Avvocato - Counselor Giacomo Maggio

Avvocato - Counselor  Giacomo Maggio Lo Studio Legale opera in vari settori del diritto civile, con particolare cura ed attenzione al Diritto di Famiglia (separazioni e divorzi).

Inoltre, vanta ampia esperienza nel settore del counseling con Approccio Empirico.

12/11/2023

Anch'io sto disattivando!
Così ora lo stanno facendo, appena annunciato su Channel 4 News. Facebook addebiterà a tutti gli utenti a partire da lunedì. Puoi fare un'opt-out facendo questo. Tieni il dito su questo messaggio e copialo. Non si può condividere. Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook!!! Un ringraziamento speciale per questo consiglio legale... per aver pubblicato queste informazioni:
A causa del fatto che tutti stanno lentamente venendo dirottati, sì dirottati non hackerati, stanno dirottando i nostri account, ora ancora di più.
Giusto in caso di avviso: un avvocato ci ha consigliato di postare questo. La violazione della privacy può essere punita dalla legge. NOTA: Facebook Meta è ora un ente pubblico. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se non pubblichi un comunicato almeno una volta, si capisce tecnicamente che stai consentendo l'uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del tuo profilo.
DICHIARO CHE NON DO A FACEBOOK META IL MIO PERMESSO DI USARE NESSUNO DEI MIEI DATI O FOTO PERSONALI.
Copia e incolla, non condividere. Sto ricevendo più post pubblicitari di vendita che post degli amici. Tieni il dito ovunque in questo post e clicca su ′′ copia ". Vai alla tua pagina dove dice "A cosa stai pensando. " Tocca il dito ovunque nel campo vuoto. Clicca incolla. Questo aggiorna il sistema.

12/10/2021

Il padre che non prova la sua impossibilità economica a provvedere al versamento del mantenimento per il figlio è condannato.

È quanto ha stabilito la Cassazione, con la recente sentenza n. 339392 del 2021, in cui si afferma la responsabilità penale del genitore inadempiente che, dopo la separazione, non provvede al mantenimento del figlio.

Per i giudici di legittimità, ai fini della esclusione della responsabilità penale di condanna, non rileva la situazione di difficoltà economica, necessitando una prova più rigorosa: ossia non possedere nulla o una condizione di precarietà.

17/08/2020

ATTENZIONE

17/08/2020

ABBONAMENTI PALESTRE E PISCINE
rimborsi entro il 18 agosto

Il provvedimento, contenuto nel decreto Rilancio, prevede che tutti gli abbonamenti già pagati per ogni tipo di impianto sportivo vengano rimborsati in quanto non goduti per il lockdown

Le richieste per i rimborsi degli abbonamenti per le palestre, le piscine, i centri sportivi rimasti chiusi durante il lockdown dovranno essere presentate entro 18 agosto.

Si tratta di una misura prevista nel decreto Rilancio e che stabilisce che tutti gli abbonamenti già pagati per ogni tipo di impianto sportivo vengano rimborsati in quanto non goduti durante il periodo di chiusura per la quarantena.

La norma del decreto Rilancio (art. 216) estende agli abbonamenti alle strutture sportive le disposizioni già previste dal decreto Cura Italia (art. 88 del dl 18/2020) sul rimborso dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura.

LA SCELTA TRA RIMBORSO E VOUCHER

Per chi non ha usufruito degli abbonamenti sarà possibile scegliere tra il rimborso o un voucher da utilizzare nella stessa struttura.
Nello specifico: il rimborso riguarda solo il periodo di chiusura in cui non si è potuto accedere alle strutture chiuse dai Dpcm. Per richiederlo è necessario presentare la ricevuta dei versamenti dei pagamenti effettuati. Il rimborso va chiesto al gestore dell'impianto che avrà 30 giorni per restituire la cifra pagata.

L'alternativa è un voucher dello stesso valore da utilizzare nella stessa struttura «entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva», ossia entro il 25 maggio 2021 termine esatto dalla data di riapertura dopo il lockdown di centri sportivi, palestre e piscine.

Discorso diverso, come spiega il ministero dello sport, per il rimborso di abbonamenti e biglietti da parte delle società sportive che continua a essere disciplinato dall'art. 88 del decreto legge Cura Italia (dl n. 18/2020).

