Studio Legale Mineo - Spera

Studio Legale Mineo - Spera Qualità, efficienza e passione sono i valori che ispirano lo Studio e lo spingono alla ricerca di soluzioni innovative e al costante aggiornamento.

Lo Studio Legale si occupa dei principali settori del diritto civile, in ambito
stragiudiziale e giudiziale, ponendo al servizio della propria clientela l’esperienza maturata e la competenza acquisita. Lo Studio è una realtà dinamica dove collaborazione, confronto quotidiano e integrazione di competenze specialistiche convergono in un approccio flessibile, capace di adattarsi in modo mirato alle e

sigenze di ciascun cliente ed alle caratteristiche di ogni singola vicenda. La nostra pluriennale esperienza in materia di Diritto Civile, Bancario, del Lavoro, Responsabilità medica e diritto di Famiglia, la costante attività dedicata all’aggiornamento normativo e giurisprudenziale ed il rapporto di fiducia costruito nel corso degli anni con i nostri clienti, costituiscono la prova di una assistenza legale specializzata e funzionale.

19/09/2024

Prelievo fraudolento dal Bancomat: è la Banca a dover dimostrare la colpa grave del cliente

In ipotesi di prelievi di denaro non autorizzati, tramite carta bancomat, spetta alla banca dimostrare la colpa grave del cliente nella custodia della carta medesima e del relativo PIN, non potendosi presumere detta colpa dalla mera conoscenza del PIN da parte del terzo.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza del 4 settembre 2024

28/08/2023

L’Agenzia delle Entrate avrà presto a disposizione un nuovo sistema per individuare chi evade le tasse: l’anonimometro, un algoritmo che incrocerà dati bancari e dichiarazioni fiscali.

L'Agenzia delle Entrate si è presa l'impegno con il governo di aumentare di 2,8 miliardi di euro le entrate che lo Stato ottiene dalla lotta all'evasione fiscale, entro il 2025. Il principale strumento per farlo sarà l'analisi dei dati: con strumenti informatici, incrociando le informazioni disponibili – tra movimenti dei conti correnti e dichiarazioni dei redditi, ad esempio – diventerà più facile individuare chi evade.

Per garantire trasparenza, il Fisco ha pubblicato un documento sulla logica che sta alla base del funzionamento dei suoi algoritmi, e anche una serie di Faq che chiariscono i dubbi più immediati. I controlli per valutare il "rischio" di evasione comprenderanno dieci fasi tecniche: dall'individuare il gruppo di riferimento, al definire quale criterio si vuole osservare, fino a identificare i soggetti potenzialmente rischiosi e stilare delle liste per degli eventuali controlli.

L'Agenzia delle Entrate ha già assicurato che ci sarà sempre un intervento umano.
Ovvero, non ci potrà mai essere un intervento del Fisco che sia stato dettato unicamente ad un algoritmo: l'ultima parola spetterà a un operatore fisico, che deciderà come intervenire. In più, le liste create con le analisi informatiche non saranno altro che delle indicazioni per verifiche successive.

L'algoritmo si chiamerà "anonimometro". Il nome è dovuto al fatto che si utilizzeranno i dati dell'Anagrafe dei conti correnti, ma senza violare dati personali (così è stata ottenuta l'approvazione del Garante della privacy). Infatti, durante le analisi i dati delle persone coinvolte (nome, residenza, data di nascita…) saranno sostituiti con dei codici inventati e fittizi. Così, se non sarà individuato nessun rischio di evasione, le persone in questione resteranno definitivamente anonime. Se invece dovessero emergere dei rischi, sarà possibile risalire al nome e ai dati reali della persona.

Partendo dai dati dei conti correnti e delle operazioni bancarie, questi potranno essere confrontati con le informazioni comunicate al Fisco. Oppure, viceversa, si potrà partire da una certa categoria di contribuenti (ad esempio tutte le partite Iva in un certo settore che dichiarano una certa somma, magari realisticamente troppo bassa per quel settore) e poi incrociare le incrociare i loro dati con i movimenti dei loro conti correnti.

