Studio Legale BIOSA

Studio Legale BIOSA Diritto civile (separazione, divorzio, sinistri stradali, locazione, comodato etc.).

16/03/2024

Avv. Ignazio Biosa
Palermo- Mazara- Bagheria
Indirizzo e-mail: [email protected]
Cell. 3248920094

Nel caso di sinistro stradale tra un’autovettura e un pedone, sarà applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma II, c.c.?
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Il 3/06/2022, Tizia, dopo aver parcheggiato il proprio veicolo, attraversava a piedi la carreggiata della via Giulio Cesare sita nella città di Monopoli utilizzando le strisce pedonali poste in prossimità dell’intersezione con parco della Vittoria quando, giunta quasi a metà dell’attraversamento pedonale, veniva investita dal motociclo Vespa 125, condotto nell’occasione da Caio.
Solo a seguito dell’incidente, interveniva la Polizia Municipale che, in presenza di versioni discordanti, riteneva di non dover adottare provvedimenti sanzionatori.
A causa dell’urto, Tizia subiva gravi lesioni personali e, pertanto, richiedeva alla Delta S.P.A., n.q. di compagnia di assicurazione del motociclo, il risarcimento del danno.
La Delta S.P.A., valutate le dichiarazioni di Tizia e del proprio assicurato, ed accertato il danno biologico occorso alla danneggiata, riteneva una corresponsabilità del pedone che determinava nella misura del 50% in virtù dell’art. 2054, comma II, c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Può condividersi la tesi della Delta S.P.A.?
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Si ritiene errata la valutazione compiuta dalla società Delta S.P.A.
Alla vicenda in esame non può applicarsi la presunzione di pari responsabilità per cui si richiede, invece, uno scontro tra (almeno) due veicoli.
Il caso di specie sarà, infatti, disciplinato dall’art. 2054, comma I, c.c. secondo cui” il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Dovrà, quindi, essere il conducente del motociclo a fornire la prova contraria, in mancanza della quale dovrà ritenersi la sua esclusiva responsabilità.
Tizia potrà, quindi, convenire in giudizio Caio e la Delta S.P.A. per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito.

Riferimenti normativi: art. 2054 c.c. /140 Cds.

Giurisprudenza di merito:
“La responsabilità risarcitoria a carico dell'automobilista o in genere del conducente del mezzo sorge in modo pressoché automatico in quanto, per un verso, in mancanza di scontro tra veicoli, non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. e, per altro verso, in ragione del fatto che, per principio generale sancito dall'art. 140 C.d.s., la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone” (cfr. Tribunale Palermo sez. III, 08/01/2018, n.88; ex multis Tribunale Palermo sez. III, 23/06/2022, n.2766; Corte appello Palermo sez. III, 22/02/2022, n.278).
Giurisprudenza di legittimità:
“Il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti” (cfr. Cass. civ., n. 5540/2011; Cass. civ., n. 24472/2014; Cass. civ., n. 20137/2023)”.
Per maggiori informazioni, contattatemi al n. 3248920094 o inviate una mail al seguente indirizzo di posta ordinaria: [email protected].
Avv. Ignazio Biosa

