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17/05/2024

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02/12/2022

OMESSO VERSAMENTO IVA. NESSUNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

Sussiste il reato di omesso versamento IVA se vi è una totale assenza di azioni mirate alla ristrutturazione aziendale lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 4542/2022 . In altri termini non può essere invocata l’esimente della causa di forza maggiore

01/12/2021

Scarti animali. Rifiuti o sottoprodotti animali? Normativa applicabile. La Cassazione chiarisce. S.O.A..

La Suprema Corte con la sentenza n. 33084/21 pone un punto fermo rispetto alla normativa applicabile agli scarti di animali, normativa spesso oggetto di contesa considerata la particolare natura dell’oggetto del reato.
La querelle riguarda se agli scarti animali va applicata la normativa sui rifiuti (ossia il Dlgs 152/06 – art. 183, co. 1, lett. n) oppure il regolamento (Ce) n. 1774/2002. Ovviamente diverse sono le conseguenze.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. è il seguente: “Come già affermato da questa Corte di legittimità, gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 2710 del 15/12/2011, Lombardo, Rv. 251900; Sez. 3, n. 12844 del 5/2/2009, De Angelis, Rv. 243114).”. La Corte arriva a tale conclusione anche attraverso una interpretazione sistematica del Regolamento 1069/2009/CE la cui rubrica riguarda le "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano".
In altri termini nel caso in cui il produttore si sia disfatto dei S.O.A. per destinarli allo smaltimento, questi restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. La ratio della normativa è semplice e si applica il regolamento comunitario quando gli scarti animali sono soggetti all’eventuale reimpiego e quindi al riutilizzo solo se: (i) è nota la loro provenienza, (ii) se hanno subito i controlli e (iii) se gli esiti di essi escludono conseguenze nocive, nel caso del reimpiego, per la salute umana e\o dei soggetti destinatari del prodotto riutilizzato. Negli altri casi si applica la normativa sui rifiuti.
Il caso esaminato dalla S.C. riguarda lo smaltimento di sangue animale.
In un'altra vicenda che occupa lo studio gli scarti erano stati abbandonati in area non controllata ad opera di soggetti ignoti. Secondo l’organo inquirente lo smaltimento di essi avrebbe dovuto essere sottoposto alla normativa comunitaria piuttosto che essere smaltiti con la normativa sui rifiuti, cosa che, invece, correttamente hanno fatto i funzionari comunali che si sono occupati del caso, ma che oggi si trovano sotto processo.

Sarà resa nota la sentenza non appena si concluderà il processo.

               Finalmente la Cassazione muta orientamento in merito alla sequestrabilità di un conto corrente cointestat...
11/09/2020



Finalmente la Cassazione muta orientamento in merito alla sequestrabilità di un conto corrente cointestato.

Di estremo interesse la sentenza della VI sez. penale n. 25427-20, che accogliendo il ricorso di una indagata ha sancito che è illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca di un conto corrente bancario se esso è cointestato a persona non indagata.

Tale orientamento supera un ingiusto ed eccessivo precedente orientamento, che consentiva il sequestro indiscriminato di conti correnti, anche quando ad esempio in esso vi erano somme di un terzo estraneo ai fatti.

Si tratta di una procedimento penale per fatto di peculato e truffa aggravata a carico di una dottoressa, che aveva un conto cointestato con il suo ex marito.

In sostanza i giudici di legittimità hanno ristretto il perimetro della misura cautelare a tutela di chi non ha avuto alcun ruolo nell'indagine.

La Cassazione precisa che a nulla serve la sola disponibilità ma «quanto piuttosto il fatto che il denaro sia causalmente riconducibile allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato».

       IL NEO PROPRITARIO NON RISPONDE DEI DEBITI PREGRESSI DEL CONDOMINIO NEI CONFRONTI DI TERZI. Con l’ordinanza n. 12...
09/09/2020



IL NEO PROPRITARIO NON RISPONDE DEI DEBITI PREGRESSI DEL CONDOMINIO NEI CONFRONTI DI TERZI.

Con l’ordinanza n. 12580/2020 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’acquirente non risponde dei debiti condominiali nei confronti di terzi sorti antecedentemente il suo acquisto.
La Suprema Corte, ribaltando la decisione della Corte di Appello, ha chiarito in particolar modo che “La costruzione giurisprudenziale del principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l’azione del creditore verso ciascun partecipante, poggia comunque sul collegamento tra il debito del condomino e la appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni che ne costituisce il fondamento e l’amministratore può vincolare i singoli comunque nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli”
Alla luce del suddetto principio, pertanto, l’acquirente di un immobile non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore del condominio atteso che non era condomino al momento di insorgenza dell’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali.
La decisione in commento, nel sottolineare che il neo acquirente è comunque responsabile in solido con il precedente proprietario con riguardo alle quote condominiali ai sensi dell’art. 1104 c.c., fa chiarezza in un ambito che ha grande rilevanza per coloro che vogliano acquistare immobili: quest’ultimi, infatti, possono ritenersi a riparo da eventuali azioni dirette da parte di terzi creditori del condominio per prestazioni pregresse antecedenti l’acquisto.