Le informazioni prese in considerazione saranno piuttosto sofisticate, e non si limiteranno ai movimenti in banca e alle dichiarazioni dei redditi. Ci saranno i dati sugli accessi alle cassette di sicurezza, quanto spesso si aprono o chiudono rapporti, quanti conti correnti sono intestati a una sola persona o attività. Se ci saranno delle anomalie, potrà intervenire la sede locale dell'Agenzia con ulteriori controlli. Le prime operazioni sfruttando il nuovo algoritmo stanno già partendo, e nei prossimi mesi il meccanismo entrerà in funzione a pieno regime.

26/08/2023

Il condomino può installare un pannello fotovoltaico sulle parti comuni dell’edificio senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale?

La Cassazione, con l'ordinanza n. 1337/2023, risponde affermativamente ma pone un limite: l'installazione non deve rendere necessaria la modificazione delle parti condominiali.

L'art. 1122 bis. c.c., stabilisce che qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve dare comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può quindi prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. Inoltre, per l'installazione degli impianti di cui al comma 2, l'assemblea può provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

La Corte sottolinea che al di fuori della citata ipotesi, il condomino può procedere all'installazione anche in presenza di un parere contrario dell'assemblea. A tale decisione deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante. Con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.

21/08/2023

VENDITA DI IMMOBILE DIFFORME DAL TITOLO EDILIZIO

Nel caso di compravendita di immobile che si riveli poi difforme rispetto ai titolo edilizi che ne permisero la costruzione, la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c. è esclusa solamente qualora il compratore abbia avuto una effettiva conoscenza dell'esistenza del peso o dell'onere gravante sul bene, conoscenza che non può apoditticamente desumersi dalla sottoscrizione delle planimetrie allegate al rogito, specialmente laddove, come nel caso concreto, le stesse diano conto di uno stato di fatto conforme a quello effettivo.

Per accedere alla tutela ex art. 1489 c.c. l'acquirente che si ritenga leso dovrà innanzitutto dimostrare che l'irregolarità sussiste, incombendo tale onere su di lui, non sull'alienante, ovviamente: ebbene, elementi come le dichiarazioni dei tecnici, dell'Amministratore condominiale e le planimetrie allegate all'atto di acquisto riferito all'immobile 'irregolare' non sono, di per sé prova dell'irregolarità - si perdoni la ripetizione.

25/10/2022

Invalidità e 104, Inps e Asp non rispondono?

Esistono rimedi ben precisi da poter esperire per velocizzare l'esame delle istanze.
Sono tantissime le pratiche inevase dopo la paralisi burocratica dovuta all'emergenza Covid.
Possibile l'accertamento tecnico preventivo e in alcuni casi la richiesta di valutazione degli atti senza visita.

31/08/2022

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo che è stato istituito dalla legge numero 990/1969 (successivamente abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private), è operativo a partire dal 12 giugno 1971 e persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile.

Il F.G.V.S. è amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella sua attività, la Consap si avvale dell'assistenza di un apposito Comitato composto da rappresentanti della Consap stessa, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Le ipotesi nelle quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada trova applicazione sono ora previste dall'articolo 283 del codice delle assicurazioni, il quale sancisce che il F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei seguenti casi:
1) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione;
3) sinistro cagionato da veicolo o natante assicurato presso un'impresa operante in Italia, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante lo quale lo stesso era privo di assicurazione.
6) sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

CONDANNA DELLA BANCA PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZAIl Tribunale di Milanoha ordinato alla Banca l'immediata c...
29/08/2022

CONDANNA DELLA BANCA PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA

Il Tribunale di Milanoha ordinato alla Banca l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza.
La segnalazione nelle banche dati pubbliche impedisce l'accesso al credito e può provocare seri danni all'attività economica e finanziaria del segnalato.

