Studio Legale Soccol

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  – 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐌𝐁𝐈 𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐅𝐎𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐎𝐑𝐃𝐈𝐂𝐄𝐍𝐍𝐈 𝐒𝐔𝐈 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋Il Garante per la Prot...
22/06/2026

– 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐌𝐁𝐈 𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐅𝐎𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐎𝐑𝐃𝐈𝐂𝐄𝐍𝐍𝐈 𝐒𝐔𝐈 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ( ) ha di recente pubblicato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di un genitore che aveva pubblicato immagini di minori di 14 anni sui social network senza il consenso dell’altro genitore (provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026).

In tale provvedimento, il Garante ha confermato alcune posizioni importanti sul tema:

✔️la pubblicazione sui social network di dati personali (comprese le immagini) riguardanti persone minorenni è sottoposta a limiti particolari, a tutela del loro primario interesse, in ragione della capacità della rete internet, quale “piazza telematica” aperta a chiunque, di far circolare indiscriminatamente dati personali;
✔️la pubblicazione di immagini di minori sui social network – consistendo in un atto che eccede l’ordinaria amministrazione – richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche laddove sia stato disposto il regime di affidamento condiviso del minore;
✔️non può operare come esimente la riferita disponibilità del genitore a modulare le impostazioni privacy del proprio profilo social e a limitare ulteriormente la visibilità delle immagini poiché non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un numero ristretto di “amici”, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da chiuso ad aperto in ogni momento, nonché della possibilità per qualunque “amico” ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti.

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  – 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐃 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐃𝐏𝐁 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇L’European Data Protection Bo...
15/06/2026

– 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐃 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐃𝐏𝐁 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇

L’European Data Protection Board ( ) ha adottato un modello standard per la notifica delle violazioni di dati personali ( ), in fase di consultazione pubblica fino al 5 agosto 2026.

L’obiettivo del modello è di rendere più semplice e uniforme, a livello europeo, un adempimento spesso complesso, sia per le organizzazioni sia per le Autorità di controllo. Il template è infatti strutturato per garantire che tutte le notifiche contengano le informazioni richieste dall’art. 33 GDPR, favorendo una comunicazione tempestiva e una valutazione più efficace da parte delle Autorità.

Dal punto di vista operativo, il modello propone campi predefiniti e opzioni selezionabili che guidano i titolari nella raccolta delle informazioni essenziali: dalla descrizione dell’incidente alle categorie di dati e interessati coinvolti, fino alla valutazione del rischio e alle misure adottate o pianificate.

Il modello proposto appare essere molto simile a quello già adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano.

Start Date: 10 June 2026 End Date: 05 August 2026 Public consultation reference: Personal data breach template Public consultation ongoing This template is primarily designed to be implemented by DPAs via an IT tool. It incorporates rules to collect certain information only when necessary. It includ...

  – 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐕𝐀 𝐃𝐔𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐀𝐓𝐓𝐔𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐌𝐁𝐈𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 𝐒𝐔𝐋𝐋’𝐈𝐀Il Consiglio dei mi...
11/06/2026

– 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐕𝐀 𝐃𝐔𝐄 𝐒𝐂𝐇𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐀𝐓𝐓𝐔𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐌𝐁𝐈𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐆𝐄 𝐒𝐔𝐋𝐋’𝐈𝐀

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo nell’ambito del quadro della legge n. 132/2025 (legge sull’Intelligenza artificiale) e dell’AI Act europeo.

Tra i profili più rilevanti delle nuove disposizioni, emergono i seguenti:

✔️la diffusa sull’intelligenza artificiale, che prevede, tra le altre prescrizioni, l’integrazione dell’IA nei programmi scolastici, nell’educazione civica e nei percorsi STEAM; l’introduzione di contenuti dedicati all’ nei percorsi , AFAM e ITS Academy; percorsi di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori e adulti; formazione specifica per dipendenti pubblici, dirigenti, magistrati, operatori sanitari e professionisti iscritti agli ordini;
✔️si stabilisce che le decisioni riguardanti assunzioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari o modifiche del rapporto di non possano essere adottate esclusivamente da sistemi automatizzati;
✔️viene definito l’assetto delle autorità nazionali competenti per l’attuazione dell’AI Act che vede coinvolte, tra le altre, quale autorità di notifica e quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto europeo;
✔️sul piano penale viene introdotto il nuovo art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione o l’alterazione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio quando ne derivi un concreto pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La può estendersi anche agli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il C.d.M. ha approvato due schemi di decreto legislativo nel quadro della legge 132/2025 (legge sull'intelligenza artificiale) e dell'AI Act).

  – 𝐑𝐈𝐂𝐄𝐑𝐂𝐀 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐄 𝐈𝐌𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐄 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐍𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀Anche la ricerca medico‑scientifi...
08/06/2026

– 𝐑𝐈𝐂𝐄𝐑𝐂𝐀 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐄 𝐈𝐌𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎 𝐄 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐍𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀

Anche la ricerca medico‑scientifica incontra un limite invalicabile: la tutela della persona.

