Studio Legale Lorcet & Samperi

Studio Legale Lorcet & Samperi consulenza ed assistenza in diritto bancario, fallimentare, commerciale, recupero crediti, responsabilità civile e amministrazione di sostegno

Lo studio opera dal 2001 in forma associata al fine di implementare le conoscenze nei diversi settori del diritto allo scopo di fornire alla propria clientela assistenza e consulenza continuativa e ad ampio spettro. I soci dello studio si occupano di diritto civile in generale nonchè di diritto bancario, commerciale, fallimentare, recupero crediti, responsabilità civile ed offrono assistenza nell'ambito dell'amministrazione di sostegno.

16/05/2020

Le linee guida della Regione Veneto per la riapertura delle attività produttive.

08/05/2018

Le polizze vita unit linked ad un bivio.

La terza sezione civile della Cassazione con ordinanza numero 10333 del 2018 è tornata sulla questione della differenza tra le polizze assicurative ed i prodotti di investimento. Questione di assoluta rilevanza per gli assicurati/investitori poiché la diversa natura dei due prodotti determina diversi trattamenti in ambito fiscale, successorio e di protezione del patrimonio.
In verità il provvedimento della Cassazione non si occupa affatto della natura della polizza assicurativa e neppure stabilisce i principi che la differenziano rispetto ad un diverso prodotto d’investimento ma si limita a prendere atto che il giudizio di fatto della corte territoriale (Corte d'Appello di Milano) è stato "nel senso che, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano assicurati ...".
Poiché il giudizio di fatto della Corte d'appello di Milano non è stato motivo di ricorso in cassazione affermandone, ad esempio, il difetto di motivazione, la Cassazione non se ne è potuta occupare. A dire quindi che, primo, il ricorso non ha avuto oggetto la contestazione del fatto accertato dal giudice di appello che la polizza in questione non poteva essere polizza assicurativa ma strumento finanziario poiché non garantiva la restituzione del capitale e, secondo, che tale principio è stato, però, chiaramente espresso non dalla Cassazione ma dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza 220 del 2016.
Il principio quindi è chiaro sebbene non espresso dalla Cassazione e occorre chiedersi che ne penserà l'AE al momento dell'apertura di una successione che potrebbe riqualificare la polizza assicurativa come investimento finanziario. Questione non di poco conto poiché, ad esempio, potrebbe non essere ulteriormente applicabile il differimento della tassazione della polizza unit linked al momento del riscatto ma potrebbe essere richiesta annualmente come nel caso del risultato di gestione di un fondo con l’impossibilità, quindi, di reinvestire l’imposta annualmente dovuta. In caso di successione, poi, la diversa qualificazione della polizza unit linked potrebbe riportare i premi in favore degli eredi nell’ambito dell’attivo ereditario del de cuius assoggettandoli a conseguente tassazione cui ora sono esenti. Ed infine se polizze di questo genere venissero riqualificate come strumenti finanziari speculativi sarebbe difficile sottrarle alle azioni esecutive come accade per le tradizionali polizze assicurative sulla vita.

12/03/2018

Alcune brevi osservazioni di un avvocato che continua a scontrarsi con i numerosi temi e le altrettante inadeguatezze e sorprese della notissima vicenda della liquidazione delle due banche venete.
L’illegittimità dei comportamenti delle banche tenuti in occasione della vendita dei propri titoli azionari a clienti con scarsissima esperienza in ambito finanziario è ormai un dato di fatto. L’ACF continua ad emettere decisioni ben motivate in cui nella grande maggioranza dei casi non solo accoglie le osservazioni del ricorrente condannando l’istituto di credito al risarcimento del danno quantificato nell’ammontare corrispondente alla somma investita ma nelle proprie pronunce delinea esattamente i comportamenti della banca assai poco virtuosi e non esattamente conferenti all’interesse del cliente che, invece, dovrebbe essere criterio strettamente osservato dagli istituti di credito nelle operazioni finanziarie. A maggior ragione quando si trattano prodotti altamente rischiosi, complessi e inadatti al cliente.
Ma dalla lettura delle ragioni delle decisioni dell’ACF emerge assai chiaramente l’inconsistenza delle difese addotte dagli istituti di credito che hanno di volta in volta opposto l’insussistenza del danno attuale come ragione dell’inammissibilità del ricorso, il riferimento allo statuto quale documento che sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare il buon comportamento della banca nella comunicazione delle informazioni in ordine all’illiquidità del titolo, il riferimento al contratto quadro nel quale risulterebbe adeguatamente descritto il conetto di liquidità di uno strumento finanziario e così via. Tutte difese smontate volta per volta con ragionamenti anche piuttosto agevoli.
Le vittorie avanti l’ACF, tuttavia, appaiono strumenti di efficacia relativa poiché occorre comunque procedere con l’istanza di insinuazione nel passivo della liquidazione coatta amministrativa in attesa che i commissari liquidatori esprimano il loro parere sulla richiesta del creditore/risparmiatore.

