Notaio Attilio Tajani

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02/10/2025

L’IMPORTANZA DI FARE TESTAMENTO – L’EREDITÀ IN MANCANZA DI FIGLI
L’importanza di fare testamento si manifesta maggiormente in caso di persone che non hanno figli. In tali casi, molti non sanno che l’eredità, in mancanza di testamento, sarà devoluta non solo al coniuge, ma anche ai parenti del defunto, genitori, fratelli e sorelle, tra i quali potrebbero esserci soggetti non graditi ad entrambi i coniugi. Per tale motivo è assolutamente opportuno che le persone procedano a redigere un testamento, per evitare che i propri beni immobili e mobili (denaro ecc.) possano essere trasferiti a persone alle quali il defunto non aveva affatto pensato di lasciare qualcosa.
Ad esempio, immaginiamo il caso di una coppia di coniugi senza figli. In caso di morte di uno di essi l'eredità del defunto, in mancanza di testamento, sarà ripartita tra il coniuge ed i genitori, fratelli e sorelle del defunto, o loro figli, con la conseguenza, ad esempio, che le case o altri immobili diventeranno di proprietà non solo del coniuge superstite ma anche dei parenti del defunto. Viceversa può accadere che il coniuge defunto abbia desiderato lasciare i propri beni, magari di proprietà da lungo tempo della famiglia di origine o addirittura in quote indivise con alcuni componenti, ai propri genitori, fratelli e sorelle, e non al coniuge superstite, senza aver avuto il tempo di pianificare in tempo. Insomma in tutti i casi è estremamente importante programmare la sorte dei propri beni.
Purtroppo la realtà continua ad essere piena di casi di persone che non hanno provveduto al destino del proprio patrimonio dopo la morte, con la conseguenze di creare malumori tra i familiari.
Per tale motivo è assolutamente consigliato fare testamento.
Per maggiori informazioni rivolgersi allo
Studio Notarile Tajani
Pagani, via Carmine n.ri 49-55.
tel. 081915181.

06/02/2022
17/06/2020

CREDITO DI IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE FINO AL 31 DICEMBRE 2020
Il c.d. Decreto rilancio D.L. 19 maggio 2020 n.34 ha disposto, tra l’altro misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese.
In particolare l’art. 26 ha introdotto un credito di imposta per il caso di aumenti di capitale a titolo oneroso a favore del singolo investitore oppure a favore della società deliberante.
Detto credito di imposta si applica agli aumenti di capitale a titolo oneroso effettuati da spa, sapa, srl anche semplificata, cooperative, alle società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.
CREDITO A FAVORE DEL SINGOLO INVESTITORE
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ DELIBERANTE
Alle societa' in forma di spa, sapa, srl anche semplificata, cooperative, alle società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

09/06/2020

Credito d’imposta locazioni. Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate

Roma, 6 giugno 2020 - Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E - pdf che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate. È inoltre disponibile la circolare n. 14 - pdf firmata dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

In cosa consiste - Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta - Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito - Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito - Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Studio notarile Tajani
14/06/2017

Studio notarile Tajani

Indirizzo

Via Carmine, 49
Pagani
84016

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00

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