Lo ha ribadito il Garante privacy sanzionando un medico per 5000 Euro che aveva utilizzato, in un ePoster presentato a un convegno, le fotografie di un neonato affetto da una grave malformazione, poi pubblicate online sul sito della società scientifica di riferimento.

Le immagini ritraevano il minore in ospedale ed erano accompagnate da informazioni cliniche dettagliate, elementi che, pur all’interno di una cerchia ristretta, rendevano il bambino identificabile. Il tutto senza il consenso dei genitori e senza adeguate misure di anonimizzazione.

Le finalità di studio o divulgazione scientifica non fanno venir meno gli obblighi privacy.

Quando si utilizzano immagini o dati sulla salute, soprattutto se riferiti a minori, è necessario:

✔️garantire la non identificabilità degli interessati tramite anonimizzazione;
✔️oppure, se ciò non è possibile, ricorrere alla pseudonimizzazione previo consenso;
✔️rispettare sempre la dignità della persona ritratta.

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  – 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐒𝐎𝐑𝐕𝐄𝐆𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐍𝐄𝐈 𝐋𝐔𝐎𝐆𝐇𝐈 𝐃𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎: 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐑𝐎𝐆𝐀 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀Negli ultimi giorni il Garante Pr...
04/06/2026

– 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐒𝐎𝐑𝐕𝐄𝐆𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐍𝐄𝐈 𝐋𝐔𝐎𝐆𝐇𝐈 𝐃𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎: 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐑𝐎𝐆𝐀 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀
Negli ultimi giorni il Garante Privacy è tornato su un tema critico: la nei luoghi di .

La vicenda trae origine da un’ispezione condotta dagli agenti di pubblica sicurezza presso un esercizio di ristorazione romano, il cui titolare aveva installato un impianto di videosorveglianza, a seguito di un episodio di all'interno dei locali commerciali. L’ispezione ha evidenziato l’assenza di idonea cartellonistica informativa rivolta alla clientela e ai passanti, nonché l'omesso avvio della procedura per il raggiungimento di un accordo sindacale o, in subordine, per il rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Da qui, l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte del .

Il titolare del ristorante è stato sanzionato con il provvedimento n. 210/2026 per violazione del principio di trasparenza codificato dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del .

Anche in presenza di una finalità , ogni strumento tecnologico idoneo a determinare un controllo sui lavoratori, anche indiritto o potenziale, impone al titolare del trattamento l’adeguamento alla normativa e .

Telecamere sul posto di lavoro: scopri gli obblighi GDPR, le autorizzazioni richieste e le sanzioni per chi installa impianti senza rispettare la normativa.

  – 𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐓𝐓𝐈𝐕𝐈 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎Il 21 maggio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronun...
29/05/2026

– 𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈 𝐄𝐅𝐅𝐄𝐓𝐓𝐈𝐕𝐈 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎
Il 21 maggio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata con una sentenza che ha confermato le disposizioni relative alla trasparenza dei .
La Corte ha dichiarato che, a condizione che sussista un interesse legittimo, la previsione dell’accesso del pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva è compatibile con le garanzie degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa il legislatore dell’Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del di denaro e del finanziamento del terrorismo, attraverso un rafforzamento della , nel rispetto del principio di proporzionalità.
La piena riattivazione del Registro dei titolari effettivi, all’esito della decisione del Consiglio di Stato che ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte, renderà operativi gli obblighi di comunicazione in capo a tutti i soggetti obbligati, tra cui le società di capitali e di persone, i trust aventi effetti in Italia, i mandati fiduciari e gli istituti giuridici affini, nonché le fondazioni e gli enti del Terzo Settore.

Un passo verso il Registro dei titolari effettivi La CGUE conferma che le persone con legittimo interesse devono avere l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini. Pubblicazione: 21 maggio 2026 in breve accesso alle informazioni sulla titolar...

25/05/2026

– 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃, 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐄 𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐇𝐈 𝐆𝐃𝐏𝐑: 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐒𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐕𝐄𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄

Il provvedimento del 17 aprile 2026 del Garante per la Protezione dei Dati Personali è interessante circa la gestione di data breach.

Il caso riguarda una violazione informatica che ha comportato l’esfiltrazione di dati personali, tra cui credenziali di accesso (username e password) relative a servizi online. La società coinvolta aveva ritenuto, in un primo momento, che l’evento non comportasse un rischio elevato per gli interessati e aveva quindi scelto di non comunicare la violazione agli utenti, ma di procedere con la notifica al Garante.

Il Garante ha però sottolineato alcuni aspetti:

– il rischio era da considerarsi elevato dato che la violazione ha coinvolto credenziali di accesso, oltre all’alto numero di soggetti coinvolti;

– la comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR non può essere ritardata per valutazioni reputazionali o di opportunità;

– la conservazione di password in chiaro o con tecniche crittografiche non allo stato dell’arte, viola i principi di sicurezza, integrità e limitazione della conservazione.