06/07/2023

Impugnazione del verbale di contestazione per la violazione del Codice della Strada e comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (eccesso di velocità/Autovelox).
1. Se impugno il verbale di contestazione per la violazione del codice della strada devo comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa oppure devo aspettare la conclusione del procedimento introdotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria?
• Risposta: la comunicazione dei dati del conducente deve essere trasmessa all’Autorità che ha elevato il verbale di contestazione entro 60 giorni dalla data di notifica della multa anche nel caso in cui il cittadino abbia proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata per il superamento dei limiti di velocità.
• Perché? L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è autonomo e distinto rispetto al dovere di pagare la sanzione amministrativa irrogata per la violazione dei limiti di velocità e trova la propria giustificazione nell’obbligo per il cittadino di collaborare con l’Autorità per l’identificazione dell’effettivo trasgressore. La decurtazione dei punti della patente di guida seguirà soltanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato dal Giudice (in caso contrario, non potrà evidentemente procedersi alla decurtazione in precedenza menzionata).
2. Multa irrogata dalla Polizia Stradale. Perché leggo che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente resta sospeso nel caso in cui venga impugnato il verbale di contestazione per la violazione del C.D.S?
Risposta: la Polizia Stradale, a differenza della Polizia Municipale, tende a seguire l’indirizzo impartito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29.04.2011, mediante cui si è affermato che il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente deve considerarsi sospeso nel caso di impugnazione del verbale principale.
Fermo restando che l’indirizzo maggioritario della Giurisprudenza di merito e di legittimità condivide la tesi secondo cui, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente decorre dalla notifica della multa, è necessario esaminare attentamente il contenuto del verbale di contestazione al fine di evitare una seconda sanzione.
Esempio 1: nel comune di Biancavilla, viene accertato, a carico del sig. Rossi, la violazione del limite di velocità tramite Autovelox. Viene notificato al cittadino il verbale di contestazione in data 1.1.2023; con il medesimo atto, la Polizia Municipale di Biancavilla intima al sig. Rossi di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni. Il sig. Rossi ritiene nullo il verbale perché l’autovelox non risulta omologato e, quindi, propone ricorso.
In ogni caso, dovrà comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa (1.1.2023-2.03.2023).
Nel caso in cui il ricorso venga accolto, non vi sarà alcuna decurtazione dei punti della patente di guida; diversamente, la sanzione verrà applicata.
Esempio 2: la Polizia Stradale ha accertato, a carico del sig. Bianchi, il superamento del limite di velocità previsto nel tratto autostradale “A 29” e, quindi, notifica al cittadino il relativo verbale di contestazione in data 1.1.2023. L’accertamento veniva compiuto tramite Autovelox.
Nel verbale notificato al sig. Bianchi viene espressamente indicato che, nel caso di impugnazione della multa, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è sospeso sino alla definizione del procedimento giurisdizionale o amministrativo.
Il sig. Bianchi, ritenendo il verbale nullo per assenza di apposita segnaletica con cui veniva preannunciata la presenza dell’autovelox, impugna la multa dinanzi al G.D.P. competente.
In questo caso, il sig. Bianchi dovrà comunicare i dati del conducente soltanto nel caso di rigetto del ricorso presentato dinanzi al Giudice o al Prefetto.
Per maggiori informazioni, potrete contattare il mio studio al n. 3248920094 o inviarmi una mail al seguente indirizzo di posta ordinaria: [email protected].
Avv. Ignazio Biosa

12/05/2022

ASSEGNO DI DIVORZIO E NUOVA CONVIVENZA MORE UXORIO.
DOMANDA: IL DIRITTO DELL’EX CONIUGE A PERCEPIRE L’ASSEGNO DIVORZILE SI ESTINGUE NEL CASO IN CUI INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA?
RISPOSTA: NO, LA NUOVA CONVIVENZA NON ESTINGUE AUTOMATICAMENTE IL DIRITTO DEL BENEFICIARIO A PERCEPIRE L’ASSEGNO DIVORZILE.
Breve spiegazione
La cessazione automatica dell’assegno divorzile, nel caso in cui il beneficiario instauri una convivenza more uxorio, è una conclusione che non può essere più condivisa.
1) Innanzitutto, l’art. 5, comma 10 della l. 898/70 (divorzio) non prevede alcuna cessazione automatica dell’assegno divorzile nel caso di instaurazione di una nuova convivenza; di contro, prevede la cessazione automatica nel diverso caso in cui il beneficiario contragga nuove nozze.
2) Nessuna previsione in tal senso è contenuta nella legge 76/2016 (convivenze di fatto) a differenza di quanto viene previsto in altri paesi (es. FRANCIA, SPAGNA E GERMANIA).
3) La cessazione automatica dell’assegno divorzile, nel caso in cui il beneficiario instauri una nuova convivenza, non può ricavarsi nemmeno tramite il ricorso all’analogia dato che manca la piena identità tra le due situazioni prese in esame (nuovo matrimonio e nuova convivenza); in caso contrario, si arriverebbe, infatti, ad un’applicazione in malam partem dell’art. 5, comma 10, l. 898/70.
4) Nel merito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l’assegno divorzile non ha solo funzione assistenziale, ovvero di dare sostegno al coniuge che a seguito dello scioglimento dell’unione coniugale si trovi privo di mezzi propri adeguati, ma ha anche finalità compensativo-perequative, volte a riequilibrare la disparità economica venutasi a creare tra i coniugi al momento del divorzio, quando tale disparità sia la conseguenza del sacrificio e del contributo prestato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge” (cfr. Cass., SS. UU. n. 28287 del 2018, richiamata dalla Cass., SS.UU. n. 32198/2021).
5) Massima giurisprudenziale: “l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. - Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. - A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio” (cfr. Cass., SS.UU. n. 32198/2021).
6)Conclusioni: Instaurata una nuova convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge, l’assegno divorzile perde la sua funzione assistenziale ma va considerato nella sua diversa componente perequativa compensativa.
Dunque, legittima sarà l’eventuale riduzione dell’ammontare dell’assegno ma non la sua automatica cessazione.
Avv. Ignazio Biosa

27/04/2022

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
IL DIRITTO DEL FIGLIO AL MANTENIMENTO VIENE MENO CON LA MAGGIORE ETÀ?
CASO PRATICO
MEVIA, trentacinquenne, ha concluso il suo percorso formativo-scolastico, conseguendo l’abilitazione come estetista; la stessa, però, risulta priva di un’occupazione lavorativa, nonostante il padre le abbia offerto la possibilità di lavorare presso l’azienda di famiglia. Tale offerta di lavoro, infatti, veniva considerata dalla figlia non in linea con le proprie aspirazioni lavorative.
Nel giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) tra i genitori di MEVIA, viene avanzata una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da disporsi a carico del padre Sempronio, non più convivente con i membri del proprio nucleo familiare.
Può SEMPRONIO opporsi alla richiesta di mantenimento in favore della figlia?
Per rispondere al quesito, deve porsi un previo riferimento all’art. 316 bis c.c., secondo cui “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”; l’art. 337 septies c.c. prevede, inoltre, che” il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Dunque, entrambi i genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei propri figli, comprendente, altresì, la loro educazione, istruzione, protezione, nonché di soddisfare le loro esigenze scolastiche, sociali, sportive e di assistenza morale e materiale.
Tale obbligo non viene, quindi, meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.
Anche il figlio maggiorenne, perciò, non indipendente economicamente, ha diritto al mantenimento ma soltanto se sussistono certe condizioni.
Tanto perché l’ordinamento giuridico italiano presume una sua idoneità alla produzione di un proprio reddito, superabile soltanto attraverso la prova, incombente sul figlio, che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica sia dovuto a causa allo stesso non imputabile, e cioè sia incolpevole.
Avrà, quindi, diritto al mantenimento, ad esempio, il figlio maggiorenne che frequenti un corso universitario con profitto oppure chi, ottenuto il diploma, sia impegnato nella ricerca attiva di un’occupazione lavorativa etc.
Dunque, estrema importanza viene attribuita all’eventuale conclusione del percorso di formazione scolastica e al conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, quali condizioni che possono escludere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Ulteriore indice rilevante, ai fini dell’esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, è sicuramente la sua ETÀ; in altri termini, maggiore sarà l’età del figlio, minore sarà la possibilità di ottenere dai genitori il mantenimento.
Inoltre, colui che, nonostante il compimento della maggiore età, richieda l’attribuzione di un assegno di mantenimento da parte dei genitori, dovrà dimostrare di essersi dedicato attivamente alla ricerca di un’occupazione lavorativa e, dunque, che la sua condizione di non autosufficienza economica non sia la conseguenza di un suo comportamento negligente.
In materia, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. Cass. 13/10/2021, n. 27904).
Dunque, il figlio maggiorenne non potrà giustificare l’insussistenza di un’occupazione affermando di non aver trovato una sistemazione lavorativa perfettamente aderente alle proprie aspirazioni dovendo, di contro, valutarsi le concrete possibilità emergenti dal mercato del lavoro, anche se non perfettamente aderenti alle ambizioni di vita del singolo.
La giurisprudenza, sul punto, ha infatti statuito che” in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro". (cfr. Cass. Ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38366).
Alla luce di tutto quanto sopra, dovrà escludersi il diritto di MEVIA di ottenere un assegno periodico da parte del genitore Sempronio.
Avv. Ignazio Biosa

02/04/2022

Lo studio legale Biosa si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare riferimento al diritto di famiglia, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (es. separazione, divorzio, tutela del consumatore, risarcimento del danno derivante da circolazione stradale etc.).
Inoltre, si offre assistenza e consulenza avente ad oggetto la tutela delle persone nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
Viene, altresì, prestata assistenza e consulenza nei procedimenti di sfratto e nelle controversie aventi ad oggetto la tutela del credito.
Lo studio legale offre, infine, assistenza e consulenza in ambito stragiudiziale, con particolare attenzione alla negoziazione assistita e alla mediazione.

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Via E. Tricomi 6/B
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