nella parte in cui non consente il riconoscimento del legame di filiazione anche con la madre intenzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 primo comma della Costituzione. La Corte, inquadrata la questione nel solco della propria giurisprudenza su PMA e filiazione, ha richiamato in particolare il ruolo del consenso alla PMA come atto di assunzione di responsabilità genitoriale. Per i nati da PMA – anche eterologa – l’ordinamento già prevede che lo status di figlio possa prescindere dal legame biologico e fondarsi sul consenso prestato al trattamento, che vincola chi lo ha espresso e impedisce di sottrarsi in seguito agli obblighi verso il minore. In questa prospettiva, la Corte sottolinea che il figlio ha diritto a vedersi riconosciuto, sin dalla nascita, come figlio di entrambe le donne che hanno condiviso il progetto procreativo e assunto la correlata responsabilità, e non solo della madre biologica. Secondo la Corte, l’attuale disciplina determina una lesione dell’identità personale del minore (art. 2 Cost.), una irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto ai nati da coppie eterosessuali o ai nati all’estero da coppie di donne il cui atto di nascita con due madri è trascrivibile, e una compressione dei diritti del figlio a vedere riconosciuti, nei confronti di entrambi i genitori intenzionali, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.). Inoltre, l’adozione in casi particolari ex art. 44 l. n. 184/1983, pur utilizzata dalla giurisprudenza per riconoscere il legame con il genitore d’intenzione, è ritenuta strutturalmente inadeguata: richiede l’iniziativa della madre intenzionale, comporta tempi e incertezze processuali e non assicura uno status pieno e stabile sin dalla nascita. La Corte evidenzia anche le gravi disarmonie pratiche: comportamenti difformi degli ufficiali di stato civile; possibilità che alcuni bambini risultino figli di entrambe le madri e altri, in situazioni identiche, solo della madre biologica; persino fratelli che, pur nati dallo stesso progetto genitoriale di coppia, abbiano status diversi o non risultino giuridicamente fratelli. Tutto ciò è ritenuto incompatibile con il principio del miglior interesse del minore e con l’esigenza di certezza dello status filiationis.
Esclusa la presenza di un controinteresse di pari rango (come invece avviene nel caso della maternità surrogata, che resta estranea a questa decisione), la Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in conformità alla legge straniera, a tecniche di PMA, abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato preventivo consenso alla PMA e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Si afferma infatti “Il consenso ha un valore tale da rappresentare un adegiato fondamento per il sorgere della responsabilità genitoriale anche in ipotesi di scissione tra identità biologica ed identità giuridica, fondata sull’art. 6 della legge 40 del 2004, sul consenso comune al progetto di genitorialità ritenuto idoneo a fondare lo status filiationis”.
Riconoscendo ed affermando che il consenso del genitore non biologico è “un valore giuridico” idoneo a fondare la responsabilità genitoriale, trovano riconoscimento la multiformità della familae
presenti nella nostra società civile.
Inoltre, la sentenza fissa una nuova regola: in tali casi, il bambino ha diritto, sin dalla nascita, a essere giuridicamente figlio di entrambe le donne che hanno condiviso il progetto procreativo, senza dover passare per lo strumento, incerto e tardivo, dell’adozione in casi particolari.
La pronuncia si inserisce, dunque, in un percorso di progressivo ripensamento del diritto di famiglia alla luce delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, segnando un passo ulteriore verso il superamento di una concezione esclusivamente biologica della filiazione. In particolare, la Corte valorizza la volontà procreativa consapevole e condivisa come fondamento della responsabilità genitoriale e, nel contempo, rafforza la tutela del minore, assicurandogli uno status certo e pieno nei confronti di entrambe le madri.
In questa prospettiva, la sentenza n. 68/2025 rappresenta un intervento di rilievo nell’ottica di una maggiore apertura dell’ordinamento al riconoscimento degli effetti della PMA, almeno con riguardo alla dimensione dello status filiationis e alla protezione dei diritti dei bambini nati da tali percorsi.
Avv. Maria Elena Nocera, componente del direttivo di UAS Agrigento

Oggi, a partire dalle 14.30, al Castello Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo si svolgera' l'evento formativo organ...
28/05/2026

Oggi, a partire dalle 14.30, al Castello Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo si svolgera' l'evento formativo organizzato dalla sezione UAS di Trapani, insieme all'organismo di composizione della crisi RESTART, in tema di crisi d'impresa e sovrindebitamento con il patrocinio e in collaborazione con il COA di Trapani, l'ASP di Trapani e il Comune di Castellammare del Golfo.