28/08/2022

Multa anche per chi va troppo piano

Gli articoli 141 e 142 del codice della strada ricordano che non sempre chi procede a velocità ridotta agisce bene.
Sfrecciare per le strade a bordo del proprio mezzo di trasporto, superando i limiti consentiti di velocità, è cosa assai pericolosa. Ma anche andare troppo piano comporta qualche rischio.
Lo sa bene il legislatore, che all'articolo 141 del codice della strada, nello stabilire le regole in materia di velocità che ogni conducente deve rispettare, ha precisato che la circolazione non deve avvenire a velocità così ridotta da rappresentare un intralcio o un pericolo per il normale flusso dei veicoli.
Dopo aver stabilito tale prescrizione, il medesimo articolo 141 non dimentica di prevedere anche un'apposita sanzione per chi proceda con estrema lentezza: il rischio è quello di trovarsi costretti a pagare una somma compresa tra 42 e 173 euro.
Di certo è la pena più bassa tra quelle stabilite da tale norma con riferimento alla velocità (se si esclude la sanzione riservata ai conducenti di animali da tiro, da soma e da sella!), ma essa non è affatto irrilevante. A dimostrazione che non sempre chi va piano agisce bene.
Peraltro, se in generale la valutazione dell'eccessiva lentezza di marcia va fatta tenendo conto degli intralci e dei pericoli che la stessa può generare, in alcuni casi essa è condizionata da un'espressa individuazione.
Ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada, infatti, su strade particolarmente critiche gli enti proprietari possono anche fissare dei limiti di velocità minimi, senza dimenticare di provvedere alla relativa segnalazione.
L'apposito segnale, in particolare, si presenta con forma circolare, a sfondo blu e con l'indicazione, in bianco, del limite minimo di chilometri orari fissato.
Se esso è presente ma non è rispettato, la sanzione amministrativa è, anche in questo caso, quella del pagamento di una somma compresa tra 41 e 169 euro.

25/08/2022

Condominio e incolumità pubblica: caduta intonaci responsabilità esclusiva condomini.

In terna di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’articolo 677 Cp a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 31592 depositata il 24 agosto del 2022 ha stabilito che sussiste la responsabilità esclusiva dei condomini in caso di distacco dell’intonaco dai balconi perché non hanno provveduto a metterli in sicurezza.
E ciò benché non si sia formata in assemblea la maggioranza necessaria a stanziare i fondi necessari ai lavori, che possono interessare le parti comuni dell’edificio oltre che quelle di proprietà esclusiva: inutile in tal caso tentare di addebitare il reato all’amministratore, che non ha il potere d’intervenire. Né gli interessati l’hanno diffidato a provvedere in via precauzionale, anzi hanno ritardato interventi necessari da tempo.

Diventa definitiva la sanzione inflitta ai quattro condomini ex articolo 677, comma terzo, Cp. illecito contravvenzionale, l’omissione di lavori in edifici che minacciano rovina è un reato colposo omissivo proprio.
E dunque a integrarlo basta la colpa: non è necessario che l’omissione sia motivata dalla specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti. Non giova alla difesa dedurre che gli imputati hanno sempre partecipato alle assemblee e che i lavori ai frontalini dei balconi si sarebbero potuti eseguire soltanto in ambito condominiale. Né d’altronde rileva che non sia stato accertato da quale balcone è caduto il calcinaccio che ha colpito una persona: il reato di lesioni colpose risulta estinto per remissione di querela.
Sussiste eccome, invece, l’inerzia dei condomini che erano da tempo consapevoli della minaccia di rovina di cui soffrivano i balconi dei loro appartamenti. Eppure non sono intervenuti: la condotta omissiva assume un grado di negligenza tale da integrare l’elemento della colpa.
Il tutto nonostante che in assemblea non si sia formato il numero legale per deliberare: di fronte alla paralisi dell’organo decisionale, ogni singolo proprietario ha l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo, al di là del fatto che la relativa origine si possa o no attribuire a lui. E nella specie gli imputati si sono ben guardati dal porre in essere interventi autonomi per evitare crolli.

24/08/2022

Il datore di lavoro non può imporre le ferie a suo piacimento.

