Studio Legale Pessi

Studio Legale Pessi Lo Studio Legale dell'Avvocato Davide Pessi si trova a Padova, in Via E. Scrovegni n. 1

www.studiopessi.it L’Avv.

Davide Pessi, nato a Padova il 5 giugno 1967, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova dal 1997. Dal 2011 è iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Concentra la propria attività professionale nell’ambito di tutto il Diritto Penale, occupandosi, in particolare, di questioni attinenti al di

ritto penale del lavoro (infortuni sul lavoro e malattie professionali), al diritto penale commerciale e fallimentare (reati societari e fallimentari), al diritto penale ambientale (reati ambientali ed edilizi). Ha maturato, altresì, una notevole esperienza nell’affrontare i profili penali legati all’infortunistica stradale, alla responsabilità legata all’esercizio della professione sanitaria e alle fattispecie penali inerenti al diritto di famiglia. Offre alle imprese assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e normative connesse, nonché assistenza e consulenza per l’elaborazione di modelli di organizzazione e di gestione in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001. Dal 2012 è docente a contratto alla Scuola di specializzazione in professione legali istituita presso il consorzio tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, di Padova e di Trieste e il Dipartimento giuridico della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

https://www.facebook.com/100063195341903/posts/520701040046403/
25/01/2023

https://www.facebook.com/100063195341903/posts/520701040046403/

❗️DIFESA D’UFFICIO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA: L’ESPERIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIFENSIVA NON PUÒ ESSERE VALUTATA IN MODO DA LEDERE I DIRITTI COSTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL’IMPUTATO.

➡️GLI EFFETTI PERVERSI DELLA “ERRONEA” DICHIARAZIONE DI ASSENZA NEL NUOVO SISTEMA DELINATO DALLA RIFORMA CARTABIA.

✒️Apprendiamo con un qual certo sbigottimento di una recente ordinanza, adottata dal Tribunale di Milano, con cui è stata dichiarata l’assenza di un imputato difeso d’ufficio, dando rilievo, ai fini della conoscenza del procedimento da parte dell’interessato, alla circostanza che “la difesa ha depositato per conto dell’imputato tempestivamente” una lista testimoniale.

✒️In particolare, a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio notificato al difensore di ufficio ex art. 161, c.4, c.p.p. il difensore di ufficio, sulla base degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, riteneva di dover esercitare adeguatamente il diritto di difesa e provvedeva a depositare lista testimoniale ex art. 468 c.p.p., a fronte delle circostanze probatorie individuate dall’accusa.

✒️Alla prima udienza il difensore specificava di non aver avuto alcun contatto con l’assistito, la cui conoscenza del procedimento non poteva dirsi effettiva, dal momento
che il domicilio indicato in sede di verbale di identificazione era stato rilevato quale
inidoneo. Nessuna successiva notifica, pertanto, era stata effettuata al diretto
interessato.

✒️Il Giudice, tuttavia, dichiarava l’assenza dell’imputato e decretava l’apertura del
dibattimento, rilevando per l’appunto la sussistenza di un domicilio dichiarato (nonostante lo stesso si fosse rivelato inidoneo per la notifica) e adducendo quale
motivo fondante della dichiarazione di assenza il deposito tempestivo della lista testimoniale, ritenendo tali elementi come indicativi di una conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato.

✒️Si tratta di conclusioni che si pongono in netto conflitto con le garanzie dell’imputato in termini di giusto processo e diritto di difesa anche alla luce del “nuovo” regime dell’impugnazione stabilito dalla cosiddetta Riforma Cartabia.


✒️In primo luogo, la semplice dichiarazione di domicilio (per di più inidoneo), se già prima della Riforma Cartabia non poteva essere considerata alla stregua di una “presunzione di conoscenza” della vocatio in ius del tutto avulsa da una conoscenza effettiva (in tema, dirimente è la sentenza n. 23948 del 17.8.2020 delle Sezioni Unite), oggi non è neppure più annoverata espressamente tra gli elementi da valutare per la dichiarazione di assenza (essendo venuto meno col nuovo comma 2 dell’art. 420bis c.p.p. il meccanismo “fisso” degli “indici” e dovendosi considerare nella valutazione giudiziale una serie di elementi tra i quali spicca “le modalità della notificazione”, con la conseguenza che la notifica presso un difensore d’ufficio che non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio assistito è semmai un indice che esclude l’effettiva conoscenza del processo).

✒️In secondo luogo, ed è questo il dato più rilevante, si ritiene che il deposito della lista testimoniale, redatta (nel caso di difesa d’ufficio e assistito irreperibile) sulla base degli atti di indagine, non possa far presumere l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato, né tantomeno possa far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto una conoscenza effettiva del procedimento, ovvero che lo stesso si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del medesimo. Così ragionando, si creerebbe l’effetto perverso per cui l’attività diligentemente posta in essere dal difensore si risolverebbe paradossalmente a danno del proprio assistito, determinando la prosecuzione di un processo ai danni di un soggetto che ne rimane totalmente ignaro. Sarebbe quasi un invito al difensore d’ufficio a non presentare una lista testi e, magari, a svolgere altra doverosa attività defensionale, per non rischiare di far sorgere al Giudice il dubbio che tale diligenza sia dovuta esclusivamente a un diretto contatto con l’imputato e non ai doveri deontologici che ogni avvocato deve rispettare.