Danni da bomba d’acqua? Di recente la Cassazione Civile si è espressa riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazion...
17/07/2020

Danni da bomba d’acqua?

Di recente la Cassazione Civile si è espressa riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione Comunale.

Con l’ordinanza del 28.7.2017 n.18856 la Suprema Corte, Sez. Civile VI-3, ha affermato che se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode è responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche anche in caso di eventi definiti come “bombe d’acqua”.

Responsabilità per i danni da bomba d’acqua

Provvedimento molto importante anche in ragione dei recenti eventi atmosferici che hanno colpito l’Italia ed, in particolare, la città di Livorno, così come anni addietro la provincia di Messina (Giampilieri – Scaletta Zanclea – Letojanni – Giardini Naxos, ecc.), con danni economici rilevantissimi e perdite di vite umane.
Da tempo il territorio Italiano è vittima di uno sfruttamento selvaggio o, di contro, versa in uno stato di completo abbandono (basti pensare agli abusi edilizi e all’eccessiva cementificazione, alla mancanza di manutenzione degli alvei dei torrenti e della rete stradale, alla mancata coltivazione dei terreni, agli incedi dolosi delle zone boschive a ridosso dei centri abitati) il tutto aggravato dalle c.d. “bombe d’acqua” che sino ad un decennio fa erano poco frequenti sul territorio Italiano; oggi, invece, sono all’ordine del giorno, soprattutto durante i cambi di stagione e, pertanto, secondo la Cassazione non più imprevedibili.
Nella mancanza di imprevedibilità risiede la novità introdotta dal provvedimento della Cassazione la quale afferma: “Nel sottolinearsi come “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili” (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).”
Nell’ambito della disciplina delle cose in custodia vige il principio dell’inversione dell’onere della prova “c.d. responsabilità aggravata”, pertanto, dovrà essere il convenuto e non l’attore che chiede il risarcimento del danno, a dover dimostrare che: “il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative del caso, e secondo il principio generale del neminem laedere.”

Il caso di specie
Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione i danni erano stati procurati al ricorrente da precipitazioni atmosferiche fuori dalla norma (c.d. bomba d’acqua) che erano state causa dei danni imputabili a completa o parziale responsabilità del Comune resistente.
Ciò, è emerso dalla CTU, disposta durante la fase di merito, che ha appurato quanto segue: “le conseguenze dannose” sono state nel caso “amplificate” da “una serie di concause” costituite: “a) dai pregressi interventi di modifica del territorio, posti in essere dal Comune (vicino svincolo stradale con sottopasso) dalle Ferrovie (sostituzione del muro a secco drenante che delimitava i binari con muro di calcestruzzo) e da privati (edifici e piazzali), interventi che avevano modificato quote e pendenze e che al tempo stesso avevano drasticamente ridotto la superficie a terreno vegetale; b) dalla insufficienza della rete di fognatura bianca a servizio della zona, circostanza confermata dalla esecuzione da parte del Comune, proprio a seguito dell’evento di opere di adeguamento; c) dal difetto di manutenzione delle caditoie e delle griglie della rete,… risultate del tutto intasate, circostanza atta ad ostacolare il naturale smaltimento delle acque e a favorirne l’accumulo”, la corte di merito ha al riguardo osservato che “ove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni del 30 luglio 2002, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore”.”
Pertanto, il caso fortuito o imprevedibile, e la forza maggiore, non valgono più ad esimere le Amministrazioni dalle richieste risarcitorie avanzate da chi ha subito danni causati da alluvioni, dato che oggi (rispetto al passato), manca la imprevedibilità del fenomeno atmosferico c.d. “bombe d’acqua” ormai conosciuto e di frequente accadimento. Ne consegue che le Amministrazioni dovrebbero, per andare esenti da responsabilità, preventivamente porre in essere tutte le precauzioni necessarie ad evitare, o quanto meno ridurre al massimo, il rischio di possibili danni. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode che invoca l’esimente.
La Cassazione con questo provvedimento dà speranza di ottenere un adeguato ristoro a coloro i quali hanno subito le conseguenze disastrose dei nubifragi.

