12/02/2026
Amministratore di condominio - Contratto di appalto
concluso con un professionista - Responsabilità solidale
del committente - Norma applicabile al condominio -
Esclusione. (Dlgs 276/2003, articolo 29; Cc, articolo 1676)
Al contratto concluso con un professionista da un am-
ministratore di condominio, ente di gestione sfornito
di personalità giuridica distinta da quella dei suoi par-
tecipanti, si applica la disciplina di tutela del consuma-
tore, agendo l'amministratore stesso come mandatario
con rappresentanza dei singoli condomini, i quali de-
vono essere considerati consumatori, in quanto perso-
ne fisiche operanti per scopi estranei ad attività im-
prenditoriale o professionale. Il condominio non rien-
tra nel perimetro soggettivo dell’ambito applicativo
della disciplina della responsabilità solidale del com-
mittente come delineato dall’articolo 29 del Dlgs
276/2003 perché il condominio non esercita un’attività
di impresa, né può essere considerato “datore di lavo-
ro” dei dipendenti dell’appaltatore, poiché non prende
in alcun modo parte al processo produttivo al quale
afferisce l’appalto. (M.Pis.)
¶ Sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2025 n. 32674 -
Pres. Doronzo; Rel. Panariello; Ric. L.R.; Controric. C.G.
56-58 B.