✒️Infine, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia vi sarebbe anche il pericolo di un ben più grave e ulteriore paradosso: ai sensi del nuovo comma 1quater dell’art. 581 c.p.p., viene precluso al difensore d’ufficio che non ha rapporti con il proprio assistito di impugnare la sentenza di primo grado (in assenza di un mandato ad appellare successivo al provvedimento di condanna); pensare che lo stesso debba astenersi anche dal deposito della lista testi porterebbe a un’ulteriore e insanabile lesione al diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito.

✒️La Camera Penale si augura che tale ordinanza sia frutto di un fraintendimento e non della prassi del Tribunale di Milano.

Il Consiglio Direttivo

** Immagine di wirestock su Freepik**

https://www.facebook.com/1069808583064732/posts/5117543038291246/
01/04/2022

https://www.facebook.com/1069808583064732/posts/5117543038291246/

LE ESIGENZE DIFENSIVE INTRALCIANO SEMPRE IL PROCESSO. E QUELLE DEL GIUDICE?

Fa notizia che un avvocato risulti indagato, in quel di Potenza, per avere osato chiedere il rinvio di una udienza in quanto malato, come da allegato certificato medico. Sull’abbrivio di questa notizia, il giorno dopo ne salta fuori un’altra: a Brescia il difensore chiede un rinvio perché gli è morta la madre, e il Tribunale manda i Carabinieri a verificare se la signora sia davvero nella bara. Chi dovesse stupirsi di simili notizie, sappia che si tratta invece di comportamenti abituali nelle aule di giustizia. Intorno alle ragioni di impedimento del difensore vige da anni, in ogni parte di Italia, una diffusa presunzione falsità, o almeno di insidiosa pretestuosità. Forse è un riflesso legato alle antiche conseguenze di tali richieste di rinvio delle udienze, quando cioè ancora esse determinavano il proficuo maturare della prescrizione del reato contestato all’imputato. Ma non è più così sin dal 2005, quando l’art. 159 del Codice penale fu modificato prevedendo, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, i rinvii del processo determinati . Ma come! direte voi: e tutta quella storia raccontata, ancora oggi, dai pifferai del populismo giustizialista, secondo la quale gli avvocati, soprattutto quelli di imputati ben paganti, inventano mille diavolerie per far maturare la prescrizione? Beh, peggio per voi che vi bevete le b***e di Travaglio e compagnia. Ma torniamo a noi. Sarà per questo, o per la radicata idea manzoniana dell’azzeccagarbugli, sta di fatto che di regola il giudice pensa che il difensore stia ordendo un inganno, sicché sono all’ordine del giorno poco edificanti storie come quelle di Potenza e Brescia. Il difensore è, di default, un sabotatore del processo, un potenziale intralcio al sereno corso della giustizia: questa è l’idea dell’avvocato assolutamente prevalente nel nostro Paese.
Ma la cosa che pochi sanno è che in Italia tra le cause più diffuse del rinvio, e dunque della lentezza dei processi vi è l’impedimento del giudice, non quello del difensore. Dalla indagine statistica dell’Istituto Eurispes, commissionata dalle Camere Penali Italiane e riferite all’anno 2019, risulta che i rinvii dovuti alla “assenza del giudice titolare” sono il 3,3%; cui devono aggiungersi i rinvii dovuti a “precarietà del collegio” (0,3%), per assenza del P.M. titolare (0,2%), per un totale del 3,8%; contro il 2,1% dei rinvii per impedimento del difensore. Con l’aggravante che questi ultimi, come si è detto, fermano il decorso dei termini di prescrizione, mentre i rinvii dovuti ad assenza di Giudici e PM no.
Ovviamente nessuno sindaca le ragioni degli impedimenti dei giudici, che devono ritenersi giustificati e legittimi ex se, tanto quanto sono sospetti di strategie fraudolente quelli degli avvocati.
Il quadro, poi, si è oggi ulteriormente aggravato, da quando i giudici medesimi hanno in via interpretativa scardinato la sacrosanta regola processuale che impone la ripetizione della istruttoria dibattimentale se in corso di processo cambia il giudice. Con una sentenza emblematica del potere del tutto fuori controllo che i giudici italiani si sono assegnati nell’interpretare le norme anche contro la evidenza della loro testualità, le sezioni unite hanno sancito di fatto l’abrogazione di quel principio, dando così corpo ad una antica loro ossessione che il legislatore non aveva voluto recepire. Il risultato è che ormai assistiamo ad un bailamme di giudici che cambiano in corso di causa ad ogni piè sospinto. La motivazione formale starebbe nella tutela della ragionevole durata del processo, ma la sostanza è ben altra, ed è a tutto tondo di autoprotezione corporativa. Infatti, basterà chiedersi: ma perché il giudice cambia in corso di causa? La risposta è ovvia: cambia per ragioni di carriera. Vuole cambiare funzione, o Foro, o anche semplicemente sezione, e questo è del tutto legittimo; ma vuole poterlo fare senza vincoli ed intralci, e questo lo è molto meno. Questo profilo della questione non è minimamente indagato dalle severe Sezioni Unite. Il problema delle conseguenze del cambio del giudice -che pregiudica il sacrosanto diritto dell’imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha assunto la prova- è stato dunque affrontato del tutto a prescindere da una indagine sulle cause di quel cambio. Non sia mai che si metta il naso nelle carriere del giudice. Non sia mai che si pretenda che questi attenda almeno di esaurire il ruolo delle proprie udienze prima di trasferirsi. State alla larga dai fatti nostri. Intanto, andiamo ad indagare sul certificato dell’avvocato di Potenza, o sulla effettiva dipartita della mamma di quell’avvocato di Brescia. Giusto, no?