29/05/2020
23/04/2020

CORONAVIRUS E CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'emergenza covid in molti casi ha reso difficile per molte famiglie italiane provvedere al versamento del canone di locazione mensile.

E' bene subito dire che che il governo non ha previsto alcun provvedimento normativo ad hoc che preveda ed autorizzi l’inquilino a sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito e nemmeno di autoridursene la misura.

Quindi in pratica ogni conduttore è tenuto a pagare tutto il canone come se nulla fosse successo.

In questo difficile periodo l'unica soluzione può essere raggiunta attraverso un accordo tra le parti del rapporto di locazione: da un lato il conduttore, ovviamente interessato a continuare ad occupare la propria abitazione; dall’altro il locatore, anch’egli propenso a mantenere in vita il contratto per evitare di rimanere ancor più penalizzato da una progressiva morosità del suo inquilino.

Possibile, dunque, concordare ulteriori nuove condizioni contrattuali, anche se è bene che il conduttore formuli per primo le sue proposte in proposito, sulla base delle proprie mutate condizioni economiche.

La richiesta di una equa riduzione del canone per tutto il periodo in cui permarrà il pericolo virus, termine quest’ultimo, però, difficile per ora da prevedersi e dunque probabilmente foriero di futuri contenziosi giudiziari, se non ben individuato.

L'appiglio normativo è dato dall'art. 1467 c.c., che prevede un valido rimedio quando, a seguito di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la prestazione dovuta da una parte del contratto, appunto il pagamento del canone, diventa eccessivamente onerosa.
Esclusa infatti, almeno con riguardo alle locazioni abitative, la volontà delle parti di risolvere il contratto, ecco la possibilità di liberamente decidere di modificare, temporaneamente o in modo definitivo, le condizioni del contratto, eliminando lo squilibrio che il Covid-19 ha, purtroppo, creato tra le reciproche prestazioni e riportando il contratto ad un giusto rapporto di scambio.

A ciò, il conduttore può richiedere di ritardare il pagamento rispetto alla scadenza prevista in contratto, trattandosi di un inadempimento incolpevole provocato da un’ impossibilità sopravvenuta e, ci si augura, temporanea in quanto destinata a durare sino al termine dell’emergenza “coronavirus”: il tutto senza addebito di interessi e/o di penali in genere (art. 1256, comma 2°, c.c.).

Discorso totalmente diverso se il conduttore volesse definitivamente chiudere il rapporto locatizio.

10/03/2020

LE 5 FASI DELL'AMOREPochi superano la terza. Scorrendo la home di FB una cosa è chiarissima: tutti parlano di Amore, chi bene, chi male, chi

LE 5 FASI DELL'AMOREPochi superano la terza.Scorrendo la home di FB una cosa è chiarissima: tutti parlano di Amore, chi ...
10/03/2020

LE 5 FASI DELL'AMORE
Pochi superano la terza.

Scorrendo la home di FB una cosa è chiarissima: tutti parlano di Amore, chi bene, chi male, chi da innamorato, chi da deluso, chi da partner felice, chi da separati incazzati neri.

Da Avvocato civilista matrimonialista posso dirvi che la gran parte di coppie si disgrega dopo pochi anni oppure sceglie di continuare la relazione di coppia tra recriminazioni ed insoddisfazione reciproca.

Quando l’amore finisce si danno diverse versioni dell’accaduto: la più drammatica è “ non provo più niente…non l’amo più.. gli/le voglio tanto bene, ma non l’amo più!”

Vi sono altre pseudo spiegazioni come “era cambiato” o “non riuscivamo più a trovare punti in comune…” oppure semplicemente “non era il partner giusto per me“.

Il punto scontato per tutti è che tutti vorrebbero un amore avvolgente, duraturo, che abbia la stessa intensità dei primi tempi e sia sempre motivo di piacere e soddisfazione!

E’ anche vero, ma molti ignorano, che l’amore vero e duratura è costituito da 5 fasi.

Molte coppie si fermano alla terza, senza evolversi ulteriormente e giungono alla convinzione che tra loro non vi è più amore.

Il passaggio cruciale, la convinzione comune, è che la coppia è intesa, come una unità statica, quando invece trattasi di unità dinamica.

