30/03/2022
IL RIFIUTO DEL MINORE E LO SPETTRO DELL’ ALIENAZIONE PARENTALE”
Fin dai primi anni di Università ci viene insegnato che il nobile ruolo della Suprema Corte di cassazione sta tutto nella c.d. nomofilachia cioè la garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto oggettivo nazionale.
Se è vero, dunque, che la Suprema Corte si pone al vertice dell’Ordine Giudiziario e che il suo compito è impedire che ad una norma di legge possa essere dato un significato biunivoco, fatte salve le peculiarità del caso concreto, tuttavia l’elevato numero di giudizi sui quali la Corte è chiamata a decidere e la altrettanto smisurata quantità di sentenze emesse ogni anno, hanno di fatto reso arduo il compito della Corte.
In questi giorni, assistiamo all’ennesimo esempio di quanto diciamo.
L’ordinanza n. 9691 del 24 marzo scorso sul caso Apadula - Massaro, che tanto clamore ha suscitato, sollecita giuristi, psicologi e centri sociali ancora una volta a riflettere sulla insufficienza, non tanto del tessuto normativo esistente quanto di chi deve farne applicazione – ed in ultima istanza dei giudici di legittimità - in modo tale da garantire al minore la effettiva relazione con entrambi i genitori separati.
Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato il decreto della Corte d’Appello con cui quest’ultima aveva dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale, disposto la collocazione del minore in casa-famiglia e sospeso temporaneamente ogni rapporto tra madre e figlio.
La gravità del provvedimento era stata determinata secondo la Corte d’appello- che sul reclamo della donna aveva confermato analoga statuizione del Tribunale per i minorenni - dalla “improcrastinabile necessità di instaurare i rapporti tra padre e figlio mai esistiti a causa dei gravi comportamenti ostacolanti da parte della madre” (ricorso introdotto dal padre nel 2015).
Il “vizio” del decreto cassato, sta nelle motivazioni che ancora una volta, come rimarca il relatore Caiazzo, riconduce al concetto ascientifico e assai fumoso dell’alienazione parentale.
Motivo fondamentale è secondo la Corte, che cita sé stessa in sentenze analoghe a quella in oggetto (tra tutte la n. 13217 e la 25339/2021) l’acritico recepimento da parte dei giudici d’appello delle conclusioni di tre CTU che “lasciano aleggiare il recepimento della sindrome di alienazione parentale”.
Sulla Pas non indugiamo, perché ne abbiamo parlato in altri scritti, ciò che qui importa far rilevare è che, nel tentativo di indagare ( cosi dice la Corte ) “se sia stato fatto buon governo del diritto alla bigenitorialità e se detto principio che è un diritto del bambino prima che dei genitori, realizzi in ultima istanza il miglior interesse del minore o incontri un limite nell’esigenza di evitare un trauma anche irreparabile allo sviluppo fisico cognitivo del minore rappresentato dall’ablazione totale della figura materna “, la Corte stabilisce un ordine di priorità che a ben vedere non è norma positiva.
In buona sostanza, finendo in un loop la Corte finisce per dire che, fermo restando che è un benessere primario del figlio e non dei genitori che il minore conservi le relazioni con entrambi i genitori ( art 337 ter c.c.) in caso di rifiuto del minore di vedere il padre, determinato dai comportamenti ostacolanti e ostruzionistici materni ( questo è il caso di specie) non si può coattivamente interrompere il rapporto con la madre ( come hanno fatto Tribunale per i minori e Corte d’Appello) perché ciò lederebbe il benessere psicofisico del minore.
Riassumendo, prima viene il benessere psicofisico del minore per la realizzazione del quale si può abdicare alla relazione con il padre, perché il principio di bigenitorialità, che comunque deve realizzare il benessere del minore, deve cedere il passo di fronte alla possibilità che egli venga privato traumaticamente di un rapporto consolidato nel tempo e dell’accudimento che solo la madre sa donargli.
Quindi si afferma il principio di bigenitorialità nell’interesse del minore, per poi un attimo dopo negarlo per affermarne un altro: il preteso benessere psicofisico del minore attraverso la consolidata relazione affettivo accudente della madre escludente quella con il padre.