30/12/2021
https://www.facebook.com/1069808583064732/posts/4697062457005975/
26/11/2021

https://www.facebook.com/1069808583064732/posts/4697062457005975/

LE STRANE CHIAMATE DI CORREO DI DAVIGO E TRAVAGLIO

In un recentissimo suo editoriale, Marco Travaglio se la prende con chi esulta per la imminente richiesta di rinvio a giudizio del dott. Piercamillo Davigo da parte della Procura di Brescia. Obiezione condivisibile, se non provenisse da quel giornalista, e da quel giornale. Entrambi, infatti, da sempre non fanno altro, quando a rischiare il processo non siano Davigo o -vado a memoria- la Raggi e pochissimi altri. Basta anzi la semplice iscrizione nel registro degli indagati di chiunque non sia nelle grazie de Il Fatto Quotidiano, per far esplodere titoli, servizi ed inchieste al fulmicotone, nonché fiumi di sarcasmo e vignette contumeliose. D’altro canto, si tratta di un quotidiano che ha di recente messo a punto perfino la finora inedita categoria del politico “ex-indagato”, quale stigma di indegnità. È accaduto con le anticipazioni sulla giunta del neo sindaco Gualtieri (colpevole di non essere la Raggi). Tre assessori (o candidati ad esserlo, non ricordo), presentati, con tanto di fotina, come “ex-indagati” (nella ex indagine ex “mafia” capitale), seppure con la algida precisazione di essere stati poi “archiviati”, notizia palesemente avvertita come accessoria e marginale rispetto a quella principale (ex “indagati”). Una indecenza, nell’ancor più indecente e pavido silenzio dell’Ordine dei giornalisti (ecco perché aveva ragione Pannella, gli Ordini professionali vanno semplicemente aboliti).
Peraltro, Travaglio e Davigo (o Travigo e Davaglio, è lo stesso) sono così naturalmente abituati ad accusare, che continuano a farlo anche quando devono difendersi. Basterà leggere le prime reazioni del dott. Davigo alle cattive notizie bresciane, e la successiva loro formalizzazione nell’editoriale di Travaglio, per trovarne conferma. La tesi, in sintesi, è questa: Davigo ha diffuso i verbali di sommarie informazioni testimoniali ricevuti dal PM Storari, non essendo invocabile la segretezza degli stessi in quanto membro del CSM lui e membri del CSM (addirittura il vice-Presidente Ermini) i destinatari da lui selezionati. Quale sarebbe il riscontro della liceità della condotta di Davigo? Ce lo spiega il Direttore (ripetendo quanto detto dal dott. Davigo il giorno prima): . Eccola lì, la chiamata in correità preventiva, nei confronti dei membri del CSM che hanno ricevuto i verbali senza fiatare. Ma mica si ferma qui, la furia iconoclasta del “muoia Sansone” eccetera. Sentite qui: . E poi, non pago: . E conclude, perché non residuino dubbi: .
A Roma si dice: “Capito come?”. Queste sono le persone di cui stiamo parlando, così sono abituati a fare ed a ragionare, se osi sfiorarli. Quel fatto non è penalmente illecito, perché una serie di persone che avrebbero dovuto altrimenti denunciarlo (compresi il Capo dello Stato, il vicepresidente del CSM ed il Procuratore Generale della Cassazione), non lo hanno fatto. Se non vale come argomento, vale di certo come avvertimento. Come argomento difensivo, lasciatemi coltivare qualche dubbio. È una strategia a metà strada tra “muoia Sansone” e “e allora le Foibe?”: non si va granché lontani, temo. Anche perché il Direttore ha prudentemente omesso di parlare dei verbali esibiti al mitico onorevole Morra, nella tromba delle scale. Va beh, succede di dimenticare qualche dettaglio.
Come avvertimento, non so: giudicate voi. Lo spettacolo, consentitemelo, è quantomeno desolante. Mamma mia che gente si incontra di questi tempi, signora mia!

Indirizzo

Galleria E. Degli Scrovegni N. 1
Padua
35131

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Pessi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi