16/03/2024
Avv. Ignazio Biosa
Palermo- Mazara- Bagheria
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Cell. 3248920094
Nel caso di sinistro stradale tra un’autovettura e un pedone, sarà applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma II, c.c.?
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Il 3/06/2022, Tizia, dopo aver parcheggiato il proprio veicolo, attraversava a piedi la carreggiata della via Giulio Cesare sita nella città di Monopoli utilizzando le strisce pedonali poste in prossimità dell’intersezione con parco della Vittoria quando, giunta quasi a metà dell’attraversamento pedonale, veniva investita dal motociclo Vespa 125, condotto nell’occasione da Caio.
Solo a seguito dell’incidente, interveniva la Polizia Municipale che, in presenza di versioni discordanti, riteneva di non dover adottare provvedimenti sanzionatori.
A causa dell’urto, Tizia subiva gravi lesioni personali e, pertanto, richiedeva alla Delta S.P.A., n.q. di compagnia di assicurazione del motociclo, il risarcimento del danno.
La Delta S.P.A., valutate le dichiarazioni di Tizia e del proprio assicurato, ed accertato il danno biologico occorso alla danneggiata, riteneva una corresponsabilità del pedone che determinava nella misura del 50% in virtù dell’art. 2054, comma II, c.c. secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Può condividersi la tesi della Delta S.P.A.?
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Si ritiene errata la valutazione compiuta dalla società Delta S.P.A.
Alla vicenda in esame non può applicarsi la presunzione di pari responsabilità per cui si richiede, invece, uno scontro tra (almeno) due veicoli.
Il caso di specie sarà, infatti, disciplinato dall’art. 2054, comma I, c.c. secondo cui” il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Dovrà, quindi, essere il conducente del motociclo a fornire la prova contraria, in mancanza della quale dovrà ritenersi la sua esclusiva responsabilità.
Tizia potrà, quindi, convenire in giudizio Caio e la Delta S.P.A. per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito.
Riferimenti normativi: art. 2054 c.c. /140 Cds.
Giurisprudenza di merito:
“La responsabilità risarcitoria a carico dell'automobilista o in genere del conducente del mezzo sorge in modo pressoché automatico in quanto, per un verso, in mancanza di scontro tra veicoli, non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. e, per altro verso, in ragione del fatto che, per principio generale sancito dall'art. 140 C.d.s., la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone” (cfr. Tribunale Palermo sez. III, 08/01/2018, n.88; ex multis Tribunale Palermo sez. III, 23/06/2022, n.2766; Corte appello Palermo sez. III, 22/02/2022, n.278).
Giurisprudenza di legittimità:
“Il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti” (cfr. Cass. civ., n. 5540/2011; Cass. civ., n. 24472/2014; Cass. civ., n. 20137/2023)”.
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Avv. Ignazio Biosa