L’esito è stato l’accertamento dell’illiceità del trattamento e l’irrogazione di una sanzione di 85.000 euro.

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  – 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎: 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐙𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘L’Agencia Española de Protección de...
21/05/2026

– 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎: 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐙𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘
L’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha inflitto una sanzione di 200.000 euro alla Ares Capital, una società di noleggio veicoli con conducente (NCC), per aver imposto ai dipendenti l’utilizzo dello smartphone personale come di lavoro, richiedendo anche l’installazione di applicazioni di .

Sotto l’apparente esigenza organizzativa (gestione turni e sicurezza), si celava un sistema di raccolta dati molto più ampio: le app installate sui degli autisti erano infatti in grado di in modo continuo la , registrare comunicazioni, accedere a immagini e persino raccogliere informazioni sullo stato fisico degli utenti.

Il caso richiama le criticità del modello BYOD (Bring Your Own Device), che – se adottato – deve rispettare i limiti dello Statuto dei e del , evitando che il potere datoriale si traduca in uno scarico di costi e responsabilità sul dipendente.

L’utilizzo del dispositivo personale, infatti, espone a rilevanti profili di rischio: commistione tra dati privati e aziendali, controlli indiretti sul lavoratore, accesso a informazioni personali e difficoltà nell’esercizio del diritto alla disconnessione.

Per le imprese, la questione non è solo evitare sanzioni, ma ripensare i organizzativi in modo sostenibile e rispettoso dei diritti dei lavoratori.

Qualora un’azienda pretenda che il dipendente utilizzi il proprio dispositivo personale per svolgere attività lavorative, entra nel cosiddetto modello BYOD

18/05/2026

– 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐓𝐓𝐈𝐌𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐒𝐄: 𝐄𝐒𝐄𝐌𝐏𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐔𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐕𝐄𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄

Il provvedimento del 26 marzo 2026, n. 207, del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) è un interessante esempio su quando si possa invocare il legittimo interesse.

Il caso nasce dalla segnalazione di Greenpeace Onlus contro Eni S.p.A., accusata di aver pubblicato sul proprio sito l’atto di citazione di una causa climatica senza oscurare dati personali degli interessati, come nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza e domiciliazione). Secondo la società, la pubblicazione serviva a difendere la propria immagine e a garantire una corretta informazione su un contenzioso di interesse pubblico.

Il Garante, però, chiarisce diversi aspetti:

✔️il trattamento deve essere necessario e deve superare un rigoroso bilanciamento con i diritti degli interessati;
✔️il legittimo interesse non sussiste laddove la finalità possa essere raggiunta con strumenti meno invasivi e se contrario alle ragionevoli aspettative degli interessati;
✔️il fatto che i dati personali siano pubblici non riconosce la libertà di trattarli, ma è uno degli elementi che può essere preso in considerazione in fase di bilanciamento.
Il Garante ha irrogato alla società una sanzione pecuniaria di Euro 96.000,00.

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  – 𝐖𝐇𝐈𝐒𝐓𝐋𝐄𝐁𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐋𝐈𝐂𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎: 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎Con la sentenza n. 701 del 27 marzo 2026, il Tribunale ...
14/05/2026

– 𝐖𝐇𝐈𝐒𝐓𝐋𝐄𝐁𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐋𝐈𝐂𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎: 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎
Con la sentenza n. 701 del 27 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il intimato a un lavoratore che aveva effettuato una segnalazione su presunte irregolarità fiscali e contrattuali della società in relazione ad una commessa affidatagli.
In particolare, il lavoratore riferiva che, a seguito dell’istruttoria interna sulla segnalazione, dapprima emergeva la sua identità di segnalante; subito dopo, egli veniva estromesso dalle attività progettuali, riceveva una contestazione disciplinare per superamento del limite settimanale di smart working e veniva licenziato per giusta causa nel giro di pochi giorni.
Dall’istruttoria condotta dal Tribunale emergeva che, fino a quel momento, lo smart working era stato gestito dall’azienda in modo flessibile e che il superamento dei limiti settimanali aveva al più dato luogo a richiami verbali.
Sulla base della sequenza degli eventi e degli elementi istruttori emersi, il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione costituisse il principale motivo del licenziamento. Per tale motivo, il licenziamento è stato qualificato come e, per l’effetto, dichiarato , con conseguente condanna della società alla in servizio del ricorrente.

Con la sentenza 701/2026, il Tribunale di Milano afferma che la stretta contiguità temporale tra la segnalazione e il licenziamento disciplinare, nonché l'irrilevanza disciplinare e l’insussistenza dei fatti addebitati posti a base del recesso per giusta causa, sono di per sé indici chiari dell...

Indirizzo

Via Castelmorrone N. 42
Padua
35138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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