La cassazione sezione lavoro con l'ordinanza numero 24977 del 19 agosto 2022 ha stabilito che: "Le modalità di collocazione in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono essere tali da consentirgli di organizzarsi per fruirne in concreto nel periodo di riposo determinato unilateralmente dal datore di lavoro, dovendosi ritenere che il potere di determinare il periodo di fruizione debba tenere conto degli interessi del lavoratore, dovendo sì risultare utile alle esigenze dell’impresa ma non vessatorio nei riguardi del personale, le cui legittime esigenze vanno considerate dall’azienda comunicando il periodo unilateralmente stabilito per la fruizione così da consentire una loro proficua organizzazione: ne consegue che il monte ore deve essere ripristinato perché decurtato in modo illegittimo laddove le modalità di concessione hanno precluso un’effettiva programmazione delle ferie e determinato l’impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche".

21/08/2022

Legge 104, permessi estesi e alternati:
le nuove istruzioni riconoscono ulteriori gradi di parentela ed estendono i benefici in favore dei lavoratori del settore privato.

La legge 104 del 5 febbraio 1992 è il riferimento normativo primario in materia di agevolazioni, diritti e tutele nei confronti dei cittadini con un grave handicap fisico o mentale.
Le agevolazioni, in particolare, hanno l’obiettivo di promuovere l’autonomia ed il benessere di queste persone. Misure di tutela specifiche sono previste anche per i familiari che prestano assistenza, i quali possono, per esempio, accedere ai tre giorni di permessi e al congedo straordinario.
Chi è titolare della legge 104 ha anche diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato. La normativa italiana prevede, inoltre, particolari agevolazioni fiscali e detrazioni sia per le cure mediche che per le prestazioni assistenziali, per l’acquisto di auto e mezzi informatici.
Un sostegno specifico è previsto per i genitori di figli con disabilità, beneficiari dell’assegno unico per un importo di misura maggiore.

Le novità della legge 104
Con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, l’Inps ha fornito nuove istruzioni operative in merito ai permessi 104, riconoscendo ulteriori gradi di parentela ed estendendo i benefici in favore dei lavoratori del settore privato.
Il decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, ha lo scopo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

I permessi legge 104
Una novità importante riguarda chi potrà usufruirne: i permessi 104 si estendono, infatti, anche quando c’è una convivenza di fatto o un’unione civile.
Il decreto legislativo prevede, dunque, che i tre giorni di astensione dal lavoro potranno essere richiesti per l’assistenza a persone con disabilità grave, non ricoverate a tempo pieno, rispetto alle quali il lavoratore sia:
coniuge
parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76
convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge n. 76/2016
parente o affine entro il secondo grado.
Il diritto ai permessi 104 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che per assistere l’altra parte dell’unione, anche a un parente.
L’estensione, però, non riguarda i conviventi o le coppie di fatto. In questo caso il rapporto di affinità non è riconoscibile non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Permessi 104 alternati
I permessi 104 diventano, inoltre, alternati, possibilità precedentemente non riconosciuta. Fermo restando il limite complessivo dei tre giorni di permesso mensile, la richiesta potrà essere fatta anche da più soggetti tra quelli sopra elencati, che potranno quindi usufruirne per assistere la stessa persona.
L’utilizzo dei tre giorni di astensione dal lavoro comporterà per di più il diritto da parte del beneficiario ad accedere in via prioritaria allo smart working.

I comportamenti da evitare in caso di permessi
La copertura economica delle giornate di assenza è garantita dall’Inps, attraverso un’apposita indennità, di norma anticipata dal datore di lavoro in busta paga.
Eventuali condotte che sfociano in abuso del diritto, in particolare per sfruttare i giorni di permesso per scopi diversi dall’assistenza al familiare possono comportare il licenziamento per giusta causa.
La giurisprudenza di Cassazione ha più volte sottolineato che il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi a un’agenzia investigativa, con l’obiettivo di accertare un utilizzo improprio, da parte del lavoratore, dei permessi per assistere i familiari disabili.

Indirizzo

Palermo
VIAALOISIOJUVARAN.138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Sabato 10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Telefono

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