            La Corte di Cassazione (sent. n.15427/20) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Brescia (nota p...
27/08/2020



La Corte di Cassazione (sent. n.15427/20) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Brescia (nota per l'altissima percentuale di conferme) perchè ha ritenuto inidonea a supportare una condanna la motivazione in essa contenuta.

La S.C. tiene a precisare che nel caso di reati fallimentari l'obbligo motivazionale va ulteriormente salvaguardato, non potendo essere esaurito con il mero richiamo a formule di stile, perchè in tal caso verrebbe violato il diritto di difesa.

La vicenda riguarda un imprenditore condannato in 1° e 2° grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale accertati nel corso di un fallimento. La Corte osserva che è onere del giudice di appello non frustrare le aspettative dell'appellante sussistendo un preciso obbligo di analitica motivazione rispetto alle censure mosse alla sentenza di 1° grado. In altri termini la sentenza di appello difettava di tassatività, circostanza che ha determinato una lesione irreversibile del diritto di difesa.

Si tratta di una importante sentenza, che ripristina un rigore troppo spesso ignorato dai giudici di appello.

           Importantissima (e auspicata) sentenza della Corte di Cassazione (18/20 n.18521, che ha ritenuto sussistente ...
26/08/2020



Importantissima (e auspicata) sentenza della Corte di Cassazione (18/20 n.18521, che ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico commesso dal consulente tecnico del PM il quale, pur esprimendo un giudizio valutativo, si è discostato dai criteri approvati dalla comunità scientifica e dai dati tecnici ufficiali vigenti.

In altri termini il consulente tecnico del PM che si discosta dai parametri "normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi", commette il reato di falso ideologico se con false attestazioni prive di valore scientifico se ne discosta in maniera arbitraria.

Il giudice in questo caso avrà l'obbligo di motivare adeguatamente la trasmissione degli atti alla procura, ponendo in evidenza la discrasia scientifica rilevante ai fini del decidere.

Il caso esaminato dalla S.C. riguarda la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell'acciaio, il consulente tecnico del PM nella propria consulenza se ne era discostato consapevolmente, sottacendo che i "congeneri" presenti erano scientificamente compatibili, perchè caratterizzanti il processo di lavorazione.

Una sentenza che dovrà far riflettere i tanti consulenti tecnici al servizio dei PPMM.

"Beyond any reasonable doubt" (B.A.R.D.)      \inammissibilitàIl principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" entra ne...
25/08/2020

"Beyond any reasonable doubt" (B.A.R.D.) \inammissibilità

Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" entra nel nostro processo con la riforma del 2006 (L: n° 46), mutuato dal principio anglosassone del c.d. B.A.R.D. (acronimo inglese presente nel processo nordamericano).

La Cassazione con la sentenza n. 18313/20 ha chiarito i termini ed i contenuti del suddetto principio affermando che per l'applicazione di esso, bisogna distinguere a seconda che ci si trovi in sede di merito oppure di legittimità.

La S.C. ha chiarito che l'applicabilità di esso è consentita anche innanzi il giudice di legittimità, ma la censura mossa alla sentenza impugnata dovrà riguardare la assoluta carenza della tenuta logica della motivazione. In altri termini bisognerà dimostrare che sussiste una frattura decisiva del percorso logico argomentativo. Altro tema se la censura viene mossa in sede di merito, in questo caso oltre al vizio logico argomentativo, si potrà rilevare l'errata valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, sostenendo, sulla base delle evidenze difensive, che una valutazione alternativa di esse renderebbe logico e coerente il percorso motivazionale. Tale rilievo non è ammissibile in sede di legittimità.

La conseguenza è che la regola del "beyond any reasonable doubt" può essere proposta in Cassazione ma solo nei termini indicati.

In conclusione nel processo americano il giudice fa una raccomandazione alla giuria nel corso delle "instructions".

Nel nostro processo il principio in esame, invece, trova il riferimento normativo nell'art. 27 comma 2 della Costituzione.

         Il governo ha recepito la Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) n. 1371-17 che estende, tra i reati p...
24/08/2020



Il governo ha recepito la Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) n. 1371-17 che estende, tra i reati presupposto del DLGS 231, le maxi frodi IVA.

Le imprese risponderanno dei reati dei propri dipendenti nel caso in cui questi commettano reati contro la P.A..

Si tratta di reati che, nella ratio della norma, compromettono il bilancio dell'U.E.. Questo in sintesi quanto previsto dal decreto emanato dal Capo dello Stato il 6/7/2020, che va a completare la riforma tributaria che ha introdotto i reati fiscali, prevedendo la punibilità per le forme più gravi di evasione dell'IVA, anche nell'ambito transnazionale.

Vengono introdotti anche i reati di peculato, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e induzione indebita, per i casi in cui si verifica un danno superiore a 100.000 euro per il bilancio Ue, la pena detentiva aumenta fino a un massimo di 4 anni

In ambito dei reati fiscali la pena si applica nei casi di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, in ambito internazionale, se l'evasione supera i 10 milioni di euro, è punibile anche il tentativo, con sanzione pecuniaria sino a un massimo di 400 quote. Previste pene anche per il contrabbando e le frodi agricole.

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