Ogni cosa e, quindi, anche le relazioni e le persone che la compongono sono in continuo mutamento. Siamo in continua evoluzione e anche la nostra coppia lo è.

Un segreto mai veramente accolto è quello che i due partner devono essere pronti ad accettarsi vicendevolmente e soprattutto a vedere il partner per ciò che realmente è, senza lasciare spazio a idealizzazioni e proiezioni.

Un nemico occulto: la stabilità emotiva
Una buona parte di noi non ama la stabilità e quando la coppia si consolida, semplicemente si annoia e inizia a guardarsi intorno.
Questo genere di persona non è così atipica e anche se vorrebbero impegnarsi, vivono relazioni pre-confezionate, già destinate a finire si tratta solo di tempo.
Questo accade perché non si ha l’abitudine emotiva alla stabilità.

Tutto ciò che una donna, un uomo, conosce sull’amore e sulle emozioni, l’ha appreso inconsapevolmente quando era bambina/o.

Durante la infanzia si ha l’opportunità di leggere le emozioni.

Chi non è stato così fortunato e ha vissuto un’infanzia emotivamente tumultuosa, inevitabilmente tenderà ad annoiarsi quando le cose sono calme e stabili.

Ciò ha una refluenza decisiva nel rapporto di coppia, in quanto non riesce a superare la terza fase dell’amore, perché teme la stabilità di coppia. Così tra paure dell’abbandono e chi scambia la stabilità per calo dell’amore si vengono a troncare rapporti che in verità poco hanno a che fare con i sentimenti

Le 5 fasi dell’amore

1. innamoramento
2. Diventare una coppia
3. Disillusione
4. Amore vero e duraturo
5. Cambiare insieme

1. L’innamoramento
Innamorarsi è la fase più bella ed entusiasmante. Quella che tutti vorremmo avere per sempre, quella che tutti scambiano per AMORE. E’ una fase stupefacente, nel vero senso della parola..è come essere euforici e drogati: ossitocina, estrogeni, serotonina, testosterone, dopamina… sono tutte molecole attivate che regolano il meccanismo dell’innamoramento. L’innamoramento è caratterizzato dal desiderio, dall’attrazione e da una strana sensazione di benessere. In realtà siamo sotto l’effetto degli “ormoni dell’amore”, ma non ne siamo consapevoli e imputiamo il nostro benessere all’altro.
Così quando ci innamoriamo in verità diventiamo “egoisti”; ciò che vogliamo è trascorrere il nostro tempo con l’altro che, se ricambia il nostro interesse, non fa altro che assecondare la produzione degli ormoni dell’amore!
2. Diventare una coppia
In questa fase, la coppia si trova un ampliamento dell’intesa e la coppia vuole unirsi: le sensazioni predominanti sono di protezione, unione e gioia. Impariamo a capire ciò che piace all’altra persona, espandiamo le nostre vite individuali per accogliere l’altro.
La vita da “single” lascia spazio alla vita di coppia, insomma, iniziamo a vivere “il noi” in tutte le sue sfaccettature. I sentimenti dell’innamoramento lasciano spazio, via via, all’amore.
Questa fase è caratterizzata da sicurezza, amore, apprezzamento, accudimento, protezione… Insomma, ci sentiamo vicini e protetti e diamo protezione e intimità.
Ecco, spesso molti sbagliano e pensano che questo sia l’apice dell’amore e non fanno i conti con ciò che viene dopo!
3. La disillusione
Per molte relazioni, la terza fase è l’inizio della fine oppure l’inizio di una relazione del tutto insoddisfacente.
In questa fase, vengono fuori i difetti, le fragilità, i limiti, ciò che non piace dell’altra/o. Anche le piccole cose dell’altro possono iniziare a darci fastidio. Comincia a serpeggiare uno strano sentimento di insoddisfazione, si attiva maggiormente la razionalità, aumentano le critiche per comportamenti prima ritenuti gioiosi, ci si appunta quello che non va nell’altro.
Ci si sente meno amati e si diventa desiderosi di attenzioni che sembrano non arrivare.
Viene fuori la routine, le solite cose fatte insieme, le solite uscite.
Ci si sente in trappola, in una relazione che sembra molto diversa da quella iniziale….e si inizia a cercare distrazioni.
Sembra quasi di vivere una disillusione, che se non viene elaborata, la relazione non può che portare a grosse frustrazioni. Il singolo, anche se l’altro nulla fa, può sentirsi ferito, arrabbiato o irritato dall’altro. Possono aumentare le distanze e la coppia inizia a perdere la sua coesione che ha caratterizzato le fasi precedenti.
Le due persone continuano a esistere insieme ma senza sentirsi veramente unite. Questo avviene perché a monte, l’innamoramento non si è evoluto in modo armonioso. La terza fase è caratterizzata da conflitti e dolori.