UAS and friends. Lontani dalle passerelle. Tra i ragazzi e le ragazze delle scuole palermitane, contagiati dai loro sorr...
23/05/2026

UAS and friends.
Lontani dalle passerelle. Tra i ragazzi e le ragazze delle scuole palermitane, contagiati dai loro sorrisi pieni di speranza e di futuro.
Sulle loro gambe camminano le idee degli uomini che non ci sono piu', dei nostri martiri.


🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️Il caso Mondello: nuovi orizzonti della tutela cautelare nel processo amministrativo ?  L’ordina...
22/05/2026

🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️

Il caso Mondello: nuovi orizzonti della tutela cautelare nel processo amministrativo ?

L’ordinanza pubblicata ieri, con cui il C.G.A.R.S. ha sospeso fino al 30 settembre 2026 la decadenza della concessione demaniali relative alla spiaggia palermitana di Mondello in favore della Società Italo Belga, merita alcune riflessioni che proveremo a mantenere su un piano squisitamente giuridico.
Com'è noto, la concessione di misure cautelari da parte dei Giudici Amministrativi presuppone la sussistenza di due presupposti: il fumus bonis iuris del ricorso (ossia, la parvenza della fondatezza delle censure del privato avverso gli atti della pubblica amministrazione) e il periculum in mora (ovvero il danno grave ed irreparabile che deriverebbe da quei provvedimenti nel corso del giudizio amministrativo).
Nel caso in questione, il TAR aveva, anzitutto, messo in discussione la legittimazione della Italo Belga ad impugnare la decadenza in considerazione della maturata scadenza delle concessioni demaniali marittime a suo tempo rilasciate. Con riferimento ai due profili di cui sopra, si era concentrato sul primo ritenendo a prima vista non fondate le doglianze della Italo Belga avverso il provvedimento di decadenza in quanto motivato in relazione a svariati aspetti, non ultimo l’inadempimento da parte della concessionaria agli obblighi derivanti dalla concessione con particolare riferimento alla esternalizzazione sistematica di alcuni servizi ad un soggetto imprenditoriale terzo, peraltro soggetto a tentativi di infiltrazioni mafiosa. Mancando uno due due presupposti, il TAR aveva ritenuto superfluo soffermarsi sull'altro, quello del danno grave ed irreparabile.
Di tutt’altro avviso il C.G.A.R.S., che, investito dell’appello cautelare da parte della Italo Belga, ha ritenuto, anzitutto, che, sul piano della titolarità delle concessioni, il fatto stesso che l’Assessorato abbia dichiarato la decadenza della concessionaria per il venir meno del rapporto fiduciario presuppone (a torto o a ragione) la persistente efficacia delle concessioni medesime con la conseguenza che non si può negare al privato di contestare nel merito i presupposti delle decadenza dichiarata dall'Assessorato regionale, pena la compressione del suo diritto di difesa.
Quanto poi ai due profili cautelari di cui si è detto sopra, il C.G.A.R.S. ha ribaltato la prospettiva seguita dal TAR, rimettendo a quest’ultimo, nella successiva fase di merito, la valutazione approfondita delle censure mosse dalla concessionaria, e ritenendo assolutamente predominante in questa sede cautelare l’aspetto del periculum in mora.
Ed è qui che l’ordinanza presenta tratti più interessanti sul piano giuridico.
L'art. 55 del c.p.a. definisce espressamente il periculum in mora con riferimento all'interesse del privato ricorrente, che deve dedurre di subire (lui) un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso al fine di ottenere la sospensione degli atti impugnati. Spesso, ma non sempre, i Giudici Amministrativi subordinano la misura cautelare ad una sorta di bilanciamento tra il suddetto interesse del ricorrente e quello pubblico sotteso all'adozione del provvedimento amministrativo impugnato da parte della Pubblica Amministrazione di turno (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ecc...). Ebbene, nel caso in esame, il C.G.A.R.S. pare perseguire una terza via, focalizzando la sua attenzione sull'interesse generale dell'intera collettività e distinguendolo dall'interesse pubblico perseguito, in questo caso, dall'Assessorato Regionale, che aveva dichiarato la decadenza delle concessioni. La misura cautelare viene concessa in quanto il C.G.A.R.S. si fa carico di tutelare un interesse di ordine generale che la Pubblica Amministrazione non aveva neppure preso in considerazione e che, solo incidentalmente, coincide con l'interesse privato della Italo Belga. Proprio in quest'ottica il C.G.A.R.S. censura pesantemente l'Assessorato Regionale nella misura in cui, a fronte della decadenza, non avrebbe garantito un ordinato passaggio della concessione demaniale dalla Italo Belga ad un nuovo concessionario o, comunque, compiuto scelte chiare e nette in direzione di una totale liberalizzazione della spiaggia, optando invece per lo spezzettamento della concessione senza alcuna certezza di portare a compimento le procedure di affidamento in vista dell'ormai prossima apertura della stagione balneare.
Si tratta di un approccio certamente innovativo, che, a prescindere dalle valutazioni di merito, che qui non interessano, e delle polemiche di parte, che interessano ancor meno, non appare esente da dubbi, nella misura in cui il Giudice Amministrativo, anziché sindacare semplicemente gli atti della Pubblica Amministrazione adottati all'esito del procedimento amministrativo, finisce per sostituirsi ad essa nell'effettuazione di valutazioni che, nella logica della ordinata separazione dei poteri, sarebbero di esclusiva competenza della stessa Amministrazione.

