24/07/2020
Sulla legittimazione del creditore istante per il fallimento e sugli effetti del suo “atto di desistenza” (Cass. civ., sez. VI-1, 30 giugno 2020 n. 13187).
Con La pronuncia qui segnalata, la Corte di cassazione ribadisce il contenuto di un precedente proprio arresto (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2019, n. 16122), distinguendo, in caso di avvenuta dichiarazione di fallimento, fra:
i) desistenza del creditore istante per il fallimento “dovuta all’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria”;
ii) desistenza del medesimo soggetto tuttavia “non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione” (da parte del debitore/fallito), operante sul piano meramente processuale.
Per la S.C. solo la prima influisce sulla legittimazione del creditore istante (ai sensi dell’art. 6 L.F.) facendola ve**re meno, con il corollario per cui tale circostanza può ben essere rappresentata dal fallito in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, con esito di accoglimento del mezzo di gravame in discorso.
La sentenza è scaricabile dal seguente link:
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-13187-del-30-06-2020
1. – Il Tribunale di Milano, pronunciando sull’istanza di fallimento proposta da Oriana Turati, dichiarava aperta la procedura concorsuale nei confronti di (OMISSIS) s.a.s di B.F. geom.e del socio illimitatamente responsabile, appunto B.F..