L’obiettivo è secondo la Corte di Cassazione, scongiurare il trauma irreparabile sul minore che potrebbe derivargli dall’applicazione incondizionata del diritto alla bigenitorialità.
Premesso che non si può che concordare con la Corte nell’affermare che la psiche del minore deve essere tutelata, ciò che riesce difficile da comprendere è il percorso adottato dalla stessa per garantire detto risultato.
A tal proposito non si può non rilevare come la Corte, ad un attenta analisi, entri in contraddizione con se stessa.
Essa infatti, per un verso riconosce come un caposaldo la pronunzia n. 6919/2016 (relatore Lamorgese) - che cita espressamente in ogni sua sentenza – secondo cui “non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori e soprattutto afferma che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell'affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore; comportamenti che, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena".
Dall’altra parte con un’ autentica giravolta la Corte tiene a ribadire la sua ferma ostilità verso detta sindrome, anche se prescindendo dal nomen, viene accertato, come è accaduto nel caso di specie, che quei comportamenti siano stati veramente agìti.
Ora, che la rottura del legame di attaccamento che si viene a determinare con il rifiuto, espone infatti il bambino al rischio di sviluppare patologie psichiche, si puo evincere dall’inserimento degli ostacoli al diritto del minore alla bigenitorialità tra i danni alla persona nelle recenti Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (cfr. SIMLA, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Editore, Milano 2016; cfr. il par. Ostacoli al diritto di visita e al diritto del minore alla bigenitorialità, p. 89).
D'altra parte, come osservano docenti universitari neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti del calibro di G.B.Camerini e G.Gulotta, nessuno si sogna di discutere mai l’esistenza del mobbing o dello stalking ( quest’ultimo peraltro solo di recente codificato) eppure le figure, le rispettive sindromi non esistono, cosicchè puo bene ammettersi che la parola sindrome abbai valore meramente descrittivo senza ad esso ricondurre una patologia da ricercare o annoverare in manuali diagnostici.
In un caso recente, analogo a quello appena citato, in cui per inciso il padre non riesce a vedere il figlio a causa dei gravi comportamenti ostativi materni, la Corte Edu- che ormai nella sua agenda ha plurime condanne ai danni dell’Italia - ha statuito che le autorità italiane non hanno adottato le misure necessarie per salvaguardare la relazione tra padre e figlio e che hanno lasciato che la madre del minore mettesse quest'ultimo contro il minore, violando gli obblighi positivi di mettere in atto delle misure concrete ed efficaci per giungere a un riavvicinamento con il padre.
La Corte EDU rammenta che una mancanza di collaborazione fra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto qualsiasi mezzo idoneo a permettere di mantenere il legame familiare (Nicolò Santilli, sopra citata, § 74, Lombardo, sopra citata, § 91, e Zavřel) soffermandosi in particolare su due elementi: la rapidità e la non stereotipizzazione dei provvedimenti .
Ci chiediamo se quello del 24 marzo, qui in commento, non sia un pericoloso precedente perché, fermo restando il condivisibile rupudio per la forza fisica nell’esecuzione della misura, una nuova composizione della sezione specializzata per i minori della Corte d’Appello dovrà riesaminare il caso “sollecitando l’aiuto alla madre al fine di migliorare la sua capacità genitoriale e persuaderla dell’inizio (dopo dodici anni) dell’importanza di una significativa relazione del minore con il padre” – che quindi per inciso viene messa in discussione.
Non v’è dubbio che la Suprema Corte ha posto un veto importantissimo, al quale i giudici di merito non potranno che attenersi e, atteso il tenore mediatico della pronunzia, è immaginabile anche con quali conseguenze.
E’ come incoraggiare madri e padri di tutta Italia, animati da intenti egoistici, e rivelatisi in ultima istanza dannosi per il minore, a perseverare nelle proprie pervicaci condotte illecite, al riparo da un controllo di legittimità, che a sua volta teme lo “spettro dell’alienazione parentale”.
Insomma è il caso di chiedersi “ quis custodet ipsos custodes?”.