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24/07/2020

Sulla legittimazione del creditore istante per il fallimento e sugli effetti del suo “atto di desistenza” (Cass. civ., sez. VI-1, 30 giugno 2020 n. 13187).

Con La pronuncia qui segnalata, la Corte di cassazione ribadisce il contenuto di un precedente proprio arresto (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2019, n. 16122), distinguendo, in caso di avvenuta dichiarazione di fallimento, fra:
i) desistenza del creditore istante per il fallimento “dovuta all’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria”;
ii) desistenza del medesimo soggetto tuttavia “non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione” (da parte del debitore/fallito), operante sul piano meramente processuale.
Per la S.C. solo la prima influisce sulla legittimazione del creditore istante (ai sensi dell’art. 6 L.F.) facendola ve**re meno, con il corollario per cui tale circostanza può ben essere rappresentata dal fallito in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, con esito di accoglimento del mezzo di gravame in discorso.

La sentenza è scaricabile dal seguente link:
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-13187-del-30-06-2020






1. – Il Tribunale di Milano, pronunciando sull’istanza di fallimento proposta da Oriana Turati, dichiarava aperta la procedura concorsuale nei confronti di (OMISSIS) s.a.s di B.F. geom.e del socio illimitatamente responsabile, appunto B.F..

02/07/2020

Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888 torna su di un classico tema del diritto dell’impresa tradizionalmente studiato nell’ambito delle vicende circolatorie dell’azienda (o di un ramo d’azienda): l’individuazione del criterio discretivo per qualificare un contratto alternativamente come affitto d’azienda (o di un suo ramo) oppure locazione di immobile.
Criterio identificato, in sintesi, nella organizzazione impressa dall’imprenditore ad un insieme di beni in vista dell’esercizio dell’attività di impresa, in conformità al rilievo dato dall’art. 2555 c.c., sulla nozione di azienda, al c.d. "profilo organizzativo" (elemento quest'ultimo, peraltro, già presente nella nozione giuridica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.).

La sentenza in parola è scaricabile dal seguente link:
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/06/file_5ee7302068ce8.pdf







22/06/2020

Sull’ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale organo gestorio di altra società di persone o di capitali (e, dunque, sulla legittimità della eventuale clausola statutaria che preveda tale fenomeno).

Il Tribunale di Roma, Ufficio del Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma, col decreto (di rigetto) dell’1.06.2020 – qui allegato – riafferma la possibilità della predetta nomina, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.

Ripercorrendo le argomentazioni sviluppate anche dalla massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano, viene, in particolare, evidenziato come ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione gestoria, una persona fisica appartenente alla propria organizzazione (non necessariamente coincidente, quindi, con il suo rappresentante legale), la quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, per di più in solido con la stessa persona giuridica amministratore.

Per la disciplina applicabile a tale ipotesi, inevitabile è il richiamo alle disposizioni in tema di Società Europea e di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).






16/06/2020

Si segnala un saggio a firma di Vincenzo Di Cataldo, dal titolo “Liti societarie e composizioni stragiudiziali”, in Giur. Comm., 2019, fasc. 5, I, 783 ss.

Si affronta il tema, interessante dal punto di vista professionale, dei “flussi di lite” nel mondo delle società commerciali (ma egualmente può dirsi per le società con oggetto agricolo), ossia le controversie che si accendono tra diversi soci o gruppi di soci di una stessa società.

L’Autore provare a mettere in luce le caratteristiche che possono dirsi “specifiche” delle vertenze che maturano all’interno di enti societari, in relazione soprattutto a quello che nella letteratura giuridica è definito il c.d. “valore organizzativo” del contratto di società (i.e. contratto di organizzazione di una futura attività imprenditoriale).

Stimolante è poi la parte dedicata ai Professionisti legali che assistono in tali percorsi (giudiziali e non) le società/clienti: vengono infatti tracciate fisionomia, sensibilità e compiti di tali esperti, in una sorta di vademecum dell’avvocato d’impresa.






10/06/2020

Sulla legittimità del patto (parasociale, ma anche statutario) di “russian roulette” (o “roulette russa” o del “cowboy”).

La Corte di Appello di Roma con la sentenza del 3.02.2020 conferma la nota sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, 19.10.2017 (n. 19708) sulla validità e meritevolezza degli interessi perseguiti dal suddetto patto.

