Studio Legale Stefano Conti

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07/04/2020

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7470 del 19 marzo 2020, conferma il diritto dei lavoratori in mobilità che abbiano intrapreso, o che intendano intraprendere, un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità con riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa.
A tal fine non rileva la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, considerato che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata.
La previsione normativa (art. 7 L. n. 223/1991), infatti, è funzionale all’inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità e costituisce, quindi, un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge, o si accinge a svolgere, in proprio.

27/03/2020

L’INPS, con la Circolare n. 45 del 25.03.2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.
Le 12 giornate lavorative retribuite di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato, sono fruibili anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previsti.
La frazionabilità ad ore dei permessi ex L. 104/92 riguarda non solo alle 12 giornate extra ma anche alle 3 già previste.

26/03/2020

La decretazione d’urgenza del Marzo 2020, ed i D.P.C.M. che l’hanno preceduta, al fine di far fronte all’emergenza pandemica da diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19, nuovo Coronavirus), ha generalizzato l’ambito applicativo del lavoro agile - provvisoriamente dal 2 marzo al 31 luglio 2020 (art. 2, comma 1, lett. r) del D.P.C.M. 08.03.2020) - ad ogni rapporto subordinato, pubblico e privato, anche in assenza dell’accordo normalmente stipulato in forma scritta (seppur ad probationem tantum) con il dipendente, ex art. 19, comma 1 della L. 81/2017, che deve precedere l’inizio dello svolgimento della prestazione secondo tale modalità.
Dal punto di vista giuridico-normativo è bene tenere presente che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, L. n. 81/2017, il trattamento economico applicabile al lavoratore agile, a parità di mansioni (di livello e di inquadramento), non può essere inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che operano esclusivamente all’interno dell’azienda. Analoga parità di trattamento è prevista dall’art. 18, comma 4, L. 81/2017 per quanto riguarda gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti ai dipendenti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 18 della L. 81/2017, il lavoro agile può svolgersi anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e, soprattutto, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Per quanto più dettagliatamente concerne l’orario di lavoro, pur non sussistendo precisi vincoli di orario, andranno comunque osservati i limiti di durata massima delle ore di lavoro, giornaliere e settimanali, derivanti dalla Legge e dai contratti collettivi di riferimento.
Anche nell’ambito del rapporto di lavoro “agile”, il datore di lavoro, per espressa previsione dell’art. 18, comma 2 della L. 81/2017, rimane il responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici forniti al lavoratore per lo svolgimento dell’attività, adeguatamente informando il dipendente ed assicurandosi che gli strumenti forniti siano conformi al T.U. Sicurezza (Titolo III), nonché a tutte le disposizioni speciali vigenti in materia. Rimangono invariate, com’è ovvio, le tutele contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (art. 23, comma 2, L. 81/2017), anche rispetto al c.d. infortunio in itinere nell’ipotesi in cui il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sia diverso dal luogo di abitazione del lavoratore.
Nell’attuale situazione emergenziale, ciò che potrebbe mancare (per espressa previsione della normativa d’urgenza), è l’accordo individuale scritto tra lavoratore e parte datoriale, di norma propedeutico all’inizio dello svolgimento delle mansioni in forma “agile”.
Tale accordo individuale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L. 81/2017, dovrebbe disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Con l’accordo scritto, inoltre, dovrebbero essere individuati i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dello stesso dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Ed ancora, ai sensi dell’art. 21 della L. 81/2017, l’accordo dovrebbe disciplinare il potere di controllo da parte del datore di lavoro sull’operato del lavoratore, cui dovranno comunque essere garantiti i diritti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (che disciplina l’installazione di “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).
Il potere di controllo, in ispecie, dovrebbe esplicarsi mediante analitica individuazione delle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che potrebbero dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
La possibile lacuna contrattuale (assenza di accordo individuale scritto), normativamente legittimata quale effetto dell’attuale necessità ed urgenza dello svolgimento del rapporto in forma agile, e presumibilmente colmata tramite il ricorso a strumenti di massa, potrebbe recare con sé implicazioni di rilievo in quanto, al documento in questione, il Legislatore del 2017 ha inteso attribuire la funzione di lex specialis atta a regolamentare aspetti cruciali, e spesso critici, dello svolgimento del rapporto, dal mancato rispetto dei quali origina una buona parte del contenzioso in materia di lavoro.

25/03/2020

Nelle more della pubblicazione della circolare che individuerà le dettagliate istruzioni amministrative, con Messaggio n. 1321 del 23.03.2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 (Nuova causale “COVID-19 nazionale”).

23/03/2020

Con messaggio n. 1281 del 20.03.2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in materia di permessi ex L. 104/92, incrementati di 12 giorni in aggiunta ai 3 già previsti (e fruibili ad ore o continuativamente nello stesso mese, per i mesi di marzo e aprile 2020), congedi COVID-19 e bonus baby-sitting, individuandone analiticamente i beneficiari ed i requisiti.

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