Per superare questa fase il segreto sta nell’anticamera dell’amore, ossia sta
nell’accettazione.

L’accettazione non è qualcosa che si impara o si può comprare. La si acquisisce con la maturazione personale e porta a vedere il partner per ciò che è realmente (e non per ciò che tu vorresti). Solo così la fase della disillusione è più facile da digerire.

Per far fronte alla disillusione ci vogliono ingredienti come: comprensione reciproca, accettazione vicendevole, rispetto e apprezzamento dell’altro. Entrambi i partner devono sentirsi apprezzati e rispettati. In questa fase, prima ancora di pensare alla separazione ed al divorzio ( quindi prima di ve**re da me o da qualche collega) può essere utile una terapia di coppia per imparare a conoscere davvero l’altro e a scinderlo dalle proprie aspettative.
Solo quando l’accettazione e la stima reciproca si consolidano possiamo avere una reale progettualità nella coppia perché solo superato il terzo stadio si può parlare di stabilità di coppia.

4. Amore vero e duraturo
Durante questa fase, si diventa alleati. Ci si accetta il per quello che si è realmente.
Durante la quarta fase, si riscopre la complicità, l’intimità e la protezione. Questo è possibile, pienamente, solo quando le due persone che compongono la coppia non si aspettano che sia l’altro a dover guarire le proprie ferite interiori.
Non c’è niente di più bello e soddisfacente di essere con un partner che ti vede e ti ama per ciò che sei e non per quello che proietta o si aspetta. La visione che abbiamo del partner, durante l’innamoramento, è fortemente condizionata dagli ormoni dell’amore.

Nella quarta fase, gli ormoni dell’amore non condizionano più la visione che abbiamo dell’altro. La complicità e l’intimità ritornano perché a monte c’è una forte comprensione e accettazione, di sé e dell’altro.
5. Cambiare insieme
Come premesso, nella vita siamo in continua evoluzione e anche la coppia non può essere statica nel tempo. I due devono crescere sia individualmente che come coppia. L’evoluzione del singolo dovrà verificarsi in armonia con quella della coppia. In termini pratici, ciò significa che bisogna essere disposti a compromessi.
Il cambiamento del singolo influenzerà l’intero sistema di coppia e per questo che la fase 4 e la fase 5 devono camminare di pari passo. L’accettazione, il rispetto e l’apprezzamento dell’altro, con la fase quattro, diventano elementi cardine della coppia e la guidano.
Purtroppo, molte coppie si stazionano alla fase tre e portano avanti relazioni del tutto insoddisfacenti, senza neanche avere la lucidità di capire che quella storia è stata scelta da sé e non è stata imposta da nessuno.

09/03/2020

COMUNICAZIONE IMPORTANTE.

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria che, nostro malgrado, ci troviamo ad affrontare, e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19, lo Studio Legale sarà lieto di fornire tutte le indicazioni relative alle vostre pratiche TELEFONICAMENTE.

Gli eventuali appuntamenti saranno, di volta in volta, scrupolosamente concordati, con tassativo appuntamento telefonico, e risponderanno alle effettive necessità.

Non saranno applicate eccezioni.

In questo particolare momento storico, è indispensabile ridurre al minimo gli incontri ed assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso delle nuove regole di condotta, per frenare la diffusione del virus.

Si comunica, altresì, che, come disposto dal D.L. 11/2020, tutte le udienze civili e penali saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 22.03.2020.

Solo in questo modo, avremo la speranza di tornare alla normalità e alla serenità che meritiamo.

Si prega di non insistere nel proprio e nel nostro rispetto.

Grazie per la vostra sicura comprensione.

Indirizzo

Via Terrasanta, N. 93
Palermo
90141

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