In sintesi, detta clausola – riconducibile alle più ampie clausole di “buy-sell provision” – mira a superare eventuali situazioni di stallo (c.d. “deadlock”, da distinguere dal c.d. “stalemate”) nella governance societaria o nell’organo assembleare, attribuendo ai soci la facoltà di attivare la procedura in virtù della quale ciascuno di essi ha il diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo all’altro socio la scelta tra:
i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo;
ii) acquistare la partecipazione di quest’ultimo al medesimo prezzo.

Questa clausola va distinta, per funzione e struttura, da quelle di c.d. “drag along” (o di co-vendita, o di trascinamento).

La sentenza è scaricabile dal seguente link:
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/06/file_5ed7756fa5d9c.pdf






03/06/2020

Negata la prededuzione ex art. 111, comma 2, L.F. al credito di un professionista che ha assistito una società nell’accesso alla procedura concordataria in caso di successivo fallimento, in presenza di atti in frode ai sensi dell’art. 173 L.F. conosciuti e taciuti dal medesimo.

Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2020, n. 9027 (Ord.) riveste un certo interesse:
i) da un punto di vista sistematico, per i chiarimenti offerti in tema di prededucibilità dei crediti sorti in funzione di procedure concorsuali;
ii) da un punto di vista professionale, per coloro che assistono imprenditori nella predisposizione di strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa.

Da un lato, viene, infatti, precisata la portata della prededuzione fallimentare, affrancandola – in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità sul tema – dal controllo giudiziale sulla “utilità” dei crediti (da prestazione professionale) per la massa dei creditori.
Dall’altro, la S.C. ritiene che la scoperta di atti di frode imputabili anche al professionista e causa della revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L.F. precluda l’accesso alla prededuzione per detti crediti.




Si segnala la meritoria attività di analisi dei provvedimenti della legislazione emergenziale (D.L. Cura Italia, già con...
28/05/2020

Si segnala la meritoria attività di analisi dei provvedimenti della legislazione emergenziale (D.L. Cura Italia, già convertito in legge con modificazioni, D.L. Liquidità e D.L. Rilancio), in materia di società ed enti, nonché in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile, compiuta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e condensata nel documento di ricerca del 25 maggio 2020, qui allegato.

Un focus ragionato e attento per orientarsi nella normativa (di rango primario) emanata in modo fluviale nel picco della pandemia da Covid-19.

Il documento è scaricabile al seguente link:
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1458








Il presente documento esamina le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modif...

22/05/2020

Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione in Centrale dei Rischi (CR) e/o in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Tribunale di Verona 13 febbraio 2020 (dal sito Ilcaso.it del 21.05.2020).

Il Decidente, dopo avere ripercorso il panorama giurisprudenziale in tema di risarcibilità del danno (non patrimoniale) da lesione di reputazione sociale a causa della (illegittima) segnalazione alla CR e/o alla CAI, ha rigettato la richiesta risarcitoria dell’attore, escludendo nella fattispecie concreta il danno da reputazione “in difetto della prova della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi”. Parte attrice, invero, non aveva dimostrato che la notizia della sua segnalazione, nell’arco di tempo in cui era durata, era stata effettivamente rilevata da altri Istituti di credito, per tal verso incidendo negativamente sulla sua reputazione.

Il provvedimento giudiziale si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia (di cui si dà atto nella pronuncia in discorso), fornendo chiari spunti, di valutazione ex ante e operativi (di allegazione e probatori) a valle, a chi volesse promuovere un’azione giudiziale analoga a quella da esso decisa.

22/05/2020

Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione in Centrale dei Rischi (CR) e/o in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Tribunale di Verona 13 febbraio 2020 (dal sito Ilcaso.it del 21.05.2020).

Il Decidente, dopo avere ripercorso il panorama giurisprudenziale in tema di risarcibilità del danno (non patrimoniale) da lesione di reputazione sociale a causa della (illegittima) segnalazione alla CR e/o alla CAI, ha rigettato la richiesta risarcitoria dell’attore, escludendo nella fattispecie concreta il danno da reputazione “in difetto della prova della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi”. Parte attrice, invero, non aveva dimostrato che la notizia della sua segnalazione, nell’arco di tempo in cui era durata, era stata effettivamente rilevata da altri Istituti di credito, per tal verso incidendo negativamente sulla sua reputazione.

Il provvedimento giudiziale si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia (di cui si dà atto nella pronuncia in discorso), fornendo chiari spunti, di valutazione ex ante e operativi (di allegazione e probatori) a valle, a chi volesse promuovere un’azione giudiziale analoga a quella da esso decisa.



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