22/02/2018

Da oggi 22 febbraio 2018 iniziano a decorrere i termini previsti dall'art. 86, 5 comma TUB per la presentazione delle istanze di insinuazione nella liquidazione coatta amministrativa di banca popolare di Vicenza e di Veneto banca. Le domande, perciò, vanno presentate entro il 23 aprile 2018.

06/02/2018

Cattive notizie per i creditori di banca popolare di Vicenza in liquidazione coatta.
Lunedì scorso è stato eseguito un sequestro preventivo per circa 106 milioni di euro su di un conto corrente di banca popolare di Vicenza spa in liquidazione coatta amministrativa ed acceso presso una filiale di Milano di MPS. La liquidità era stata generata da dismissioni di asset da parte della banca in liquidazione coatta e costituente parte dell'attivo liquido della procedura di liquidazione coatta. Presumibilmente i danari sequestrati sarebbero stati utilizzati nell'ambito della procedura di liquidazione per il pagamento - a vario titolo - dei creditori della banca in liquidazione. Il sequestro evidentemente riduce l'attivo distribuibile ai creditori e, di conseguenza, si fa sempre più remota la possibilità dell'ottenimento di un risarcimento da parte degli azionisti che dimostrino di aver subito un danno dal comportamento della banca.

10/10/2017

Banca Intesa stanzia un fondo di 100 milioni di euro per gli azionisti delle due popolari venete. Il fondo è destinato agli azionisti con un reddito annuo lordo di non oltre 30.000 euro e con un patrimonio mobiliare, escluse le azioni delle due banche venete, di 15.000 euro.

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20/09/2017

Dal 19 luglio niente più ricorsi all'ACF per gli azionisti Veneto Banca e Popolare di Vicenza.
I ricorsi presentati sino al 18.7 saranno trattati e decisi dall'ACF mentre, per quelli presentati dal 19.7, ne sarà dichiarata l'inammissibilità a causa della revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alle due ex banche venete da parte della BCE. Per effetto della revoca le banche hanno perso la qualità d'intermediario finanziario e perciò è venuta meno una condizione essenziale per adire l'ACF.
Attualmente, perciò, l'unica via per tentare di di far valere le proprie ragioni è l'insinuazione al passivo nella procedura di LCA e, probabilmente, la successiva opposizione allo stato passivo.

Si rende noto che il Collegio dell’ACF: - preso atto che è stato assunto dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca...

Interessanti risposte di Banca d'Italia ad alcune domande poste dagli operatori del settore. http://www.bancaditalia.it/...
13/07/2017

Interessanti risposte di Banca d'Italia ad alcune domande poste dagli operatori del settore.

http://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/crisi-banche-venete/index.html

Sezione I: La crisi delle due banche venete 1. Come si è arrivati alla liquidazione delle due banche? La crisi delle due banche venete è stata generata dalla gravissima recessione che ha colpito il Paese, ma anche da comportamenti scorretti ...

17/01/2017

Recupero crediti transnazionali facilitati con l’entrata in vigore del regolamento 655/2014.

Il 18 gennaio entra in vigore il meccanismo previsto dal Regolamento EU 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che dovrebbe facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale con l’adozione dell’ ordinanza europea di sequestro conservativo, alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale, su conti bancari che impedisca l’esecuzione del credito vantato dal creditore a causa di trasferimenti o prelievi delle somme detenute dal debitore su un conto corrente tenuto in uno stato membro.

Il regolamento prevede espressamente talune esclusioni, di modo che non sono oggetto dell’ordinanza di sequestro conservativo la materia fiscale, doganale ed amministrativa né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio dei propri poteri. Sono, inoltre esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;

c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;

d) la sicurezza sociale;

e) l’arbitrato.

