30/04/2021
INVALIDITA' CIVILE
Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche, un obiettivo affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'art. 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
La Costituzione italiana tutela la dignità umana con uno spirito di solidarietà nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
Ebbene, istituita con la L. n. 118 del 30 marzo 1971, L'INVALIDITA' è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Ed ancora, L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. Dunque, la persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione permanente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.
COME CHIEDERE L'INVALIDITA' CIVILE
Occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato; Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi alle sedi Patronato e Caf più vicina.
Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita presso la Commissione Medico Legale INPS.
Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invierà al richiedente il verbale relativo all’esito degli accertamenti. Se la prestazione di invalidità civile richiesta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale beneficio con azione giudiziaria da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile, entro 180gg dal ricevimento della comunicazione/verbale Inps.