Avv. Alessandro Scalia, presidente di UAS

🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️Donazione indiretta da cointestazione di conto: prova rigorosa dell’animus donand e irrilevanza ...
15/05/2026

🔵🔵Diritti nel venerdi'⚖️

Donazione indiretta da cointestazione di conto: prova rigorosa dell’animus donand e irrilevanza di testamento revocato.

La Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 12107/2026, fissa un principio fondamentale in materia di successioni e donazioni indirette legate alla cointestazione di conti correnti e/o gestioni patrimoniali.
Il caso vedeva Tizio operare nella qualità di gestore/fiduciario su conti e gestioni patrimoniali riconducibili ad altro soggetto, disponendo smobilizzi e bonifici verso conto personali e familiari.
Successivamente alla morte del disponente, gli eredi agivano per la restituzione delle somme sostenendone che Tizio se ne fosse appropriato indebitamente; Tizio opponeva l’adempimento di obbligazioni naturali o un mandato oneroso.
Il Tribunale e Corte d’Appello rigettavano, però, la domanda qualificando l’operazione come liberalità (donazione/donazione indiretta) utilizzando a sostegno, tra l’altro, la cointestazione dei conti e un testamento (poi revocato).
La Cassazione accoglie i motivi legati alla carenza/erroneità dell’accertamento dell’animus donandi, cassando con rinvio per nuovo esame, richiedendo una valutazione complessiva e rigorosa delle circostanze e un puntuale accertamento dell’oggetto della pretesa liberalità (conti/gestioni, giacenze e movimenti).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la cointestazione (con firma e disponibilità disgiunte, di somme di denaro depositate presso un istituto di credito) è configurabile come donazione indiretta, e quindi non soggetta alla forma solenne, solo ove venga provato, con rigoroso riscontro, l’animus donandi.
L’operazione posta in essere, deve essere, quindi, priva di una diversa causa, quale ad esempio gestione fiduciaria o mandato, e deve essere finalizzata, esclusivamente, a perseguire uno scopo di liberalità.
In ragione di ciò, non basta che il disponente sia consapevole dei prelievi o trasferimenti effettuati dal cointestatario-gestore, né tantomeno una dichiarazione ricognitiva dell’“appartenenza” di parte delle somme. E neppure quanto contenuto in una disposizione testamentaria (per natura mortis causa e revocabile) tanto più se revocata, che non può valere, in alcun modo, come manifestazione di una volontà donativa immediata ed irrevocabile.
Per la Suprema Corte è, altresì, necessario accertare in maniera precisa e puntuale l’oggetto della reclamata liberalità (conti e/o gestioni patrimoniali esistenti, giacenze e movimenti) e valutarlo nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti, in particolar modo quando il beneficiario rivesta il ruolo di fiduciario o gestore del patrimonio.
Chi sostiene la donazione (in questo caso, il gestore) deve, quindi, dimostrare l'effettiva intenzione liberale del disponente in quanto la cointestazione è, infatti, solo una presunzione iuris tantum di contitolarità.
Pertanto, in mancanza di prova rigorosa dell'intento liberale, le somme sul conto riconducibili al defunto tornano nell'asse ereditario.
Avv. Alessia Mezzatesta, segretaria UAS

Oltre gli uffici e le scadenze, c’è il valore delle persone. Momenti come questo ci ricordano che il segreto di un grand...
12/05/2026

Oltre gli uffici e le scadenze, c’è il valore delle persone. Momenti come questo ci ricordano che il segreto di un grande team non è solo nel lavoro di squadra, ma nella sintonia che si crea fuori dal contesto lavorativo. Avanti tutta UAS!

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