L’ambito di operatività del regolamento è chiarito dall’art. 3 che definisce quando un caso sia transnazionale. Lo è se il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro è tenuto in uno stato membro, sempre che non sia lo stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro o che sia lo stato membro in cui il creditore è domiciliato.

La domanda di ordinanza di sequestro potrà essere proposta in diversi momenti del giudizio di merito ma addirittura in via preventiva. Ed in fatti, l’art. 5 del regolamento stabilisce che il creditore potrà ottenere l’ordinanza di sequestro sia prima dell’avvio del procedimento di merito con il debitore in uno stato membro, sia nel corso del giudizio fino a quando è emessa la decisione o è conclusa una transazione oppure, ed infine, anche dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione o una transazione che impone al debitore il pagamento del credito vantato dal creditore. Nel primo caso, ovvero quando ancora non è instaurato alcun procedimento giudiziario, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza, sarà quella dello stato membro competente a conoscere del merito della controversia in conformità alle norme applicabili. Tuttavia, in deroga a quanto appena chiarito, se il debitore è un consumatore sarà competente unicamente l’autorità giudiziaria dello stato membro in cui è domiciliato il debitore. Nell’ipotesi in cui la decisione di merito si già stata emessa, la competenza ad emettere l’ordinanza di sequestro sarà dell’autorità giudiziaria dello stato membro in cui è stata emessa la decisione di merito.

Naturalmente la domanda di sequestro va corredata delle necessarie prove che dimostrino l’urgenza di provvedere all’emissione del provvedimento cautelare e, nel caso in cui non sia stato ancora ottenuto un provvedimento giudiziario di condanna del debitore, il creditore dovrà altresì dare elementi sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la domanda relativa al credito si verosimilmente accolta nel merito.

Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto l’ordinanza di sequestro prima dell’inizio della causa di merito – l’ordinanza dovrebbe essere emessa entro 10 giorni dal deposito della domanda – dovrà instaurare il procedimento di merito entro 30 giorni dal deposito della domanda ed, in ogni caso, entro 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza mandando la prova dell’avvenuta instaurazione all’autorità giudiziaria che l’ha emessa pena la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0655&from=IT

10/01/2017

Banca Popolare di Vicenza ha pubblicato l'offerta di transazione a parziale ristoro degli azionisti che hanno subito l'enorme svalutazione del valore del titolo e che, nella maggior parte dei casi, hanno acquistato le azioni in assenza di corretta informazione da parte dell'intermediario finanziario.
In estrema sintesi la proposta prevede:

- indennizzo di 9 euro per azione;

- saranno indennizzate le azioni acquistate tra il primo gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016 (periodo di riferimento). E' precisato che anche l'acquisto mortis causa (successione) è oggetto di indennizzo a condizione che il de cuius avesse acquistato i titoli nel periodo di riferimento. Non sono indennizzate le azioni ricevute a titolo di donazione, a titolo di dividendo o premio fedeltà;

- la proposta è rivolta solo ad alcune categorie di soggetti ed in particolare: persone fisiche, ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, enti non profit e ONLUS, fondazioni e associazioni, enti religiosi. La proposta, invece, non si rivolge, per esempio, a società di capitali, intermediari finanziaria, consorzi, cooperative, azionisti che hanno ottenuto finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni (operazioni baciate), azionisti che hanno avviato giudizi in qualunque sede (sono destinatari, invece, coloro che hanno presentato reclamo o avviato una mediazione), azionisti c.d. scavalcati. Sono destinatari dell'offerta anche gli azionisti che abbiano trasferito presso altro istituto di credito non appartenente al gruppo BpVi;

- l'offerta è sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento di adesioni riguardanti almeno l'80% delle azioni indennizzabili;

- se la condizione sospensiva si avvera, la banca dovrà procedere con l'indennizzo entro 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avveramento;

- l'azionista dovrà dichiarare di rinunciare irrevocabilmente e senza condizioni, a qualsiasi pretesa - sia in sede civile che penale - avente riguardo all'investimento in azioni e all'investimento in obbligazioni convertibili anche se acquistate fuori del periodo di riferimento;

- le azioni rimangono nella titolarità dell'azionista;

Qui il link al contenuto integrale della proposta

https://www.popolarevicenza.it/azionisti/resources/bpvi/pdf/regolamento_offerta_di_transazione.pdf

Indirizzo

Via Lo Mazzini 18
Padua
35100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390498755551

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